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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 13744/2026

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rignola il 30/11/1978avverso la sentenza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale diLivorno del 13/12/2025udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 13/12/2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., il G.i.p. del Tribunale di Livorno, su concorde richiesta delle parti, haapplicato ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata inordine ai reati loro rispettivamente ascritti.2.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati, tramite i rispettivi difensori.La difesa del [OSCURATO:PERSONA] deduce difetto di motivazione in ordine allamancata concessione delle attenuanti generiche nonché in ordine alla possibileapplicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] denuncia la mancata verifica da parte del giudicein ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto.3.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantol'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è stata proposta permotivi diversi da quelli consentiti.

Ed infatti, l'art. 444, comma 2bis cod. proc.pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso lasentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdelle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erroneaqualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezzaillegale.

I motivi dei ricorsi attengono invece e presunti difetti di motivazionedella sentenza in ordine alle questioni indicate dai ricorrenti e dunque esulanodalle ipotesi tassativamente indicate per le quali l'impugnazione è consentita eammissibile.

Va peraltro rilevato che il ricorso della difesa del [OSCURATO:PERSONA], aventead oggetto la qualificazione giuridica, è del tutto generico, in quanto si limita adedurre la mancanza di motivazione della sentenza sul punto, senza indicarealcuna violazione di legge e senza neppure prospettare quale sarebbe stata, asuo dire, la corretta qualificazione del fatto.4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00ciascuno.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rignola il 30/11/1978avverso la sentenza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale diLivorno del 13/12/2025udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 13/12/2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., il G.i.p. del Tribunale di Livorno, su concorde richiesta delle parti, haapplicato ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata inordine ai reati loro rispettivamente ascritti.2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati, tramite i rispettivi difensori.La difesa del [OSCURATO:PERSONA] deduce difetto di motivazione in ordine allamancata concessione delle attenuanti generiche nonché in ordine alla possibileapplicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] denuncia la mancata verifica da parte del giudicein ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto.3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantol'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è stata proposta permotivi diversi da quelli consentiti. Ed infatti, l'art. 444, comma 2bis cod. proc.pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso lasentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdelle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erroneaqualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezzaillegale. I motivi dei ricorsi attengono invece e presunti difetti di motivazionedella sentenza in ordine alle questioni indicate dai ricorrenti e dunque esulanodalle ipotesi tassativamente indicate per le quali l'impugnazione è consentita eammissibile. Va peraltro rilevato che il ricorso della difesa del [OSCURATO:PERSONA], aventead oggetto la qualificazione giuridica, è del tutto generico, in quanto si limita adedurre la mancanza di motivazione della sentenza sul punto, senza indicarealcuna violazione di legge e senza neppure prospettare quale sarebbe stata, asuo dire, la corretta qualificazione del fatto.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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