CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 1979
Cassazione n. 32558/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/10/1979 avverso l'ordinanza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di Appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: a) sentenza del Tribunale di Lecce del 24/3/2023, irrevocabile il 9/6/2023 per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, commesso a Galatone il 27/11/2019; b) sentenza della Corte di Appello di Lecce del 6-7/6/2023, irrevocabile il 21/10/2023, per i reati di cui agli all'art. 74 D.P.R. 309/1990, commesso a Lecce da data antecedente il 18/10/2017, con permanenza e artt. 81 e 73 D.P.R. 309/1990, commessi a Lecce il 27/1/2018 e 6/5/2018; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione cui è pervenuto il giudice dell'esecuzione, fondata su n diverso luogo di commissione dei reati e sulla distanza temporale, sarebbe errata in quanto in quanto il giudice avrebbe omesso di considerare che l'indicazione di Galatone come luogo di commissione sarebbe frutto di un errore materiale commesso in sentenza dal giudice di cognizione e che la distanza temporale sarebbe irrilevante poiché i fatti si inserirebbero nel medesimo contesto associativo che si è intetrottamente protratto dall'ann0 2017 all'anno 2020; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo - in assenza di elementi concreti- non sia desumibile dagli atti dai quali, al di là dell'eventuale errore circa l'indicazione del reato oggetto della sentenza sub 1, non emerge alcun collegamento tra la detenzione di sostanze stupefacenti accertata nel novembre 2019 e il contesto associativo, ciò sia in virtù della distanza temporale tra le diverse condotte specifiche sia, soprattutto, in virtù del fatto che l'ultimo singolo e isolato episodio è stato commesso senza il concorso di alcuno dei soggetti inseriti o collegati ai reati oggetto della sentenza sub 2, elemento questo coerentemente valorizzato dalla Corte territoriale per escludere che i reati siano il frutto di un'ideazione unitaria originaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass