Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 18928/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero n. 26195 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricavi e costi Determinazione quota consortile [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1057/31/15 depositata in data 16 ottobre 2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.

Rilevato che -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 1057/31/15 depositata in data 16 ottobre 2015 con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 114/12/2012 che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi della società e dei soci proposti avverso una serie di avvisi di accertamento relativi agli anni 2000-2001 con i quali: 1) in considerazione del fatto che la società faceva parte del [OSCURATO:PERSONA] venivano riprese a tassazione nei confronti della società maggiore Irap e Iva contestando l’omessa fatturazione nei confronti del consorzio per il ribaltamento, in proporzione alla quota consortile, dei proventi delle commesse ad essa attributi e l’omessa autofatturazione per i costi del consorzio non traslati alla consorziata; 2) erano stati accertati nei confronti dei soci maggiori redditi di partecipazione nella detta società ai fini Irpef, addizionali e contributi previdenziali; - il giudice d'appello - atteso l’effetto espansivo del giudicato esterno in forza della sentenza della Corte di cassazione (n. 26480/2014) che aveva respinto analogo ricorso degli stessi contribuenti relativamente ad altro anno di imposta (1999) – ha disat teso il motivo di gravame volto a contestare il meccanismo del ribaltamento dei costi e dei ricavi del consorzio sulle consorziate mentre ha accolto il motivo subordinato con il quale la società sosteneva che la quota consortile, in proporzione alla quale andava calcolato il ribaltamento di costi e ricavi al fine di accertare il maggior reddito della società e conseguentemente dei soci, non fosse di £ 3.000.000 ma bensì di £ 100.000, in quanto £ 2.900.000 erano stati corrisposti “una tantum” per l’ammissione al consorzio e non concorressero a formare la quota consortile; -rimangono intimati la società e i soci; Considerato che -la notifica, a mezzo servizio postale, del ricorso per cassazione presso il procuratore domiciliatario (Avv.to [OSCURATO:PERSONA]) in grado di appellodella società e dei soci risulta essere nulla atteso che dall’avviso di ricevimento non si evince la spedizione del la necessaria raccomandata informativa (CAN) per essere stato il piego consegnato in data 21.11.2016,a persona diversa dal destinatario; in tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, la spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 7, comma 6, della l. n. 890 del 1982 (comma inserito dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008, e successivamente abrogato dalla l. n. 205 del 2017) è prescritta nell'ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario (ex multis, Cass. Sez. 3, Ord.n. 9878 del 26/05/2020 ) ; - che , peraltro, la notifica effettuata in data 16.11.2016 nei confronti personalmentedella società (presso la sede della stessa) è ugualmente nulla in quanto effettuata in violazione dell’art.330 cod. proc. civ. (applicabile anche al processo tributario in cassazione), che prevede la notificazione del ricorso in via prioritariaal procuratore domiciliatario (Cass. n. 3666 del 07/02/2019; Cass. n. 10500 del 03/05/2018; Cass.n. 24450 del 17/10/2017; Cass. n. 15236 del 03/07/2014); -che, pertanto, ènecessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 291e 330 c.p.c.

P.Q.

M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo, assegnando all’Agenzia delle entrate termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero n. 26195 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricavi e costi Determinazione quota consortile [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1057/31/15 depositata in data 16 ottobre 2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 1057/31/15 depositata in data 16 ottobre 2015 con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 114/12/2012 che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi della società e dei soci proposti avverso una serie di avvisi di accertamento relativi agli anni 2000-2001 con i quali: 1) in considerazione del fatto che la società faceva parte del [OSCURATO:PERSONA] venivano riprese a tassazione nei confronti della società maggiore Irap e Iva contestando l’omessa fatturazione nei confronti del consorzio per il ribaltamento, in proporzione alla quota consortile, dei proventi delle commesse ad essa attributi e l’omessa autofatturazione per i costi del consorzio non traslati alla consorziata; 2) erano stati accertati nei confronti dei soci maggiori redditi di partecipazione nella detta società ai fini Irpef, addizionali e contributi previdenziali; - il giudice d'appello - atteso l’effetto espansivo del giudicato esterno in forza della sentenza della Corte di cassazione (n. 26480/2014) che aveva respinto analogo ricorso degli stessi contribuenti relativamente ad altro anno di imposta (1999) – ha disat teso il motivo di gravame volto a contestare il meccanismo del ribaltamento dei costi e dei ricavi del consorzio sulle consorziate mentre ha accolto il motivo subordinato con il quale la società sosteneva che la quota consortile, in proporzione alla quale andava calcolato il ribaltamento di costi e ricavi al fine di accertare il maggior reddito della società e conseguentemente dei soci, non fosse di £ 3.000.000 ma bensì di £ 100.000, in quanto £ 2.900.000 erano stati corrisposti “una tantum” per l’ammissione al consorzio e non concorressero a formare la quota consortile; -rimangono intimati la società e i soci; Considerato che -la notifica, a mezzo servizio postale, del ricorso per cassazione presso il procuratore domiciliatario (Avv.to [OSCURATO:PERSONA]) in grado di appellodella società e dei soci risulta essere nulla atteso che dall’avviso di ricevimento non si evince la spedizione del la necessaria raccomandata informativa (CAN) per essere stato il piego consegnato in data 21.11.2016,a persona diversa dal destinatario; in tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, la spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 7, comma 6, della l. n. 890 del 1982 (comma inserito dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008, e successivamente abrogato dalla l. n. 205 del 2017) è prescritta nell'ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario (ex multis, Cass. Sez. 3, Ord.n. 9878 del 26/05/2020 ) ; - che , peraltro, la notifica effettuata in data 16.11.2016 nei confronti personalmentedella società (presso la sede della stessa) è ugualmente nulla in quanto effettuata in violazione dell’art.330 cod. proc. civ. (applicabile anche al processo tributario in cassazione), che prevede la notificazione del ricorso in via prioritariaal procuratore domiciliatario (Cass. n. 3666 del 07/02/2019; Cass. n. 10500 del 03/05/2018; Cass.n. 24450 del 17/10/2017; Cass. n. 15236 del 03/07/2014); -che, pertanto, ènecessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 291e 330 c.p.c. P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo, assegnando all’Agenzia delle entrate termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifi
Sentenza Cassazione n. 18928/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris