CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35816/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1047/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, sedente in Potenza; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, sedente in Potenza; rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via Confalonieri 5, presso lo studio del primo, il tutto come da procura in calce al controricorso in cassazione; –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della BASILICATA, n. 643/3/2017, depositata l’otto settembre 2017 (pronunciata il 25 settembre 2015). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore g enerale ha chiesto la declaratoria d’estinzione del giudizio. L’Avvocato delle controricorrenti ha chiesto a sua volta anch’egli l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate accertava nei confronti della consolidante GDA [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA] spa) un maggior reddito di € 820.685,00. Avendo la [OSCURATO:SOCIETA] optato per la tassazione di gruppo, anche a quest’ultima in virtù dell’art. 127 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, veniva intimato il pagamento delle maggiori somme dovute dalla consolidante. La CTP, adìta dai contribuenti, respingeva il ricorso, ma la CTR, adìta sempre dagli stessi, accoglieva parzialmente il gravame dichiarando l’illegittimità del recupero a tassazione dei costi per € 607.943,00. L’Agenzia, quindi, propone il ricorso in cassazione affidato a tre motivi. Le contribuenti si costituivano a mezzo di controricorso per resistere all’impugnazione. 2. Le contribuenti si sono avvalse, con domande depositate il17 aprile 2019, della definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018 n.119, convertito con l. 17 dicembre 2018, n.136. All’uopo le stesse producevano copia delle domande e dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto pari ad € 00,00, essendosi dato atto dell’avvenuto versamento in corso di giudizio dell’importo dovuto di € 100.298,00. 3. Con memoria 26/07/2022 le contribuenti hanno dunque richiesto l’estinzione del giudizio, previa riunione con altri due procedimenti connessi, per i quali del pari è stata presentata domanda di definizione agevolata, nn. 1277 e 1278 del 2018. Peraltro, con memoria 21/09/2022, la parte ha specificato che con decreto del 7 settembre 2022 era stata dichiarata l’estinzione del giudizio n. 1277/2018, e pertanto si chiedeva la fissazione della discussione orale del presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119/2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. 2. In proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 03/10/2018, n. 24083) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, exart. 391 cod. proc. civ., ove nessuna delle parti abbia presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (non rilevando sotto tal profilo l’istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d’estinzione); peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato. 3. Venendo all'applicazione del principio enunciato alla controversia in esame, si rileva che la parte resistente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, unitamente alla prova di aver pagato gli importi dovuti e ciò ha fatto allegando la relativa documentazione alla memoria depositata ed in particolare la nota dell’Agenzia delle Entrate in cui si dà atto della regolare definizione. L'Agenzia non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, non ha eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc.civ.). Ne segue che di essi si può e si deve tenere conto ed anzi si deve reputare che l'Agenzia concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge. 4. Pertanto, ai sensi del citato comma 13 dell’art. 6, d.l. n.119/2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. 5. Essendo estinta l’obbligazione tributaria a seguito del versamento dell’importo previsto dalla normativa relativa alla definizione agevolata sopra richiamata risulta, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018 sopra citata, una fattispecie di cessazione della materia del contendere. 6. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate trattandosi di ipotesi di estinzione. 7. Essendo il giudizio promosso dall’Agenzia delle Entrate e dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo, ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782). P. Q. M. La Corte dichiara l’e