CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 17761/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19287-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro A.S.P. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19287/2022 Cron. Rep. Ud.18/05/2023 CC -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1347/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 25/01/2022 R.G.N. 934/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 25 gennaio 2022, la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della decisione del Tribunale di Marsala di rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Trapani, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al Pedone, medico dipendente dalla predetta Azienda sanitaria, indagato e poi condannato per abuso d’ufficio e false attestazioni in cartelle cliniche per essere stato rinvenuto a seguito di accesso dei NAS presso la sala operatoria della Casa di cura Macchiarella durante un intervento di chirurgia estetica sprovvisto dell’autorizzazione da parte dell’Azienda sanitaria datrice e così in situazione di incompatibilità assoluta, dichiarava risolto il rapporto alla data del licenziamento e condannato la ASP Trapani al pagamento in favore del Pedone di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva quantificata in sei mensilità; - che la decisione della Corte te rritoriale discende dall’aver questa ritenuto l’irregolarità formale del procedimento disciplinare, data dall’assenza nel corso dell’audizione a difesa del Pedone di tutti i membri titolari e supplenti dell’Ufficio per il procedimento disciplinare e, di conseguenza, l’illegittimità del licenziamento intimato e l’applicabilità della sanzione indennitaria di cui alla l. n. 92 del 2012; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Pedone, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’ASP di Trapani, che, a sua volta, propone ricorso incidentale, articolato su due motivi, in relazione al quale il Pedone non svolge alcuna attività difensiva; -che il ricorrente ha poi depositato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo e d il secondo motivo, il ricorrente principale denuncia a carico della Corte territoriale la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, legge n. 300/1970 nel testo originario avendo questa disconosciuto l’applicabilità in caso di dichiarata illegittimità del licenziamento intimato, come nel caso di specie, ad un pubblico dipendente, del disposto di tale norma, così come espressamente previsto poi dall’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 e così della reintegrazione nel posto di lavoro; - che, dal cant o suo, la ASP di Trapani ricorrente incidentale, con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del citato art. 55 bis, comma 4, lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione della norma invocata in quanto letta in termini rigidamente formalistici, rilevando, al contrario, la sola garanzia della difesa dell’incolpato; - che, nel secondo motivo del ricorso incidentale , la denuncia della violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 1 e 5, l. n. 300/1970 neltesto originario si risolve essenzialmente nella contestazione dell’applicabilità nella specie della reintegrazione nel posto di lavoro; - che, prendendo le mosse dall’esame del ricorso incidentale, si deve rilevare come il primo motivo risulti meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 23579/2017) secondo cui, dovendo distinguersi le regole legali sulla competenza da quelle regolamentari che disciplinano la costituzione ed il funzionamento dell’organo collegiale secondo l’ordinamento interno di ciascuna pubblica amministrazione, ove il procedimento venga instaurato e concluso dall’Ufficio competente secondo la normativa regolamentare interna all’amministrazione tanto è sufficiente ad escludere ogni ipotesi di nullità del procedimento non prevista dal regolamento né dal d.lgs. n. 165/2001, norma, quest’ultima, che certo non attribuisce natura imperativa “riflessa” al complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione ed il funzionamento dell’UPD; - che, pertanto, il primo motivo del ricorso incidentale va accolto - conseguendone l’assorbimento del secondo motivo ed il rigetto del ricorso principale in quanto volto ad ottenere l’applicabilità della diversa sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro a fronte della dichiarata illegittimità formale del licenziamento, da qualificarsi, viceversa, per quanto detto circala sua regolarità formale e per quanto sancito dall’impugnata sentenza circa la proporzionalità della sanzione irrogata alla condotta contestata, profilo non impugnato in questa sede, pienamente legittimo –la sentenza impugnata va cassata e la causa, che, per quanto sopra detto, non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo, la compensazione delle spese dei precedenti gradi del giudizio e la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo, Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per