CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 settembre 2024
Cassazione n. 24039/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.584/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]. LUIGI, [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA ENTRATE -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n.4880/2023 depositata il 08/06/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, per non avere in questa sede parte intimata svolto attività difensiva; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 04/09/2024 IL P