CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22654/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in preambolo, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato quellapronunciata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] di Castrovillari, in data 27aprile 2023 che – ritenuto il reato di detenzione di munizioni cui al capo 3) assorbito in quellodi detenzione del fucile a canne sovrapposte di cui al capo 1), riconosciute le circostanzesecondo comma, cod. pen. – l’aveva condannato alla pena di due anni e quattro mesi direclusione e 1.500,00 euro di multa per i reati di detenzione illegale del fucile e perricettazione di detta arma. L’imputato, invero, il giorno 27 luglio 2021, in esito a perquisizione domiciliarenell’abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari, telefonava al proprio legale, al padre eal fratello [OSCURATO:PERSONA], richiedendo a quest’ultimo la presenza in loco. Il congiunto, non appenaarrivato presso l’abitazione, invece di farvi ingresso, si attardava al piano superiore delpalazzo e, raggiunto dai militari, era sorpreso con una busta contenente il fucile a cannesovrapposte mai denunciato e le munizioni di cui all’imputazione. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito la riconducibilità del fucileall'imputato era fondata su di un grave compendio indiziario costituito: i) dalla sua stabiledimora nell’abitazione; ii) dalla telefonata effettuata nell’immediatezza della perquisizione alfratello [OSCURATO:PERSONA], in seguito alla quale questi, invece che accorrere nell’abitazione ove l’attoinvestigativo si stava svolgendo, si recava nel luogo ove erano nascoste l’arma e il relativomunizionamento; iii) dalla circostanza che il luogo di custodia degli oggetti illeciti era unripostiglio allocato su un balcone dal quale poteva accedersi sia dalla stanza di GiuseppeEsclusa la verosimiglianza e, comunque, la rilevanza della versione alternativa delcoimputato [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui l’arma, dallo stesso rinvenuta casualmente incampagna, era stata custodita nell’abitazione che condivideva con il fratello GioacchinoAntonio, all’oscuro della circostanza), il Giudice di appello ribadiva l’affermazione diresponsabilità dell’imputato a titolo di concorso, quanto meno per essere a conoscenza dellapresenza dell’arma e delle munizioni nella sua dimora. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore di fiducia avv.[OSCURATO:PERSONA], che affida l’impugnazione a quattro motivi. 2.1. Con il primo lamenta l’inosservanza dell’articolo 192, comma 2, cod. proc. pen. e ilvizio di motivazione in punto di esistenza di indizi gravi precisi e concordanti a caricodell’imputato.I giudici di merito avrebberoimmotivatamente attribuito valore decisivo e univoco allatelefonata effettuata durante la perquisizione dall’imputato al fratello [OSCURATO:PERSONA], illogicamentededucendo che il primo avesse dato istruzioni al secondo per occultare il corpo del reato, pura fronte della plausibile spiegazione fornita da [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la chiamataera finalizzata unicamente a sollecitare l’intervento del legale che non aveva risposto alletelefonate direttamente svolte dall’imputato. Tale tesi sarebbe confermata dalle deposizionidei testimoni, ivi inclusi i militari che stavano procedendo alla perquisizione.Sotto altro profilo, denuncia l’erroneità dell’applicazione dei principi in materia diconcorso di persone nel reato, essendosi trascurata l’assenza di prova della disponibilitàmateriale da parte dell’imputato dell’arma e del relativo munizionamento, avendo la Corte diappello confuso la disponibilità materiale e autonoma della stessa con il presunto, fallito,tentativo di occultamento da parte di un soggetto terzo.Infine, denuncia la carenza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del delitto diricettazione, non essendovi elementi sulla cui base affermare la consapevolezza dellaprovenienza illecita del fucile oggetto di imputazione.2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 5 legge n. 895 del 1967.La Corte di appello avrebbe negato l’attenuante del fatto di lieve entità sulla base dielementi inconferenti.Rileva, in primo luogo, che il richiamato stato di restrizione domiciliare è un elementoche attiene alla personalità del reo e alla sua pericolosità soggettiva, già valorizzato ai finidel riconoscimento della recidiva; sicché un suo utilizzo per escludere l’attenuante sitradurrebbe in un’inammissibile duplicazione di valutazione in malam partem. Del pari pocoperspicui sarebbero i riferimenti alla tipologia dell’arma e all’elevato numero di cartuccerinvenute nella sua disponibilità, unitamente all’arma.2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 99 cod. pen. e il correlato vizio dimotivazione in punto di confermata sussistenza della recidiva.La motivazione del Giudice di appello sarebbe apparente, poiché priva di un’adeguataanalisi comparativa tra i reati precedentemente commessi e quello per cui è condanna.2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen. e ilcorrelato vizio di motivazione in punto di diniego di un più favorevole giudizio di valenza trale riconosciute circostanze attenuanti generiche e la recidiva.Anche sotto questo profilo il ricorrente denuncia l’assenza di motivazione che sirisolverebbe in un diniego implicito e immotivato della richiesta difensiva.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoriad’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso denuncia censure in parte inammissibili e in parte infondate, sicchédev’essere complessivamente rigettato.2. Il primo motivo è inammissibile, siccome a-specifico, meramente reiterativo dianaloga censura, adeguatamente vagliata dal Giudice di appello e, comunque,manifestamente infondato.2.1. A confutazione della censura inerente all’attribuibilità al ricorrente della condottaquale concorrente, il Collegio rileva come il compendio indiziario sia stato valutato con rigoredalla Corte territoriale e possieda i requisiti della gravità, precisione e concordanza richiestidalla legge processuale, per il concorrere dei plurimi elementi indicati dalla sentenzaimpugnata che, infatti, riguardano: i) il luogo e le condizioni di ritrovamento del fucile e dellemunizioni, come descritte in premessa, nella disponibilità del fratello [OSCURATO:PERSONA], a seguito diuna telefonata con la quale l’imputato, durante la perquisizione, lo invitava a recarsi pressola sua abitazione; ii) l’agevole accessibilità del luogo di custodia delle armi delle munizioni(un ripostiglio allocato sul balcone dell’abitazione) da parte di tutti gli occupanti della casa; iii)l’implausibilità della tesi secondo cui la telefonata dell’imputato al fratello sarebbe stataeffettuata al solo fine di sollecitare la presenza del legale, attesa la particolare condottadescritta dai verbalizzanti di [OSCURATO:PERSONA] che, una volta raggiunta l’abitazione, inveceche recarvisi all’interno, raggiungeva direttamente il luogo ove era nascosto il corpo delreato.I Giudici di merito, con argomenti scevri da aporie razionali e rispettosi dei principigiurisprudenziali espressi da questa Corte, hanno chiarito (foglio 3 della sentenza di appelloe p. 6 di quella di primo grado) che – anche ove l’arma e le munizioni si fossero ritenuteappartenere a [OSCURATO:PERSONA], come da questi affermato – l’intervento dell’imputato voltoad agevolare la perdurante detenzione di beni illegittimamente detenuti avrebbe, comunque,integrato il contributo materiale causale richiesto dall’art. 110 cod. pen.Tale motivazione si pone nel solco del principio – che qui si richiama e riafferma –secondo cui «Integra un'ipotesi di concorso di persone nel delitto di illecita detenzione diarmi la condotta di chi, consapevole della presenza di esse nell'abitazione che condivide conil loro proprietario, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, manifestando, conun comportamento finalizzato a protrarne gli effetti, una chiara connivenza con il predetto epertanto dimostrando di trovarsi in una situazione di fatto tale da poter, comunque, inqualsiasi momento, disporre anche autonomamente delle armi» (Sez. 1, n. 12308 del14/02/2020, Surace, Rv. 278698 – 01. Nella fattispecie, del tutto sovrapponibile a quella inscrutinio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato laresponsabilità dell'imputata, convivente di un soggetto pregiudicato ristretto agli arrestidomiciliari, la quale, nel corso di una perquisizione, invitata dagli operanti ad allontanarsi daldivano sul quale si era accomodata, aveva cercato di nascondere un'arma clandestina che sitrovava occultata sotto il cuscino su cui era seduta).Il ragionamento dei Giudici di merito è stringente nella sua consecuzione logica e sisottrae a censure rilevabili in questa sede, risultando conforme allo standard valutativo dellaprova indiziaria ripetutamente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, racchiuso nellanecessità della valutazione globale, e non atomistica, del quadro istruttorio (Sez. 1, n. 1790del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv.271228; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941), al fine di accertare se lafisiologica parzialità e la connessa relativa ambiguità di ciascun indizio, isolatamenteconsiderato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reatoall'imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio» e, cioè, con un alto grado di credibilitàrazionale che sussiste anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili,siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordinenaturale delle cose e della normale razionalità umana.Nel caso in esame, alla luce dell’operato apprezzamento unitario, perdono totalmente disostanza le singole obiezioni del ricorrente, per vero limitate a una mera affermazione dimaggiore plausibilità della versione alternativa fornita da [OSCURATO:PERSONA].2.2. In tema di ricettazione, poi, va ribadito che la scienza nell'agente della provenienzadelittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento e sussiste quando i sospetti sullalegittimità della provenienza siano così gravi e univoci da generare, in qualsiasi persona dimedia levatura intellettuale e secondo la più comune esperienza, la certezza che non possatrattarsi di cose legittimamente detenute da chi le detiene o le offre. Il presupposto del delittodella ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale,poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dallecaratteristiche del bene stesso (da ultimo, Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv.277334 – 01).Nella specie, la Corte di appello ha, a buona ragione, ritenuto corretta la decisione delGiudice di primo grado secondo il quale il delitto presupposto doveva ritenersi provato sullabase della stessa prospettazione del ricorrente, secondo cui l‘arma era stata ritrovatacasualmente dal fratello in campagna, sicché la mancata immediata denuncia delritrovamento alle autorità si configura come condotta indicativa del necessario elementopsicologico.Tale ricostruzione dell'elemento soggettivo, conforme nella valutazione operata dalgiudice di merito alle regole della logica, è esatta in diritto.Invero, com’è noto, il delitto presupposto del reato di ricettazione dell'arma può essere ilpiù vario, non esaurendosi, come dedotto dall'appellante, nel reato di cancellazione delnumero di matricola abrasa e comprendendo anche il furto o altro reato contro il patrimonio,in coerenza con i principi di diritto fissati da questa Corte, che ha rimarcato il dato testualetratto dall'art. 648 c.p., che indica significativamente come caratteristica della res laprovenienza da "qualsiasi" delitto, intesa come derivazione della cosa da una condottaillecita della quale può costituire tanto il "profitto" che il "prodotto" (tra le altre, Sez. 1, n. 3527del 23/01/1997, dep. 16/04/1997, Cardellicchio, Rv. 207227; Sez. 2, n. 11727 del19/02/2008, dep. 14/03/2008, Donatello, Rv. 239769; Sez. 2, n. 41464 del 29/09/2009, dep.28/10/2009, Zara, Rv. 244951), e ha puntualizzato che il termine "ricezione" di cui all'art. 648c.p. è comprensivo di qualsiasi possesso della cosa proveniente da reato, dovendosiintendere in tale senso il termine "acquisto" che si ritrova nel testo del citato articolo, sì daconfigurarsi il reato di ricettazione anche nel caso di impossessamento da parte di un terzodi una cosa di origine furtiva, abbandonata dal ladro (Sez. 2, n. 9291 del 16/05/1991, dep.13/09/1991, Pezzino, Rv. 187941; Sez. 2, n. 29956 del 24/06/2009, dep. 17/07/2009,247468).Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246323 hanno inoltre chiaritoche l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale,che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concretapossibilità della provenienza della cosa, acquistata o ricevuta, da delitto e della relativaaccettazione del rischio, e che riguarda, oltre alla verificazione dell'evento, il presuppostodella condotta, consistendo, in questo caso, nella rappresentazione della possibilitàdell'esistenza del presupposto stesso e nell'accettazione dell'eventualità di tale esistenza.Sicché l’obiezione difensiva attinente alla mancanza del dolo nella condotta tenuta dalricorrente è superata dalla considerazione svolta dal Tribunale (p. 7) secondo cui, seguendola stessa prospettazione difensiva del casuale ritrovamento dell’arma, era esigibile lacondotta di interrogarsi sulla sua provenienza e di farne immediata consegna all'Autorità piùvicina.Osserva il Collegio che l’imputato, comportandosi diversamente da quanto richiestodalle norme vigenti in materia, ha deliberatamente accettato il rischio di detenere l'arma,compendio di delitto, poi sequestrata presso la sua abitazione.3. Privo di pregio è il secondo motivo di ricorso.Coerentemente con l'insegnamento per cui «In materia di reati concernenti le armi,l'attenuante di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895, può essere negata anche per lecomponenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti la qualità equantità delle armi illegalmente gestite» (Sez. 2 , n. 3852 del 13/12/2019, dep. 2020, KeshiVehap, Rv. 278239 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 26270 del 27/03/2013, Pietrafesa, Rv. 255827– 01), la Corte di appello ha superato la censura dell’appellante – pedissequamenterichiamata nel ricorso per cassazione – del diniego dell’attenuante controversa affermando,con motivazione logicamente coerente, che la stessa dovesse essere esclusa per la gravitàdella una condotta siccome realizzata durante la sottoposizione a misura cautelare e alcospicuo munizionamento (ben 287 cartucce) che va ben oltre quello dell’armaillegittimamente detenuta.4. Il terzo e il quarto motivo sono non consentiti, poiché il ricorrente non si è confrontatocon la motivazione fornita dal Giudice di appello e riprodotto aspecificamente le censurecontenute nell’appello.4.1. Segnatamente, quanto alla recidiva, la sentenza impugnata si è fedelmente247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n.19170 del 17/12;2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della relativa rilevazione, il giudice ètenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo diriprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura deireati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta,nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza,al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.Difatti, nel riconoscere sussistente l'aggravante, strettamente inerente alla persona delcolpevole, la sentenza non si è attestata sui soli precedenti penali, ma li ha posti in relazionecon la rinnovata condotta delittuosa, omogenea per tipo d'illecito e posta in essere mentreera in esecuzione una misura cautelare coercitiva che riposava sulla fiducia nella capacità diautocontrollo del soggetto sopposto e ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquereda essa espressa, con motivazione palesemente esente da vizi del ragionamento logico e,come tale, incensurabile in questa sede. 4.2. A non miglior sorte è destinata la censura al diniego di un più favorevole giudizio divalenza delle già riconosciute attenuanti generiche, posto che, anche sotto questo profilo, laCorte territoriale ha motivato congruamente, attraverso il riferimento alla mancanza dielementi sulla base dei quali ancorare tale diverso apprezzamento. Tale motivazione èrispettosa del principio di diritto secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazionetra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio dimerito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersianche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la piùidonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450). 5. Per le ragioni sin qui espresse, il ricorso dev’essere rigettato e il ricorrente – ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. – dev’essere condannato alle spese del procedimento.1. Il ricorso denuncia censure in parte inammissibili e in parte infondate, sicchédev’essere complessivamente rigettato.2. Il primo motivo è inammissibile, siccome a-specifico, meramente reiterativo dianaloga censura, adeguatamente vagliata dal Giudice di appello e, comunque,manifestamente infondato.2.1. A confutazione della censura inerente l’attribuibilità al ricorrente della condottaquale concorrente, il Collegio rileva come il compendio indiziario sia stato valutato con rigoredalla Corte territoriale e possieda i requisiti della gravità, precisione e concordanza richiestidalla legge processuale, per il concorrere dei plurimi elementi indicati dalla sentenzaimpugnata che, infatti, riguardano: i) il luogo e le condizioni di ritrovamento del fucile e dellemunizioni, come descritte in premessa, nella disponibilità del fratello [OSCURATO:PERSONA], a seguito diuna telefonata con la quale l’imputato, durante la perquisizione, lo invitava a recarsi pressola sua abitazione; ii) all’agevole accessibilità del luogo di custodia delle armi delle munizioni(un ripostiglio allocato sul balcone dell’abitazione) da parte di tutti gli occupanti della casa; iii)dell’implausibilità della tesi secondo cui la telefonata dell’imputato al fratello fosse statasvolta al solo fine di sollecitare la presenza del legale, attesa la particolare condotta descrittadai verbalizzanti di [OSCURATO:PERSONA] che, una volta raggiunta l’abitazione, invece cherecarvisi all’interno, raggiungeva direttamente il luogo ove era nascosto il corpo del reato.I Giudici di merito, con argomenti scevri da aporie razionali e rispettosi dei principigiurisprudenziali espressi da questa Corte, hanno chiarito (foglio 3 della sentenza di appelloe p. 6 di quella di primo grado) che – anche ove l’arma e le munizioni si ritenesseroappartenere a [OSCURATO:PERSONA], come da questi affermato – l’intervento dell’imputato voltoad agevolare la perdurante detenzione di beni illegittimamente detenuti integrava ilcontributo materiale causale richiesto dall’art. 110 cod. pen.Tale motivazione si pone nel solco del principio – che qui si richiama e riafferma –secondo cui «Integra un'ipotesi di concorso di persone nel delitto di illecita detenzione diarmi la condotta di chi, consapevole della presenza di esse nell'abitazione che condivide conil loro proprietario, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, manifestando, conun comportamento finalizzato a protrarne gli effetti, una chiara connivenza con il predetto epertanto dimostrando di trovarsi in una situazione di fatto tale da poter, comunque, inqualsiasi momento, disporre anche autonomamente delle armi» (Sez. 1, n. 12308 del14/02/2020, Surace, Rv. 278698 – 01. Nella fattispecie, del tutto sovrapponibile a quella inscrutinio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato laresponsabilità dell'imputata, convivente di un soggetto pregiudicato ristretto agli arrestidomiciliari, la quale, nel corso di una perquisizione, invitata dagli operanti ad allontanarsi daldivano sul quale si era accomodata, aveva cercato di nascondere un'arma clandestina che sitrovava occultata sotto il cuscino su cui era seduta).Il ragionamento dei Giudici di merito è stringente nella sua consecuzione logica e sisottrae a censure rilevabili in questa sede, risultando conforme allo standard valutativo dellaprova indiziaria ripetutamente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, racchiuso nellanecessità della valutazione globale, e non atomistica, del quadro istruttorio (Sez. 1, n. 1790del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv.271228; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941), al fine di accertare se lafisiologica parzialità e la connessa relativa ambiguità di ciascun indizio, isolatamenteconsiderato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reatoall'imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio» e, cioè, con un alto grado di credibilitàrazionale che sussiste anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili,siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordinenaturale delle cose e della normale razionalità umana.Nel caso in esame, alla luce dell’operato apprezzamento unitario, perdono totalmente disostanza le singole obiezioni del ricorrente, per vero limitate a una mera affermazione dimaggiore plausibilità della versione alternativa fornita da [OSCURATO:PERSONA].2.2. In tema di ricettazione, poi, va ribadito che la scienza nell'agente della provenienzadelittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento e sussiste quando i sospetti sullalegittimità della provenienza siano cosi gravi e univoci da generare, in qualsiasi persona dimedia levatura intellettuale e secondo la più comune esperienza, la certezza che non possatrattarsi di cose legittimamente detenute da chi le detiene o le offre. Il presupposto del delittodella ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale,poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dallecaratteristiche del bene stesso (da ultimo, Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv.277334 – 01).Nella specie, la Corte di appello ha, a buona ragione, ritenuto corretta la decisione delGiudice di primo grado secondo il quale il delitto presupposto doveva ritenersi provato sullabase della stessa prospettazione del ricorrente, secondo cui l‘arma era stata ritrovatacasualmente dal fratello in campagna, sicché la mancata immediata denuncia delritrovamento alle autorità si configura come condotta indicativa del necessario elementopsicologico.Tale ricostruzione dell'elemento soggettivo, conforme nella valutazione operata dalgiudice di merito alle regole della logica, è esatta in diritto.Invero, com’è noto, il delitto presupposto del reato di ricettazione dell'arma può essere ilpiù vario, non esaurendosi, come dedotto dall'appellante, nel reato di cancellazione delnumero di matricola abrasa e comprendendo anche il furto o altro reato contro il patrimonio,in coerenza con i principi di diritto fissati da questa Corte, che ha rimarcato il dato testualetratto dall'art. 648 c.p., che indica significativamente come caratteristica della res laprovenienza da "qualsiasi" delitto, intesa come derivazione della cosa da una condottaillecita della quale può costituire tanto il "profitto" che il "prodotto" (tra le altre, Sez. 1, n. 3527del 23/01/1997, dep. 16/04/1997, Cardellicchio, Rv. 207227; Sez. 2, n. 11727 del19/02/2008, dep. 14/03/2008, Donatello, Rv. 239769; Sez. 2, n. 41464 del 29/09/2009, dep.28/10/2009, Zara, Rv. 244951), e ha puntualizzato che il termine "ricezione" di cui all'art. 648c.p. è comprensivo di qualsiasi possesso della cosa proveniente da reato, dovendosiintendere in tale senso il termine "acquisto" che si ritrova nel testo del citato articolo, sì daconfigurarsi il reato di ricettazione anche nel caso di impossessamento da parte di un terzodi una cosa di origine furtiva, abbandonata dal ladro (Sez. 2, n. 9291 del 16/05/1991, dep.13/09/1991, Pezzino, Rv. 187941; Sez. 2, n. 29956 del 24/06/2009, dep. 17/07/2009,247468).Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246323 hanno inoltre chiaritoche l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale,che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concretapossibilità della provenienza della cosa, acquistata o ricevuta, da delitto e della relativaaccettazione del rischio, e che riguarda, oltre alla verificazione dell'evento, il presuppostodella condotta, consistendo, in questo caso, nella rappresentazione della possibilitàdell'esistenza del presupposto stesso e nell'accettazione dell'eventualità di tale esistenza.Sicché l’obiezione difensiva, attinente alla mancanza del dolo nella condotta tenuta dalricorrente, è superata dalla considerazione svolta dal Tribunale (p. 7) secondo cui, seguendola stessa prospettazione difensiva del casuale ritrovamento dell’arma, era esigibile lacondotta di interrogarsi sulla sua provenienza e di farne immediata consegna all'Autorità piùvicina.Osserva il Collegio che l’imputato, comportandosi diversamente da quanto richiestodalle norme vigenti in materia, ha deliberatamente accettato il rischio di detenere l'arma,compendio di delitto, poi sequestrata presso la sua abitazione.3. Privo di pregio è il secondo motivo di ricorso.Coerentemente con l'insegnamento per cui «In materia di reati concernenti le armi,l'attenuante di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895, può essere negata anche per lecomponenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti la qualità equantità delle armi illegalmente gestite» (Sez. 2 , n. 3852 del 13/12/2019, dep. 2020, KeshiVehap, Rv. 278239 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 26270 del 27/03/2013, Pietrafesa, Rv. 255827– 01), la Corte di appello ha superato la censura dell’appellante – pedissequamenterichiamata nel ricorso per cassazione – del diniego dell’attenuante controversa affermando,con motivazione logicamente coerente, che la stessa dovesse essere esclusa per la gravitàdella una condotta siccome realizzata durante la sottoposizione a misura cautelare e alcospicuo munizionamento (ben 287 cartucce) che va ben oltre quello “normale” dell’arma,peraltro illegittimamente detenuta.4. Il terzo e il quarto motivo sono non consentiti, poiché il ricorrente non si è confrontatocon la motivazione fornita dal Giudice di appello.4.1. Segnatamente, quanto alla recidiva, la sentenza impugnata si è fedelmente247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n.19170 del 17/12;2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della relativa rilevazione, il giudice ètenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo diriprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura deireati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta,nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza,al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.Difatti, nel riconoscere sussistente l'aggravante, strettamente inerente alla persona delcolpevole, la sentenza non si è attestata sui soli precedenti penali, ma li ha posti in relazionecon la rinnovata condotta delittuosa, omogenea per tipo d'illecito e posta in essere mentreera in esecuzione una misura cautelare coercitiva che riposava sulla fiducia nella capacità diautocontrollo del soggetto sopposto e ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquereda essa espressa, con motivazione palesemente esente da vizi del ragionamento logico e,come tale, incensurabile in questa sede. 4.2. A non miglior sorte è destinato la censura al diniego di un più favorevole giudizio divalenza delle già riconosciute attenuanti generiche, posto che, anche sotto questo profilo, laCorte territoriale ha motivato congruamente, attraverso il riferimento alla mancanza dielementi sulla scorta dei quali ancorare tale diverso apprezzamento. Tale motivazione èrispettosa del principio di diritto secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazionetra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio dimerito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersianche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la piùidonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450). 5. Per le ragioni sin qui espresse, il ricorso dev’essere rigettato e il ricorrente – ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. – dev’essere condannato alle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]