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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2023

Cassazione n. 10413/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa il 02/10/2023 dal TRIBUNALE di SALERNO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 02/10/2023 il Tribunale di Salerno ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip emessa il 16/09/2023 con la quale era stata applicata a costui la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio (furti e riciclaggio).

2. Avverso l'ordinanza di secondo grado ricorre il difensore di fiducia dell'indagato eccependo il vizio di motivazione con riferimento: a) alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga, non essendo stata accertata l'intenzione di recarsi all'estero per sottrarsi alle conseguenze di un'eventuale condanna; b) al pericolo di recidiva, e, più in generale, alla concretezza e attualità della pericolosità sociale.

2. Il ricorso è inammissibile.

In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono - come nel caso di specie - in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).

Il tribunale del riesame, con specifico riferimento alle esigenze cautelari, oggetto del ricorso, ha evidenziato, con motivazione esente da rilievi sul piano logico, coerente con le emergenze investigative, il pericolo di fuga, basato sulla volontà espressa con certezza dal padre dell'indagato di organizzare la fuga all'estero unitamente al figlio, con la concreta predisposizione di documenti falsi e la precisa pianificazione del repentino allontanamento, con l'ausilio di terze persone, sia in Italia che oltre confine (in tale senso le conversazioni intercettate, pagine 18 e 19 dell'ordinanza impugnata).

Inoltre, si è tenuto conto del pericolo di recidiva, attuale e concreto, sottolineandosi (pag. 20) la tipologia dei reati - in particolare, quello associativo, con i legami di carattere familiare - il contesto ambientale, le condizioni di vita, anche per il profilo economico, in assenza di cautele idonee a garantire le esigenze social-preventive con una misura meno afflittiva.

4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il giorno 20 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa il 02/10/2023 dal TRIBUNALE di SALERNO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 02/10/2023 il Tribunale di Salerno ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip emessa il 16/09/2023 con la quale era stata applicata a costui la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio (furti e riciclaggio). 2. Avverso l'ordinanza di secondo grado ricorre il difensore di fiducia dell'indagato eccependo il vizio di motivazione con riferimento: a) alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga, non essendo stata accertata l'intenzione di recarsi all'estero per sottrarsi alle conseguenze di un'eventuale condanna; b) al pericolo di recidiva, e, più in generale, alla concretezza e attualità della pericolosità sociale. 2. Il ricorso è inammissibile. In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono - come nel caso di specie - in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Il tribunale del riesame, con specifico riferimento alle esigenze cautelari, oggetto del ricorso, ha evidenziato, con motivazione esente da rilievi sul piano logico, coerente con le emergenze investigative, il pericolo di fuga, basato sulla volontà espressa con certezza dal padre dell'indagato di organizzare la fuga all'estero unitamente al figlio, con la concreta predisposizione di documenti falsi e la precisa pianificazione del repentino allontanamento, con l'ausilio di terze persone, sia in Italia che oltre confine (in tale senso le conversazioni intercettate, pagine 18 e 19 dell'ordinanza impugnata). Inoltre, si è tenuto conto del pericolo di recidiva, attuale e concreto, sottolineandosi (pag. 20) la tipologia dei reati - in particolare, quello associativo, con i legami di carattere familiare - il contesto ambientale, le condizioni di vita, anche per il profilo economico, in assenza di cautele idonee a garantire le esigenze social-preventive con una misura meno afflittiva. 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 20 dicembre 202
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