CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27817/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RtRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ;considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza de gli elementi costitutivi del delitto di truffa contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di le gittimità e avulsa •da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emer genze procèsstfali g ià valorizzate dai giudici di merito che, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ra gioni del loro convincimento sulla sussistenza del reato contestato (si vedano pagg . 2 e 3 sulle modalità della condotta da cui si evince l'intento truffaldino del prevenuto che, per rassicurare la vittima sull'autenticità de gli assegni e carpirne la fiducia, si era presentato come importante imprenditore, millantando conoscenze nel settore e, influendo sulla sua volontà negoziale, gli aveva procurato un danno, conseguendo il corrispondente in giusto profitto) ;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M23 LUG 2026 L'ASSIST