CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42184/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2018 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; uditi i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali componenti del consiglio di amministrazione, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, aggravata dal danno di particolare gravità, per la distrazione della somma di 1 miliardo e 250 milioni delle "vecchie lire" dal patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. (capo B.b), società dichiarata fallita il 25 settembre 2002; mentre, in accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile, Imi costruzioni s.r.I., ha aumentato ad euro 184.407,23 la somma liquidata a titolo di risarcimento danni in favore della predetta società, creditrice della fallita. Sin dalla decisione di primo grado, la durata delle pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, legge fall. è stata fissata in due anni per tutti gli imputati. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolano due motivi. 3.1. Con il primo denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la mancanza e/o l'illogicità della motivazione per travisamento della prova in merito alla ritenuta responsabilità degli imputati. Si sostiene che la Corte di appello replicherebbe l'errore in cui era già incorso il Tribunale circa la sorte della somma di 1.250.000.000 di lire. I ricorrenti avrebbero dimostrato che quella somma era stata versata ai "capicantiere" producendo, peraltro, in sede di appello, "parte dei mastrini consegnati dall'ultimo amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. al curatore fallimentare in data 29 ottobre 2002". La Corte distrettuale avrebbe liquidato in poche battute la valenza dimostrativa dei documenti offerti, limitandosi a ritenere inverosimile che l'amministratore erogasse ai dipendenti fondi per il pagamento cortA0é/V3 di imprese subappaltatrici perché i eore~ a tali imprese sono regolati da . ‘ precisi accordi contrattuali; ma si tratterebbe di affermazioni apodittiche non sorrette da alcun elemento di prova. Inoltre la motivazione sarebbe insoddisfacente in ordine alle responsabilità ascritte ai singoli imputati in relazione alle cariche e ai ruoli ricoperti. [OSCURATO:PERSONA] viene ritenuta colpevole perché i prelievi dalle casse sociali sono stati eseguiti in concomitanza con l'esercizio di poteri gestionali da parte sua, tuttavia non vi sarebbe prova che le somme per cui è processo siano state pagate con assegni da lei firmati.A [OSCURATO:PERSONA], che da tempo aveva disnnesso le cariche nella società, viene assegnata la qualifica di amministratore di fatto solo sulla base di vuote formule quali "un interesse continuativo alle vicende societarie" e "una partecipazione costante alla gestione della [OSCURATO:SOCIETA]" non coerenti rispetto alla prova dell'esercizio di poteri gestori, in assenza, peraltro, di qualunque motivazione circa il contributo offerto dall'imputato alla commissione delle condotte illecite oggetto di addebito. 3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono i medesimi vizi in punto di trattamento sanzionatorio: nella commisurazione della pena non si sarebbe tenuto adeguato conto dei criteri di cui all'art. 132 e 133 cod. pen.; nel negare le ,circostanze attenuanti generiche non si sarebbero apprezzati lo stato di incensuratezza e l'assenza di carichi pendenti e si sarebbe data irragionevole prevalenza al dispositivo (che non le menzionava) rispetto alla motivazione della sentenza in cui si riconoscevano dette circostanze in favore degli imputati. 3.3. In data 2 marzo 2020 il nuovo difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato "motivi nuovi" con i quali svolge argomenti analoghi a quelli coltivati con il ricorso principale. In particolare con il primo evidenzia il deficit motivazionale in punto di prova della destinazione delle somme "distratte": gli imputati avevano dimostrato che quelle somme erano state impiegata per creare un "vero e proprio fondo spese volto a coprire tutti gli esborsi di diretta pertinenza dei dipendenti e, più in generale, legati alla produzione dei cantieri attivi" secondo una prassi aziendale invalsa negli anni. La maggiore entità degli esborsi per l'anno 2001 rispetto a quelli precedenti era giustificata dall'incremento di operatività in quel periodo di tempo come chiarito dai consulenti tecnici di parte. Nonostante ciò, la Corte di appello si sarebbe affidata a considerazioni generiche del tutto avulse rispetto ai dati specifici sottoposti al suo scrutinio con l'atto di gravame. Con il secondo motivo, in punto di circostanze attenuanti generiche, il difensore si duole della scelta operata dalla Corte distrettuale nel senso di prediligere la statuizione formale del dispositivo di primo grado rispetto al testo della motivazione. La scelta sarebbe ingiustificata, poiché era stato lo stesso Tribunale a fornire, nel corpo della motivazione, gli elementi ai quali ancorare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, così individuati: lo stato di incensuratezza (a tutt'oggi persistente); l'essere le condotte risalenti nel tempo (l'imputata si troverebbe a dover scontare una pena per fatti accaduti a venti anni di distanza rispetto alla pronuncia definitiva di condanna).4. [OSCURATO:PERSONA] propone cinque motivi con il ricorso e un motivo aggiunto con la memoria depositata il 18 febbraio 2020. 4.1 Con il primo lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione sulla affermazione di colpevolezza. Il giudice di secondo grado ha completamente omesso di valutare gli elementi e i documenti presentati con il gravame, che farebbero risultare la diversità della posizione della Bordina rispetto a quella dei coimputati. La ricorrente sarebbe stata solo un amministratore "apparente" della società fallita, indebitamente chiamata a rispondere di condotte distrattive poste in essere, a sua insaputa, dall'amministratore di fatto. [OSCURATO:PERSONA] non è legata da rapporto di alcun tipo con la famiglia Greco; si disinteressò delle vicende societarie dal 1999 quando fece ritorno a Cosenza, dove aveva trovato lavoro "a tempo pieno"; le somme sono state distratte attraverso numerosi spostamenti "di piccole somme" dai conti correnti della società, conti sui quali la ricorrente non aveva delega a operare; la Bordina si è dimessa dalla carica di Presidente del consiglio di amministrazione dal mese di giugno 2001, mentre le operazioni bancarie sono proseguite fino a tutto il settembre dell'anno 2001; la Bordina non era titolare di quote della società Young lavori s.r.l. - integralmente posseduta dalla famiglia Greco - verso la quale sono state traghettate, prima del fallimento, le attività della [OSCURATO:SOCIETA]; la Bordina ha subito solo conseguenze pregiudizievoli dall'intera operazione. 4.2 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia analoghi vizi in relazione all'incremento del ristoro economico concesso alla parte civile che sarebbe di entità superiore rispetto a quanto domandato in violazione del principio della domanda. 4.3 Con il terzo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, nonostante la rappresentazione e dimostrazione, in sede di gravame, della significativa circostanza del raggiungimento di un accordo transattivo con la curatela fallimentare, elemento ignorato dalla Corte di appello. 4.4 Con il quarto motivo e con quello aggiunto la ricorrente si duole della determinazione della durata della pena accessoria in misura identica per tutti gli imputati, senza tenere conto - alla luce della sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale e n. 28910 del 2019 delle Sezioni Unite - della posizione "meno predominante" riconosciuta alla Bordina anche ai fini della graduazione della pena principale.4.5 Con il quinto lamenta la mancata risposta alla richiesta di applicazione della disciplina dell'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito precisati. 2. Va premesso che la decisione di secondo grado non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe si dispiega in sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti. La Corte di appello ha esaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli impiegati dal Tribunale. 2.1. Il fatto accertato della cd. "doppia conforme di condanna" è consistito nella distrazione dalle casse della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., fallita il 25 settembre 2002, della somma pari a complessivi 1 miliardo e 250 milioni delle vecchie lire. La fuoriuscita di denaro è avvenuta nel periodo dal 15 gennaio 2001 al 24 settembre 2001 attraverso sessantadue movimentazioni. Tali operazioni, annotate nel bilancio al 31 dicembre 2001 come "anticipi/rimborsi ai dipendenti", non sono sorrette da alcuna documentazione né rendicontazione. 2.2. La responsabilità è stata ricondotta, anzitutto, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Costoro hanno ricoperto posizioni e ruoli gestori a livello apicale (rispettivamente consigliere delegato e presidente del consiglio di amministrazione nel periodo) anche nel periodo interessato dagli atti distrattivi: si tratta degli unici soggetti con poteri disgiunti di rappresentanza e di firma, legittimati ad operare sui conti correnti bancari della società, ad emettere e sottoscrivere assegni, mezzi di pagamento, corresponsione di anticipi. È stata, inoltre, ritenuta la concorrente responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in veste di amministratore di fatto della fallita nel periodo interessato dalle distrazioni. L'attribuzione di tale qualifica all'imputato viene tratta dai seguenti elementi: [OSCURATO:PERSONA] è stato componente del consiglio di amministrazione fino al 17 aprile 2000, quando ha lasciato il posto alla figlia Eleonora e formalmente ha dismesso le cariche all'interno di [OSCURATO:SOCIETA]; ciononostante, ha continuato a prendere parte attiva alle vicende societarie partecipando, di fatto, alla operazione di trasferimento del ramo di azienda lavori pubblici da [OSCURATO:SOCIETA] alla Young lavori s.r.l. società controllata dalla famiglia Greco; il 19 marzo 2002 è 5// stato nominato amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA], di cui detiene anche il 98% del capitale sociale, in un momento in cui la società, svuotata di personale e di mezzi, è destinata al fallimento, poi dichiarato il 25 settembre 2002; ha firmato e depositato il bilancio nel quale risultano contabilizzate le operazioni effettuate nel 2001 e, con la redazione di tale atto, ha attestato la corrispondenza di stato patrimoniale, conto economico e note integrative alle scritture contabili della società, così dando parvenza di legittimità anche alle condotte distrattive, in realtà del tutto prive di copertura e riscontro contabile. 2.3. Sin dal primo grado gli odierni ricorrenti sono stati assolti, tra l'altro, da un'altra ipotesi di "distrazione" connessa alla operazione di cessione di ramo di azienda. Il 10 agosto 2001 viene costituita la "Young lavori" s.r.l. di fatto nelle mani della famiglia Greco e controllata, in particolare, da [OSCURATO:PERSONA]. Il 10 agosto 2001 [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. sottoscrive il contratto con il quale [OSCURATO:SOCIETA] cede alla neocostituita Young il ramo di azienda più redditizio, quello "lavori pubblici", al prezzo di 800 milioni di vecchie lire (Iva compresa). L'operazione, pur giudicata sospetta, non viene ritenuta distrattiva in quanto: non è stata raggiunta prova certa della incongruenza del prezzo di vendita; il corrispettivo è stato "in buona misura corrisposto" dall'acquirente seppure con modalità differenti da quelle pattuite (cfr. pagg. 16 e ss. della sentenza di primo grado). 3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo dei ricorsi congiunti dei Greco (primo della memoria difensiva di per [OSCURATO:PERSONA]) è infondato. 3.2. Sul tema della sussistenza materiale di una condotta distrattiva, le censure si risolvono in questioni di fatto non inquadrabili né nella violazione di legge, né nel vizio di motivazione; mentre la doglianza circa asserite carenze argomentative è manifestamente infondata. 3.2.1. È pacifico che alla data del 31 dicembre 2000 la società disponeva della somma di 1 miliardo e 250 milioni e che tale somma è uscita dal patrimonio societario mediante prelievi effettuati dal 15 gennaio al 24 settembre 2001. L'effettiva destinazione del danaro (per lo più "in contanti") è rimasta ignota. Il relativo importo è stato sottratto alla garanzia dei creditori. 3.2.2. Secondo ius receptum la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260 del 22 settembre 2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27 novembre 2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400 del 15 dicembre 2004, dep. 2005, Sabino, Rv. 231411). 3.2.3. I ricorrenti sostengono: - che quelle somme sono state versate quali "anticipi" ai "capicantiere" per sopperire ai costi relativi al cantiere di competenza; - che questa destinazione, secondo modalità tipiche di una prassi aziendale, era dimostrata da "una parte dei mastrini" consegnati da [OSCURATO:PERSONA] al curatore in data 29 ottobre 2002, nonché da numerose ricevute rilasciate dai capicantiere e prodotte in allegato all'atto di appello. Con gli atti di impugnazione si lamenta che la risposta fornita dalla Corte di appello sul punto sarebbe incongrua e priva di reale contenuto argornentativo. La doglianza è del tutto destituita di fondamento. Già il Tribunale si era fatto carico di spiegare le ragioni che l'hanno indotta a escludere la effettiva pregnanza delle giustificazioni addotte, sì da reputare non provata la destinazione delle somme prelevate. Il giudice di secondo grado riprende e approfondisce il tema, considerando una serie di indicatori sintomatici della inaffidabilità delle deduzioni difensive: - gli esborsi sono stati di rilevante importo, notevolmente superiore a quello degli anni precedenti e del tutto sproporzionati rispetto alla reale capacità operativa di [OSCURATO:SOCIETA]; essi si collocano in periodo in cui la società era in crisi, si stava avviando al fallimento, stava elaborando il piano di trasferire il ramo "sano" e maggiormente redditizio (quello del settore lavori pubblici) ad altra società, la Young lavori s.r.I., appositamente costituita e controllata dalla famiglia Greco; - •14-' non vi e sta cuna rendicontazione di tali operazioni, neppure informale tramite "brogliacci"; - i pagamenti "distrattivi", in tesi destinati ai capi cantiere, sono proseguiti anche dopo che, con contatto sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] il 10 agosto 2001, la [OSCURATO:SOCIETA] ha ceduto il ramo di azienda "lavori pubblici" alla neocostituita Young lavori s.r.I.; - secondo la causale indicata nei "mastrini", i versamenti sarebbero stati impiegati per pagare le imprese subappaltatrici, al di fuori, di qualsivoglia regolamentazione contrattuale.La motivazione offerta, immune da vizi logici, è insindacabile nelle valutazioni espresse. 3.3. Sulla responsabilità. 3.3.1. [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito, sulla scorta delle prove raccolte, [OSCURATO:PERSONA] è stata titolare non solo formale ma effettiva dei poteri gestori della società, responsabile della fuoriuscita del denaro, pienamente coinvolta nelle scelte gestionali (cfr. sopra paragrafo 2.2.). Il contrario assunto difensivo si rivela apodittico e riposa su una prospettazione alternativa dei fatti, inammissibile in questa sede. 3.3.2. [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle condotte distrattive nonostante che, nel periodo interessato dai prelievi illeciti, l'imputato avesse formalmente disnnesso le cariche sociali che aveva rivestito in precedenza e che ha ripreso dal 19 marzo 2002, quando si è trattato di far fallire una "scatola vuota". L'affermazione di responsabilità trova titolo nel ruolo di "amministratore di fatto" che i giudici di merito attribuiscono all'imputato in relazione al periodo in rilievo, sulla considerazione che l'assenza di incarichi formali abbia lasciato invariata la situazione di fatto che ha visto [OSCURATO:PERSONA] quale principale artefice delle sorti societarie. In sostanza egli ha svolto il ruolo di amministratore, senza soluzione di continuità, dismettendo la carica formale solo per una parentesi, proprio quella in cui si sono concentrate le "frenetiche" operazioni distrattive, per poi rientrare e avviare la società al fallimento. [OSCURATO:PERSONA] firma e deposita il bilancio nel quale vengono contabilizzate le operazioni del 2001, tra le quali quelli afferenti ai prelievi distrattivi sotto il giustificativo "anticipi/rimborsi dipendenti" offrendo copertura formale alle operazioni illecite dimostrando di averne piena conoscenza. In forza di tanto, sulla scorta di una motivazione immune da vizi logici, i giudici di merito concludono che all'imputato erano riconducibili poteri di rappresentanza esterna della società, nonché la gestione economico-finanziaria e amministrativa della società fallita, in modo continuativo durante l'intero corso della vita societaria. Tale conclusione non viene efficacemente contrastata dall'impugnazione che, da un lato, atomizza i singoli elementi nel tentativo di sminuirne la valenza; dall'altro lamenta la mancata risposta o su questioni che la Corte di appello affronta e risolve (già peraltro esaminate con dovizia dal Tribunale), oppure su profili marginali e non significativi nell'ambito del costrutto argomentativo sviluppato nella decisione impugnata. Va allora ricordato che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazioni (per tutte Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534). Peraltro la previsione di cui all'art. 2639 c.c. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 46962 del 22/11/2007, Cristiano, Rv. 238893). Dunque la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] non esclude quella di [OSCURATO:PERSONA] e viceversa. 3.4. Il secondo motivo dei ricorsi congiunti dei Greco (secondo motivo della memoria di [OSCURATO:PERSONA]) è fondato. Nella motivazione della sentenza di primo grado viene detto espressamente che le circostanze attenuanti generiche sono riconosciute, con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, in favore degli imputati (quindi di tutti gli imputati) «visto il tempo trascorso dai fatti e l'incensuratezza» (pag. 22 sentenza di primo grado). La circostanza che, per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tale scelta non venga esplicitata nel dispositivo non rileva, proprio perché risulta manifestata in maniera chiara e incontestabile la volontà del giudice di primo grado di riconoscere le circostanze attenuanti generiche in favore di tutti gli imputati, alla luce delle ragioni che le sorreggono, comuni ai tre imputati.Erra pertanto la Corte di appello quando ritiene che il Tribunale abbia negato le circostanze attenuante generiche ai predetti ricorrenti (pagg. 12 e 13 sentenza impugnata). Errore che si riverbera sull'ulteriore vizio di omessa motivazione sul richiesto giudizio di prevalenza di dette attenuanti. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Il primo motivo è fondato solo limitatamente ai fatti successivi al 12 giugno 2001. 4.1.1. La responsabilità dell'imputata viene ancorata al ruolo di Presidente del consiglio di amministrazione, che la stessa ha rivestito dalle origini della società sino al 12 giugno 2001. I giudici di merito hanno accertato che [OSCURATO:PERSONA] non era una mera "prestanome", assente dalla società e inconsapevole delle vicende gestionali, poiché ha partecipato alla costituzione della società entrando con una quota del capitale sociale, e sin dall'inizio ha esercitato compiti di amministrazione attiva a livello apicale (cfr. sopra paragrafo 2.2.) fino alla dismissione della carica. Il contrario assunto difensivo fa leva su affermazioni apodittiche o su inammissibili letture alternative del materiale probatorio. Al riguardo occorre ricordare che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). [OSCURATO:PERSONA] è quindi autrice morale o materiale delle operazioni distrattive delle quali deve essere chiamata a rispondere sino al momento in cui ha rivestito la carica su cui si innesta il "reato proprio" di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 4.1.2. La censura della ricorrente ha presa, invece, per i fatti successivi al 12 giugno 2001, perché, a differenza di quanto accaduto per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata non offre una reale argomentazione per sostenere che la Bordina abbia conservato ed esercitato poteri gestori anche dopo la perdita della veste formale. Le sentenze impugnate contengono un fugace accenno al "mantenimento di interessi" della Bordina nella società in ragione della conservazione di una quota del 5,6 % del capitale sociale (pagg. 9 sentenza di primo grado e 11 sentenza di secondo grado), ma si tratta di un dato incongruo.La motivazione sul punto è viziata e deve essere rimeditata. 4.2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità. Circa ammontare del danno riconosciuto in favore della parte civile, la ricorrente lamenta una liquidazione in "eccesso" rispetto alla richiesta, ma non specifica a quale richiesta intenda riferirsi, a fronte del fatto che la parte civile ha ottenuto l'accoglimento del proprio atto di appello in punto di misura del risarcimento. 4.3. Il terzo motivo è fondato. Anzitutto la necessità di verificare il novero delle condotte distrattive ascrivibili all'imputata impone, comunque, una rivalutazione del trattamento sanzionatorio. In ogni caso va rielvato che, nell'affrontare il motivo di appello sul giudizio di bilanciamento, la Corte distrettuale trascura di considerare che la Bordina ha versato l'importo di 80nnila euro a favore della curatela fallimentare come risulta dalla quietanza che il difensore ha depositato in sede di giudizio di secondo grado. 4.4. Gli ulteriori motivi (sulla durata delle pene accessorie e sull'indulto) sono assorbiti. 5. Consegue che la sentenza impugnata deve essere parzialmente annullata: - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla affermazione di responsabilità per le operazioni distrattive successive al 12 giugno 2001 nonché in ordine al giudizio di bilanciamento tra la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e le circostanze attenuanti generiche; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al giudizio di bilanciamento tra la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e le (già concesse) circostanze attenuanti generiche. 6. Con riguardo alle posizioni di tutti gli imputati, è bene precisare che l'eventuale giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla riconosciuta aggravante influisce sul computo del termine prescrizionale. Invero - in applicazione dell'art. 157 cod. pen., nel testo in vigore al momento del fatto perché in concreto più favorevole rispetto a quello risultante dalla riforma di cui alla legge n. 251 del 2005 (c.d. ex Cirielli) -il termine massimo di prescrizione per il reato punito dall'art. 216 legge fall. (tenuto conto della diminuzione minima ex art. 62-bis cod. pen) sarebbe pari ad anni quindici ex art. 157 comma primo, n. 3, comma secondo e comma terzo, e art. 160 cod. pen.Discende che il giudice di rinvio, laddove formuli un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, dovrà stabilire se il termine prescrizionale sia maturato prima della pronuncia di annullamento, e, in caso di delibazione positiva, dichiarare il reato estinto per prescrizione. Difatti l'esito del giudizio ex art. 69 cod. pen. condiziona il tempo necessario a prescrivere, sicché, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata su casi analoghi, questo collegio ritiene che il giudicato parziale formatosi sull'accertamento del reato e sulla responsabilità degli imputati ex art. 624, cod. proc. pen. non impedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento (arg. da Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021, Riviello, Rv. 281316; Sez. 4, n. 5478 del 14/12/2017, dep. 2018, V., Rv. 271934). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma: quanto a [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alle distrazioni successive al 12 giugno 2001 ed al giudizio sulle circostanze attenuanti generiche; quanto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Rigetta nel resto i ricorsi. Conda