CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 03611/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 20/12/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca resa in data 04/10/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 110, 640 cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 110, 648, 61 n. 2 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio in relazione all'aumento di pena per l'applicazione della recidiva e per effetto della continuazione, non è ammesso in questa sede poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in punto di dosimetria della pena]; ritenuto, altresì, che il predetto motivo è - peraltro - meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sull'applicazione della recidiva, attesi i numerosi precedenti penali specifici del prevenuto, "sintomatici di un'accentuata colpevolezza e di un'accresciuta pericolosità del medesimo" e pag. 4 della sentenza impugnata sull'aumento di pena per la continuazione, tenuto conto della particolare gravità della condotta truffaldina]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 [OSCURATO:PERSONA]