CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 14677/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25265/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] MEDITERRANEO -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1002/2020depositata il 29/06/2020 . Ad. 6/04/2023 R.g. n. 25265 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/04/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, n. 1002 del 29/06/2020 che ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede e lo ha condannato alla corresponsione di euro undicimila trecento ventuno in favore dell’Istituto per lo Sviluppo del Mediterraneo. L’istituto per lo Sviluppo del Mediterraneo è rimasto intimato. La causa era fissata per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale perveniva atto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] È stata depositata, in via telematica. In data 14/03/2023,e quindiprima dell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA], con sottoscrizione in via telematica da parte dello stesso Zito, ossia della parte sostanziale. La detta rinuncia soddisfa, pertanto,i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2 , cod. proc. civ., per cui a norma dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione. Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo senza alcuna statuizione sulle spesse, non avendo la controparte, Istituto per lo Sviluppo del Mediterraneo, svolto attività difensiva in questa sede. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi ‒ tipici ‒ del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/ 2015) e, trattandos i di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560del 30/09/ 2015 , Rv. Rv. 636979 - Ad. 6/04/2023 R.g. n. 25265 del 2020; estensore: C. Valle 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassa