Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:259
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
del 26 marzo 2026 (
1
)
Cause riunite C
‑
734/23 P e C
‑
735/23 P
Soudal NV (C
‑
734/23 P),
Esko-Graphics BVBA (C
‑
735/23 P)
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
« Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti attuato dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] – Decisione anticipata in materia fiscale (tax ruling) – Esenzione fiscale per utili in eccesso – Criterio di verifica degli aiuti nell’ambito del diritto tributario – Aiuto costituito da prassi amministrativa illegittima »
I.
Introduzione
1.
La questione sulla quale verte il presente procedimento si estrinseca nel chiedersi se, nell’ambito dell’esame della compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato di una prassi dell’amministrazione finanziaria di uno Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione siano vincolati all’interpretazione di una norma del diritto tributario nazionale da parte di tale Stato membro, qualora tale interpretazione non sia compatibile con il tenore della norma medesima.
2.
Su tale questione si incentrano le impugnazioni proposte dalla Soudal NV e dalla Esko-Graphics BVBA (in prosieguo: le «ricorrenti») avverso la sentenza del Tribunale del 20 settembre 2023 (
2
) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). Le presenti impugnazioni si collocano in una serie di impugnazioni in merito alle quali presento parimenti conclusioni in data odierna (
3
).
3.
Oggetto della sentenza impugnata è la decisione della [OSCURATO:PERSONA] dell’11 gennaio 2016 (
4
) (in prosieguo: la «decisione controversa»), con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la prassi seguita dall’amministrazione finanziaria belga nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2014, cosiddetto «regime sugli utili in eccesso», (in prosieguo: la «prassi controversa») costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. La prassi controversa consentiva a società belghe, appartenenti a gruppi societari multinazionali, di ridurre i propri utili imponibili per effetto decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) (in parte per effetto di esenzione fiscale degli utili in eccesso, definiti «excess profit»).
4.
L’amministrazione finanziaria belga fondava tale prassi su una disposizione del diritto tributario nazionale, vale a dire l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del Code des impôts sur les revenus 1992 (Codice delle imposte sui redditi, in prosieguo: il «CIR 92»). Tale disposizione consente, secondo il suo tenore letterale, una rettifica degli utili delle imprese nei casi in cui accordi non conformi al principio di libera concorrenza abbiano inciso sugli utili stessi. Il caso di applicazione principale sembra essere costituito dalla pattuizione di prezzi di trasferimento non conformi al principio di libera concorrenza (
5
). Sia la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione controversa, sia il Tribunale, nella sentenza impugnata, sono giunti alla conclusione che la prassi fiscale controversa si discosti dall’intero sistema dell’imposta sulle società belga (quale sistema o quadro di riferimento, in prosieguo: il «sistema di riferimento»).
5.
Le presenti impugnazioni offrono alla Corte di giustizia l’opportunità di stabilire in qual misura la [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale siano vincolati all’interpretazione nazionale di una norma nell’ambito della determinazione della normativa tributaria nazionale «normale» come sistema di riferimento ai fini della valutazione in materia di aiuti di Stato. Tale questione si pone, in particolare, nel caso di specie, in quanto la prassi fiscale controversa, fondata sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, costituisce una prassi amministrativa consolidata in [OSCURATO:PERSONA].
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
6.
Il contesto normativo del diritto dell’Unione è costituito dagli articoli 107 e 108 TFUE.
B.
Diritto belga
7.
[OSCURATO:PERSONA], le norme relative alla tassazione dei redditi sono codificate nel CIR 92. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del CIR 92, l’imposta sul reddito comprende,
inter alia
, l’imposta sul reddito complessivo delle società residenti nel territorio nazionale, l’imposta sulle società.
8.
Con legge del 21 giugno 2004, recante modifica del CIR 92, nonché con legge del 24 dicembre 2002 (
6
) il [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto nuove norme per le transazioni transfrontaliere delle società appartenenti a gruppi imprenditoriali, che prevedono rettifiche degli utili in caso di accordi non conformi alle condizioni di mercato.
9.
L’articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92 così dispone:
«(…) per due imprese appartenenti a un gruppo multinazionale di imprese collegate e per quanto riguarda i loro reciproci rapporti transfrontalieri:
a) quando le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di tale impresa;
b) quando gli utili di un’impresa comprendono gli utili che sono inclusi anche in quelli di un’altra impresa e gli utili così inclusi corrispondono a quelli che sarebbero stati registrati da quest’altra impresa se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state concordate tra imprese indipendenti, si procede a un aggiustamento appropriato degli utili della prima impresa.
Il paragrafo 1 si applica con decisione anticipata, fatta salva l’applicazione della convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni».
10.
Dal preambolo della legge risulta che con tale disposizione si intende dare attuazione al principio di libera concorrenza (c.d. «arm’s length principle» o principio di valore di mercato) per le fattispecie transfrontaliere (
7
).
11.
L’interpretazione di tale disposizione da parte dell’amministrazione finanziaria belga risulta da una circolare del 4 luglio 2006, nella quale, in sostanza, viene ripresa la motivazione della legge (
8
). Inoltre, il Ministro delle finanze belga ha preso posizione in merito all’applicazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, in particolare in risposta a varie interrogazioni parlamentari (
9
).
III.
Fatti e procedimento
A.
Il contesto di fatto sotteso alla controversia
12.
Nel periodo compreso tra il 2004 e il 2014, l’amministrazione competente per il rilascio delle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) concedeva a 55 società con sede in [OSCURATO:PERSONA], appartenenti a gruppi multinazionali, riduzioni dell’utile imponibile in [OSCURATO:PERSONA] per mezzo di 66 decisioni anticipate in materia fiscale sulla base dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92. Tra i destinatari di tali tax ruling figuravano anche le ricorrenti.
13.
In tale contesto, l’autorità competente, su richiesta dei contribuenti, non assumeva a riferimento prezzi di trasferimento determinati autonomamente, bensì poneva a raffronto l’utile delle società belghe con l’utile medio di un’impresa individuale comparabile (
10
). Il risultato di tale analisi comparativa era una percentuale che esprimeva lo scostamento dell’utile effettivo realizzato dal contribuente rispetto all’utile medio ipotetico di un’impresa individuale. Nella misura corrispondente a tale percentuale, l’utile non veniva assoggettato a imposizione per i cinque anni successivi. Su richiesta dei contribuenti, mutavano, pertanto, la natura e l’entità della base imponibile, poiché non era più l’utile effettivamente realizzato (che riflette la reale capacità contributiva secondo la legislazione tributaria belga) a costituire la base imponibile, bensì un utile ridotto. In tal senso, si può effettivamente parlare di un’imposizione fondata su un utile medio ipotetico (
11
).
14.
Con la decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] accertava che le riduzioni degli utili concesse dall’autorità belga competente per mezzo di tale prassi fiscale costituivano un regime di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, incompatibile con il mercato interno e applicato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
15.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ordinava la restituzione degli aiuti concessi ai beneficiari, il cui elenco definitivo doveva essere successivamente redatto dal [OSCURATO:PERSONA]. Nell’allegato alla decisione la controversa, la [OSCURATO:PERSONA] faceva tuttavia già riferimento, a fini informativi, sulla base di dati presentati dal [OSCURATO:PERSONA], a 55 beneficiari, tra cui le ricorrenti.
B.
Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
16.
Tra il 2 maggio e il 13 luglio 2016 diverse imprese, tra cui le ricorrenti, proponevano ricorsi di annullamento avverso la decisione controversa, iscritti a ruolo ai numeri T‑201/16, T‑335/16, T‑357/16 e T‑369/16.
17.
Le ricorrenti deducevano in primo grado quattro motivi di ricorso sulla base di ricorsi pressoché identici (
12
). Con tali motivi di ricorso esse censuravano, sostanzialmente, le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] relative all’esistenza di un regime di aiuti, alla sussistenza di un vantaggio, al carattere selettivo della prassi fiscale controversa nonché il recupero degli aiuti ordinato dalla [OSCURATO:PERSONA].
18.
Con ordinanza del 16 febbraio 2018 il Tribunale disponeva,
inter alia
, la sospensione dei procedimenti nelle cause T‑858/16 e T‑867/16, aventi ad oggetto la sentenza impugnata, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, conclusiva del procedimento nelle cause T‑131/16 e T‑263/16.
19.
Con sentenza del 14 febbraio 2019 (
13
), nelle cause da ultimo menzionate, il Tribunale annullava la decisione controversa, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse erroneamente presunto la sussistenza di un regime di aiuti. A seguito dell’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso tale sentenza, la Corte di Giustizia, con la sentenza pronunciata in data 16 settembre 2021 (
14
), annullava la sentenza del Tribunale, ritenendo che la presunzione della sussistenza di un regime di aiuti da parte della [OSCURATO:PERSONA] non fosse censurabile, rinviando la causa al Tribunale. Nella prima fase del giudizio, il Tribunale non aveva ancora esaminato se i tax ruling costituissero aiuti di Stato né se il recupero di tali aiuti fosse stato legittimamente disposto. Tali accertamenti dovevano essere effettuati dal Tribunale nell’ambito della seconda fase del giudizio (
15
).
20.
In data 9 settembre 2022 il Tribunale disponeva, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la prosecuzione del procedimento nelle cause T‑201/16, T‑335/16, T‑357/16 e T‑369/16.
21.
Con la sentenza impugnata del 20 settembre 2023 il Tribunale respingeva i ricorsi.
IV.
Procedimento dinanzi alla Corte
22.
In data 30 novembre 2023 le ricorrenti hanno proposto le presenti impugnazioni. Esse chiedono che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata;
- annullare la decisione controversa;
- in subordine, annullare l’articolo 2 della decisione controversa;
- in via di ulteriore subordine, rinviare la causa al Tribunale;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento di impugnazione nonché dei procedimenti dinanzi al Tribunale.
23.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia respingere le impugnazioni con condanna delle ricorrenti alle spese.
24.
Con ordinanza del 18 gennaio 2024, il Presidente della Corte ha disposto la riunione delle due impugnazioni ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché ai fini della sentenza.
25.
Dinanzi alla Corte tutte le parti hanno presentato osservazioni scritte. La Corte ha deciso di non tenere un’udienza, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
V.
Analisi giuridica
26.
Le ricorrenti deducono tre motivi di impugnazione, sulla base di impugnazioni pressoché identiche.
27.
Con il primo motivo di impugnazione esse contestano l’affermazione del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe correttamente determinato il sistema di riferimento (v., al riguardo,
infra
, parte A). Con il secondo motivo di impugnazione esse deducono che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente la selettività della prassi fiscale controversa (v., al riguardo,
infra
, parte B). Infine, esse affermano che il Tribunale sarebbe incorso in errori di diritto nella valutazione della legittimità del recupero dell’aiuto disposto (quanto al terzo motivo di impugnazione, v.
infra
, parte C).
A.
Sul primo motivo di impugnazione: determinazione del sistema di riferimento
28.
Con il primo motivo di impugnazione, articolato in quattro censure, le ricorrenti deducono, sostanzialmente, errori di diritto nei quali il Tribunale sarebbe incorso nella determinazione del sistema di riferimento. Con la prima censura esse sostengono che il Tribunale, sostengono che il Tribunale, nel determinare il sistema di riferimento, avrebbe omesso di prendere in considerazione la prassi interpretativa dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, riconosciuta in [OSCURATO:PERSONA], fondando, invece, erroneamente la propria analisi su una propria interpretazione del diritto belga (v. al riguardo,
infra
, paragrafi 35 e seguenti).
29.
Con la seconda e la terza censura, le ricorrenti espongono quindi le ragioni per le quali il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, determinando erroneamente, di conseguenza, il sistema di riferimento. Con la seconda censura esse sostengono che il Tribunale avrebbe erroneamente assunto, ai fini di una rettifica favorevole al contribuente, una previa rettifica sfavorevole effettuata da altra amministrazione finanziaria (v. al riguardo,
infra
, paragrafi 64 e seguenti). Infine, esse censurano il fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto in diritto che l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 non consenta una rettifica fondata su un «utile ipotetico» (v. al riguardo,
infra
, paragrafi 69 e seguenti).
30.
L’esame che segue si incentra sulla prima e sulla seconda censura. Infatti, qualora il Tribunale abbia legittimamente escluso di prendere in considerazione, nella determinazione del sistema di riferimento, la prassi interpretativa riconosciuta in [OSCURATO:PERSONA] confermando, senza incorrere in errori di diritto, il sistema di riferimento definito dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa – compresa la relativa motivazione – non occorrerà più verificare se la prassi fiscale controversa si discosti dal sistema di riferimento anche per ulteriori motivi, in particolare per quelli dedotti nell’ambito della seconda e della terza censura.
1.
Determinazione del sistema di riferimento quale presupposto dell
’
esame degli aiuti
31.
Secondo costante giurisprudenza della Corte (
16
), la qualificazione come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede, in primo luogo, l’esistenza di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri. In terzo luogo, deve concedere al beneficiario un vantaggio selettivo. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
32.
Nella fattispecie è controversa unicamente l’esistenza di un vantaggio selettivo. Per quanto riguarda le misure di natura fiscale, la selettività dev’essere determinata, secondo la costante giurisprudenza (
17
) della Corte, mediante un’analisi articolata in più fasi. In una prima fase occorre individuare il regime fiscale generale o «normale» applicabile nello Stato membro interessato, che costituisce il cosiddetto sistema (o quadro) di riferimento. Sulla base di tale regime fiscale generale o «normale», occorre poi verificare, in una seconda fase, se la misura fiscale in questione deroghi a tale sistema generale, introducendo differenziazioni tra operatori economici che, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da tale regime generale, si trovino in una situazione materiale e giuridica comparabile. Qualora sia accertata una deroga all’«imposizione normale», occorre infine verificare, in un’ultima fase, se tale deroga sia giustificata.
2.
Accertamenti del Tribunale
33.
Il Tribunale condivide l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] esposto nella decisione controversa, secondo cui la prassi fiscale controversa costituirebbe una deroga al diritto tributario belga quale sistema di riferimento (
18
). Tale prassi non sarebbe prevista da alcuna disposizione del CIR 92 e non potrebbe, in particolare, essere fondata sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92. Il Tribunale sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe escluso dal sistema di riferimento non il menzionato articolo 185, paragrafo 2, lettera b), in sé, bensì la sua (illegittima) applicazione (
19
).
34.
L’amministrazione finanziaria belga avrebbe applicato sistematicamente tale disposizione
contra legem
mediante la riduzione dell’utile nell’ambito di decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) (
20
). Da un lato, alla luce del suo tenore letterale, l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 troverebbe applicazione solo qualora sussista un rapporto transfrontaliero tra due società collegate e l’utile da rettificare sia parimenti incluso nell’utile dell’altra società e l’utile così incluso sia quello che tale altra società avrebbe conseguito in condizioni di libera concorrenza (
21
). Dall’altro lato, la prassi consistente nell’escludere dall’assoggettamento all’imposta sulle società una percentuale dell’utile qualificata come utile in eccesso non troverebbe alcun fondamento nel tenore letterale della legge (
22
).
3.
Sulla prima censura del primo motivo di impugnazione: determinazione del sistema di riferimento da parte del Tribunale
35.
Per stabilire se gli accertamenti operati dal Tribunale al riguardo siano viziati da errori di diritto, esaminerò anzitutto l’argomento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe determinato erroneamente il sistema di riferimento, ignorando la prassi interpretativa dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 riconosciuta in [OSCURATO:PERSONA] e fondando, invece, la propria analisi su una propria interpretazione. A tal fine illustrerò entro quali limiti la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione sono vincolati, nella determinazione del sistema di riferimento (e, quindi, anche nella valutazione dell’eventuale esistenza di una deroga), all’interpretazione di una disposizione tributaria nazionale fornita dallo Stato membro (v. infra, paragrafi 36 e seguenti e 41 e seguenti)(
23
) Successivamente esaminerò se il Tribunale abbia applicato correttamente tale criterio e se abbia giustamente escluso che la prassi fiscale controversa facesse parte del sistema di riferimento (
infra
, paragrafi 50 e seguenti).
a)
Principio: primato della valutazione dello Stato membro nella determinazione del sistema di riferimento
36.
[OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione sono, in linea di principio, vincolati, nella determinazione del sistema di riferimento, alla configurazione e all’interpretazione del diritto tributario nazionale da parte dello Stato membro (
24
). Tale vincolo al sistema nazionale è volto principalmente a tutelare l’autonomia fiscale degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Esso costituisce, inoltre, espressione del principio di legalità dell’imposizione fiscale, che la Corte ha riconosciuto quale principio generale dell’ordinamento giuridico dell’Unione (
25
).
37.
Di conseguenza, la Corte correttamente riconosce, anche con riguardo ai regimi di aiuti sotto forma di normative tributarie di carattere generale, un margine di discrezionalità agli [OSCURATO:PERSONA] membri e, specularmente, un criterio di controllo attenuato da parte della [OSCURATO:PERSONA] e dei giudici dell’Unione(
26
), sottolineando che, allo stato attuale dell’armonizzazione del diritto tributario dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi di istituire il sistema fiscale che ritengono più appropriato (
27
). Tale margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri comprende la determinazione delle caratteristiche costitutive di ciascuna imposta e riguarda, segnatamente, anche l’attuazione e la configurazione del principio di libera concorrenza per le transazioni tra imprese associate (
28
).
38.
In questo senso devono essere intese le sentenze della Corte nelle cause Amazon ed [OSCURATO:PERSONA] (
29
), richiamate dalle ricorrenti. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha affermato che, in sede di determinazione del sistema di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, in linea di principio, ad accettare l’interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale fornita dallo Stato membro interessato, purché tale interpretazione sia compatibile con il tenore letterale di tali disposizioni (
30
). Nella causa Amazon, la Corte ha conseguentemente affermato,
inter alia
, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva illegittimamente applicato le linee guida dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento, senza aver dimostrato che il diritto lussemburghese vi facesse – in tutto o in parte – esplicito riferimento (
31
).
39.
In continuità con tale giurisprudenza, la Corte ha sottolineato, nella menzionata causa [OSCURATO:PERSONA], l’autonomia fiscale degli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] membri possono infatti perseguire, nella definizione delle caratteristiche costitutive di una imposta, non solo un obiettivo puramente di bilancio, ma anche altri obiettivi, che costituiscono congiuntamente l’obiettivo del pertinente sistema di riferimento (
32
). Per tale motivo, la Corte ha ritenuto che nel sistema di riferimento rientri un’esenzione generale dall’imposta fondiaria per i terreni facenti parte dell’infrastruttura ferroviaria e messi a disposizione di altre imprese ferroviarie (
33
).
40.
Sotto questo profilo, il punto di partenza della censura delle ricorrenti è corretto: il sistema di riferimento dev’essere determinato, in linea di principio, sulla base della configurazione e dell’interpretazione fornite dallo Stato membro.
b)
Eccezione: configurazione manifestamente incoerente o applicazione della legge manifestamente contra
legem
41.
I limiti di tale margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri nella determinazione del sistema di riferimento sono tuttavia superati quando la normativa tributaria risulta configurata in modo manifestamente incoerente (
infra
, paragrafo 45) oppure quando le autorità nazionali applicano la normativa fiscale in modo manifestamente
contra legem
(e, quindi, incoerente) (
infra
, paragrafi 46 e seguenti). Il criterio di controllo applicabile si limita, in tal caso, a una mera verifica della plausibilità (
infra
, paragrafi 42 e seguenti).
1)
Sul criterio applicabile: verifica della plausibilità
42.
[OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione, nell’esaminare se le normative tributarie nazionali siano configurate in modo incoerente o se esse siano applicate dalle autorità nazionali
contra legem
, devono limitarsi a una verifica della plausibilità (
34
).
43.
Tale limitazione a una verifica della plausibilità evita, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione debbano provvedere alla corretta interpretazione, in dettaglio, di 27 diversi regimi tributari e possano così trovarsi, già sotto il profilo quantitativo, di fronte ad un «onere eccessivo» (
35
). Dall’altro lato, essa impedisce che la [OSCURATO:PERSONA] divenga
de facto
un ufficio tributario di ultimo grado e i giudici dell’Unione, attraverso il controllo delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA], corti tributarie supreme. Infatti, in presenza di un controllo limitato alla plausibilità, non ogni semplice errore di diritto in un avviso di accertamento costituisce una deviazione dal sistema di riferimento. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione non sono tenuti a esaminare tutti gli atti tributari sotto il profilo della loro legittimità (
36
).
44.
A livello dell’Unione occorre quindi verificare soltanto se le normative tributarie nazionali siano configurate in modo manifestamente incoerente oppure se la loro applicazione da parte delle autorità nazionali avvenga manifestamente
contra legem
. Ciò ricorre quando la configurazione e l’applicazione non possono essere spiegate in modo plausibile a un terzo, quale la [OSCURATO:PERSONA] o i giudici dell’Unione (
37
).
2)
Configurazione manifestamente incoerente
45.
I limiti del margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri nella configurazione del loro sistema fiscale sono infatti superati quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri abusano del proprio diritto tributario al fine di concedere vantaggi a singole imprese «eludendo» il diritto degli aiuti di Stato (
38
). Un siffatto abuso dell’autonomia fiscale può essere ritenuto sussistente nel caso di una configurazione manifestamente incoerente della normativa tributaria (
39
). Così, nella propria giurisprudenza più recente, la Corte ha ritenuto contrarie al diritto dell’Unione decisioni tributarie generali in materia di imposizione nel caso in cui siano state configurate in una maniera manifestamente discriminatoria al fine di eludere i requisiti risultanti dal diritto dell’Unione nel settore degli aiuti di Stato (
40
). Pertanto, distinzioni generali previste nel sistema tributario nazionale non rientrano nel sistema di riferimento qualora esse, all’interno di tale sistema – ossia del diritto tributario nazionale –, non si basino su alcun fondamento razionale (
41
).
3)
Applicazione manifestamente contra legem della normativa
46.
I limiti del margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri nella determinazione del sistema di riferimento sono tuttavia superati anche quando l’applicazione del diritto tributario nazionale si pone in manifesto contrasto con il tenore letterale della disposizione tributaria. Qualora le autorità nazionali applichino una disposizione tributaria in modo manifestamente contrario al suo tenore letterale, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione non sono quindi vincolati, nella determinazione del sistema di riferimento, ad attenersi a tale prassi applicativa.
47.
In tal caso, infatti, le autorità nazionali si pongono, appunto, in contrasto con il diritto tributario nazionale «normale» adottato dal legislatore nazionale nell’esercizio della propria autonomia fiscale. Dal principio di legalità dell’imposizione (
42
) deriva altresì che l’autonomia fiscale degli [OSCURATO:PERSONA] membri è esercitata primariamente dal legislatore nazionale. Ne consegue che la legge nazionale costituisce il punto di riferimento primario per la determinazione del sistema di riferimento. Sebbene, in linea di principio, determinante sia l’applicazione della legge da parte delle autorità nazionali, tuttavia, qualora sussista una manifesta contraddizione tra il tenore letterale della legge e la sua applicazione, resta decisivo, ai fini della determinazione del sistema di riferimento, il tenore letterale della legge.
48.
In tal senso, nella sua giurisprudenza più recente, la Corte ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA], nella determinazione del sistema di riferimento, è tenuta, in linea di principio, ad accettare l’interpretazione delle pertinenti disposizioni di diritto nazionale fornita dallo Stato membro interessato «purché tale interpretazione sia compatibile con il tenore letterale di tali disposizioni» (
43
).
49.
Dall’autonomia fiscale deriva pertanto, da un lato, che il tenore letterale della legge costituisce il punto di riferimento per l’esame del sistema di riferimento. Dall’altro lato, la verifica dell’eventuale scostamento dal tenore letterale della legge è limitata alla verifica della plausibilità (
44
).
c)
Applicazione del criterio di verifica
50.
Applicando tale criterio, il Tribunale ha correttamente confermato il sistema di riferimento individuato dalla [OSCURATO:PERSONA], considerando come deroga al sistema di riferimento – costituito dal diritto belga dell’imposta sulle società – non l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, bensì la sua applicazione manifestamente contraria alla legge.
1)
Sull’eventuale incoerenza manifesta dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92
51.
L’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 non è manifestamente incoerente. Esso si colloca, piuttosto, in modo coerente nel sistema fiscale belga, essendo volto a garantire un’adeguata imposizione nel rispettivo Stato. Al contempo, consente di evitare una doppia imposizione economica, nell’ambito di un gruppo multinazionale, in caso di rettifica di condizioni non conformi al principio di libera concorrenza che abbiano inciso sugli utili (il caso di applicazione principale sembra essere costituito dalle rettifiche dei prezzi di trasferimento (
45
)).
52.
Alla luce del loro tenore letterale, le disposizioni di cui all’articolo 185, paragrafo 2, lettere a) e b), del CIR 92 consentono all’autorità competente, ad esempio, di adeguare fiscalmente i prezzi delle transazioni transfrontaliere tra due imprese appartenenti a un gruppo multinazionale conformemente al principio di libera concorrenza. Ciò significa che, ai fini fiscali, per la prestazione tra due imprese associate si assume il prezzo che imprese indipendenti avrebbero concordato tra loro. L’articolo 185, paragrafo 2, lettera a), del CIR 92 consente di attribuire, ai fini fiscali, l’utile determinato sulla base di tale prezzo (ipotetico) all’impresa «corretta». In modo speculare, l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 consente di ridurre l’utile derivante dalla transazione transfrontaliera (mediante l’adeguamento del prezzo al livello di libera concorrenza), qualora tale utile sia incluso anche nell’utile dell’altra impresa. In tal modo può essere evitata una doppia imposizione economica del medesimo utile da parte di due amministrazioni tributarie, poiché, in sostanza, si tiene conto del prezzo di trasferimento adeguato nell’altro Stato.
2)
Applicazione manifestamente contra legem dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 per effetto della prassi fiscale controversa
53.
Le autorità belghe ritengono, invece, che il significato dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 consista nel garantire che un’impresa belga appartenente a un gruppo multinazionale debba assoggettare a imposta soltanto gli utili che anche un’impresa indipendente avrebbe realizzato. Gli utili eccedenti tale livello sarebbero dovuti a sinergie, economie di scala o ad altri benefici derivanti dall’appartenenza ad un gruppo multinazionale. Tali vantaggi non sussisterebbero per un’impresa autonoma comparabile e dovrebbero pertanto essere esentati dall’imposizione (
46
). Per tale motivo, su richiesta dei contribuenti, veniva tassato soltanto l’utile (ipotetico) di un’impresa autonoma comparabile.
54.
Tale interpretazione e la prassi fiscale controversa che ne deriva sono manifestamente inconciliabili con il tenore letterale dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 e, di conseguenza, non rientrano del sistema di riferimento.
55.
L’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 presuppone che «le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state concordate tra imprese indipendenti». Inoltre, come risulta dalla frase introduttiva dell’articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92, tale disposizione si applica unicamente ai «reciproci rapporti transfrontalieri» tra imprese associate.
56.
Il criterio di un’effettiva relazione commerciale transfrontaliera e delle eventuali condizioni concordate in tale contesto non svolge invece alcun ruolo nella prassi fiscale controversa. La riduzione dell’utile è stata concessa indipendentemente da relazioni commerciali transfrontaliere. Essa non riguardava l’applicazione del principio di libera concorrenza, ad esempio ai prezzi di trasferimento, bensì la riduzione dell’intero utile dell’impresa belga ad un utile ipotetico. Non risulta neppure accertato in qual misura le ricorrenti abbiano concordato, nel periodo in questione, prezzi per prestazioni infragruppo (forniture e servizi) nell’ambito di relazioni transfrontaliere.
57.
Tale applicazione della disposizione, in contrasto con il suo tenore letterale, non può trovare plausibile spiegazione. Infatti, il requisito di un’effettiva relazione commerciale transfrontaliera e della pattuizione di condizioni tra due imprese può essere desunto dalla disposizione
de qua
con la stessa facilità con cui si rileva l’assenza di tali presupposti nella prassi fiscale controversa.
58.
Di conseguenza, non può neppure trovare accoglimento l’argomento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale non avrebbe verificato se la prassi fiscale controversa derogasse manifestamente al sistema di riferimento. Il Tribunale, sebbene non abbia espressamente menzionato il carattere manifesto della deroga, ha tuttavia applicato il criterio qui suggerito, rilevando una corrispondente divergenza della prassi fiscale controversa rispetto al tenore letterale della legge.
d)
Quanto all
’
eccezione, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe modificato la propria motivazione
59.
Non può tantomeno essere accolta l’eccezione delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione di avvio, si sarebbe richiamata ad un sistema di riferimento diverso, cosicché le ricorrenti non avrebbero potuto prendere posizione in modo adeguato nel procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. Dai rilievi delle ricorrenti non risulta se con ciò si intenda contestare un errore di diritto del Tribunale e in che cosa consista tale errore.
60.
Qualora le ricorrenti facciano riferimento, al riguardo, a una violazione del diritto di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 quale forma sostanziale, esse non hanno già dedotto un tale errore di diritto in primo grado. Anche laddove si dovesse ritenere che una siffatta violazione possa essere esaminata, d’ufficio, in ogni fase del procedimento (
47
), essa non sussiste nel caso di caso di specie.
61.
Il diritto di presentare osservazioni presuppone soltanto che, nella decisione di avvio, vengano indicati espressamente e chiaramente gli elementi di fatto e di diritto pertinenti (
48
), poiché solo così gli interessati sono in grado di presentare utilmente le loro osservazioni. Rientrano tra gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, innanzitutto, quelli che devono essere esaminati in vista dell’adozione della decisione definitiva (
49
). Di conseguenza, un maggiore coinvolgimento degli interessati (o persino la pubblicazione di una decisione di avvio supplementare o rettificata) può essere richiesto se, dopo la pubblicazione della decisione di avvio, vengono scoperti fatti nuovi o intervengono cambiamenti sostanziali nel contesto giuridico pertinente (
50
).
62.
[OSCURATO:PERSONA] ha rispettato tali requisiti. Nella decisione controversa essa si è limitata a precisare la propria valutazione giuridica
provvisoria
(
51
), ai sensi dell’articolo 6 del regolamento 2015/1589, risultante dalla decisione di avvio, senza far riferimento a fatti nuovi o a un mutamento sostanziale del contesto giuridico pertinente. Dalla decisione di avvio risulta che l’esenzione fiscale degli «utili in eccesso» deroga al regime «normale» dell’imposta sulle società (
52
). Tale valutazione – talvolta effettivamente ambigua nella decisione di avvio – è stata precisata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa nel senso che se è pur vero che l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, farebbe parte del sistema di riferimento, la prassi fiscale controversa non potrebbe essere, tuttavia, fondata su tale disposizione. Non viene dedotto né risulta in che modo tale precisazione della valutazione giuridica abbia potuto pregiudicare la possibilità per le ricorrenti di presentare utilmente le loro osservazioni. Rimaneva impregiudicata per loro la possibilità di presentare la propria valutazione degli elementi di fatto e di diritto nel corso del procedimento di indagine formale. Esse hanno lasciato scadere il termine previsto a tal fine senza avvalersi di detta possibilità.
e)
Conclusione intermedia
63.
La prassi fiscale controversa non può manifestamente fondarsi sulla disposizione di cui all’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92. Di conseguenza, il Tribunale ha giustamente confermato l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tale prassi non fa parte del sistema di riferimento, ma costituisce una deroga rispetto al medesimo. La seconda censura del primo motivo di impugnazione è pertanto infondata.
4.
Sulla seconda censura del primo motivo di impugnazione: il Tribunale avrebbe presupposto l
’
esistenza di una prima rettifica
64.
Ne consegue che può rimanere aperta la questione se la prassi fiscale controversa contrasti manifestamente con il tenore letterale dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 anche sotto altri profili. Infatti, anche qualora non sussistessero ulteriori violazioni manifeste del tenore letterale, il primo motivo di impugnazione non risulterebbe comunque fondato.
65.
Ciò vale, in primo luogo, per l’argomento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente assunto la sussistenza di una prima rettifica già effettuata all’estero (prima rettifica fiscale verso l’alto) quale presupposto per l’applicazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92. Solamente per scrupolo di completezza si osserva che l’argomentazione delle ricorrenti deriva da un fraintendimento della sentenza impugnata. Il Tribunale non ha, infatti, ritenuto determinante il fatto che gli «utili in eccesso» esentati in [OSCURATO:PERSONA] fossero stati effettivamente tassati anche nell’altro Stato (
53
), bensì ha soltanto presupposto che tali utili fossero altresì inclusi negli utili di un’altra impresa del gruppo.
66.
In secondo luogo, può essere parimenti lasciata aperta l’eccezione secondo cui il Tribunale avrebbe sostituito con una propria motivazione quella sommaria della [OSCURATO:PERSONA], sostenendo l’esistenza di una prima rettifica all’estero quale presupposto per l’applicazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92. È ben vero che, secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia, il Tribunale non è autorizzato a sostituire la motivazione fornita dall’autore dell’atto impugnato con una propria, né a colmare una lacuna nella motivazione di tale atto mediante una propria motivazione (
54
). Tuttavia, a prescindere dal fatto che le argomentazioni delle ricorrenti si fondano su un fraintendimento delle considerazioni del Tribunale (v.
supra
, paragrafo 65), la prassi fiscale controversa è, indipendentemente da tale motivazione, manifestamente incompatibile con il tenore letterale dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 (v.
supra
, paragrafi 53 e seguenti).
67.
In terzo luogo, può essere lasciata aperta anche la questione della fondatezza dell’argomento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe snaturato i fatti, interpretando erroneamente o omettendo di considerare la volontà del legislatore belga, la prassi amministrativa esistente (compresi i pareri del Ministro delle finanze belga che la confermerebbero) e la giurisprudenza nazionale. Secondo le ricorrenti, da una sentenza del Rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, [OSCURATO:PERSONA]) del 21 giugno 2019 nonché da una dichiarazione del Ministro delle finanze del 30 novembre 2023 risulterebbe, contrariamente a quanto riportato dal Tribunale, che una corrispondente prima rettifica effettuata nell’ambito di un’altra giurisdizione tributaria non sarebbe necessaria ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92.
68.
A prescindere dalla questione se tale sentenza sia stata dedotta nel presente procedimento di impugnazione in modo processualmente ammissibile (
55
), l’argomento delle ricorrenti non può trovare accoglimento. Infatti, anche qualora la normativa
de qua
– contrariamente alla pretesa affermazione del Tribunale (v.
supra
, paragrafo 65) – non presupponesse la sussistenza di una prima rettifica effettuata in un altro Stato, il primo motivo di impugnazione non risulterebbe fondato, atteso che la prassi fiscale controversa viola manifestamente il tenore letterale dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 già sotto altro profilo (v.
supra
, paragrafi 53 e seguenti).
5.
Sulla terza censura del primo motivo di impugnazione: l
’
articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 consentirebbe una rettifica con riferimento a un «utile ipotetico»
69.
Per la medesima ragione può parimenti soprassedersi all’esame della terza parte del primo motivo di impugnazione. Con tale censura le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale avrebbero erroneamente ritenuto che l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 non consenta una rettifica con riferimento a un «utile ipotetico». Anche qualora ciò fosse corretto, la prassi fiscale controversa risulterebbe comunque manifestamente illegittima per le ragioni già indicate (v.
supra
, paragrafi 53 e seguenti). Anche sotto tale profilo occorre peraltro osservare che le ricorrenti fraintendono le considerazioni svolte dal Tribunale.
70.
Le ricorrenti sostengono, infatti, che l’obiettivo dei prezzi di trasferimento (come sembra essere inteso, secondo il principio di libera concorrenza) sarebbe quello di determinare un utile ipotetico, ossia un utile conforme al principio di libera concorrenza. Ciò è corretto, purché sussista peraltro un’effettiva relazione commerciale tra società del gruppo nell’ambito della quale i prezzi vengano adeguati secondo i criteri di libera concorrenza. Tuttavia, né il Tribunale ha affermato il contrario, né la prassi fiscale controversa prevedeva tali presupposti (v.
supra
, paragrafi 53 e seguenti).
6.
Esito dell
’
esame del primo motivo di impugnazione
71.
Correttamente il Tribunale ha quindi dichiarato che, a fronte dell’evidente interpretazione
contra legem
, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente ritenuto che la prassi fiscale controversa non facesse parte del sistema di riferimento dell’imposta sulle società belga. Il primo motivo di impugnazione delle ricorrenti è pertanto infondato.
B.
Sul secondo motivo di impugnazione: qualificazione come misura selettiva
72.
Con il secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti contestano l’affermazione del Tribunale secondo cui la prassi fiscale controversa costituirebbe una misura selettiva. A loro avviso, tale prassi non determinerebbe una disparità di trattamento tra imprese comparabili.
73.
Tale argomento riguarda la questione da esaminare nella seconda fase dell’analisi, ossia se la misura fiscale in questione deroghi al sistema generale introducendo distinzioni tra operatori economici che si trovino, alla luce dell’obiettivo perseguito da tale regime generale, in una situazione di fatto e di diritto comparabile (v. già a tal riguardo
supra
, paragrafo 32).
74.
Occorre pertanto verificare se il Tribunale abbia correttamente ritenuto sussistente una disparità di trattamento in tal senso.
1.
Accertamenti del Tribunale
75.
Secondo quanto accertato dal Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente illustrato, ai punti da 138 a 140 della decisione controversa, che nella prassi fiscale controversa una disparità di trattamento tra imprese comparabili può essere ravvisata per tre distinti motivi (
56
).
76.
Il Tribunale ha, anzitutto, rilevato che il regime fiscale per gli utili in eccesso determina uno svantaggio selettivo per le imprese non appartenenti ad un gruppo multinazionale (
57
).
77.
L’obiettivo del sistema belga dell’imposta sulle società consisterebbe nel tassare tutti gli utili delle imprese soggette a imposta, a prescindere dal fatto che esse operino autonomamente o appartengano a un gruppo multinazionale (
58
). La prassi fiscale controversa concedeva, invece, ai beneficiari una riduzione d’imposta, consentendo loro di dedurre dalla base imponibile una parte dei loro utili, senza che tali utili esentati fossero inclusi negli utili di un’altra società del gruppo (
59
). Conseguentemente, le imprese appartenenti a un gruppo multinazionale sarebbero state assoggettate ad un trattamento diverso rispetto alle altre imprese, che, secondo le normali regole dell’imposta sulle società belga, erano tassate sull’intero utile realizzato (
60
).
78.
In un secondo momento (
61
) il Tribunale ha rilevato che il regime fiscale relativo agli utili in eccesso favoriva le imprese che avevano scelto di effettuare investimenti in [OSCURATO:PERSONA], di creare posti di lavoro o di centralizzare attività economiche. Secondo il campione analizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], il rilascio di una decisione anticipata in materia fiscale presupponeva, in pratica, che in [OSCURATO:PERSONA] fossero svolte attività economiche di tal genere.
79.
Quale terzo motivo alternativo a sostegno della selettività del regime, il Tribunale ha confermato il diverso trattamento delle imprese appartenenti a piccoli gruppi societari (
62
). Dal campione emergerebbe che soltanto le imprese appartenenti a un grande o medio gruppo multinazionale potessero effettivamente avvalersi del regime fiscale relativo agli utili in eccesso. Dal campione risulterebbe, in particolare, che soltanto tali imprese avrebbero avuto un incentivo a richiedere un tax ruling, poiché soltanto all’interno di grandi gruppi avrebbero potuto essere realizzati utili derivanti da sinergie, economie di scala e altri benefici di entità tale da rendere vantaggiosa una domanda di applicazione della prassi fiscale controversa. Anche da tale circostanza potrebbe essere quindi desunta la selettività.
2.
Analisi
80.
Le ricorrenti contestano i tre motivi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della selettività della misura e confermati dal Tribunale. Tale censura può essere accolta soltanto qualora tutti i motivi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] risultino infondati. Viceversa, il motivo di impugnazione dev’essere respinto qualora anche uno solo di tali motivi risulti fondato.
a)
Sulla penalizzazione delle imprese individuali e delle imprese appartenenti a gruppi operanti esclusivamente a livello nazionale
81.
A parere delle ricorrenti, le imprese appartenenti a un gruppo multinazionale non si troverebbero in una situazione comparabile a quella di imprese non appartenenti ad alcun gruppo o appartenenti a un gruppo operante esclusivamente a livello nazionale.
82.
Occorre pertanto verificare se le imprese appartenenti a gruppi multinazionali si trovino, alla luce dell’obiettivo perseguito dal sistema di riferimento (imposizione uniforme degli utili in funzione dell’effettiva capacità contributiva), in una situazione di fatto e di diritto comparabile a quella delle imprese individuali e delle imprese appartenenti a gruppi nazionali.
83.
Correttamente le ricorrenti osservano che le imprese operanti esclusivamente a livello nazionale, a differenza dei gruppi multinazionali, non sono esposte al rischio di una doppia imposizione che possa sorgere dall’adeguamento dei prezzi di trasferimento.
84.
Tuttavia, la prassi fiscale controversa non è affatto collegata al rischio di tale doppia imposizione, in quanto non presuppone l’esistenza di una transazione transfrontaliera. Essa è, piuttosto, concepita in modo tale da lasciare ai beneficiari la possibilità di passare da un’imposizione basata sull’utile effettivamente realizzato (che riflette la reale capacità contributiva) a un’imposizione fondata sull’utile medio ipotetico di un’impresa individuale. In tal modo, i contribuenti appartenenti a un gruppo multinazionale hanno, in sostanza, la possibilità di scegliere di non assolvere l’imposta sulle società su una parte dei loro utili effettivamente realizzati. Tale possibilità non è concessa a un’impresa individuale né a un gruppo di imprese operante esclusivamente a livello nazionale.
85.
Di conseguenza, il rischio di doppia imposizione non può giustificare, alla luce dell’obiettivo di tassare gli utili delle imprese in funzione della loro capacità contributiva, la disparità di trattamento derivante dalla prassi fiscale controversa. Sotto questo profilo, le imprese appartenenti a gruppi multinazionali si trovano infatti in una situazione di fatto e di diritto comparabile a quella delle imprese individuali e delle imprese appartenenti a gruppi nazionali. L’obiettivo di un’imposizione uniforme degli utili risulta precisamente disatteso laddove le imprese multinazionali devono assoggettare a imposta soltanto un utile medio ipotetico, mentre tutti gli altri contribuenti devono essere tassati sull’intero utile effettivamente realizzato.
86.
Poiché la riduzione d’imposta non è accessibile allo stesso modo a tutti i contribuenti, ma soltanto alle imprese belghe appartenenti a gruppi multinazionali, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la prassi fiscale controversa determini un trattamento differenziato tra imprese che si trovano, alla luce dell’obiettivo perseguito dal regime generale, ossia un’imposizione uniforme degli utili in funzione della capacità contributiva, in una situazione di fatto e di diritto comparabile.
87.
Di conseguenza, il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto già per tale ragione. [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale hanno correttamente ritenuto sussistente una disparità di trattamento.
b)
Sulla penalizzazione delle imprese che non effettuano investimenti etc. in [OSCURATO:PERSONA]
88.
Può rimanere aperta la questione se anche le ulteriori distinzioni addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] e ritenute esenti da errori di diritto dal Tribunale (
63
), implichino una disparità di trattamento tra operatori economici che si trovino in una situazione di fatto e di diritto comparabile. Infatti, come appena rilevato, una disparità di trattamento sussiste già tra le imprese appartenenti a gruppi multinazionali, da un lato, e le imprese individuali nonché le imprese appartenenti a gruppi operanti esclusivamente a livello nazionale, dall’altro (v.
supra
, paragrafi 82 e seguenti).
89.
Solo per scrupolo di completezza si osserva, pertanto, che dubbi non sussistono neppure quanto all’esistenza di un vantaggio selettivo – dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e confermato dal Tribunale – a favore delle imprese che effettuino in futuro investimenti in [OSCURATO:PERSONA], creino posti di lavoro e/o centralizzino attività economiche, rispetto a quelle che non effettuino investimenti del genere. Nella propria analisi condotta su campioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che soltanto le imprese che realizzassero in futuro tali investimenti avrebbero ottenuto una decisione anticipata in materia fiscale.
90.
Tuttavia, tale circostanza, di per sé, non consente necessariamente di concludere per l’esistenza di una disparità di trattamento secondo il menzionato criterio. Il fatto che, nel campione rappresentativo (
64
), tutti i tax ruling contenessero riferimenti a investimenti rilevanti e/o alla creazione di posti di lavoro e/o al trasferimento di attività in [OSCURATO:PERSONA] non significa necessariamente che la prassi fiscale controversa potesse applicarsi esclusivamente in tali casi.
91.
La mera circostanza che un tax ruling possa essere rilasciato soltanto quando il relativo contesto di fatto si collochi nel futuro non può essere sufficiente per fondare una disparità di trattamento. Infatti, come correttamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] (
65
), tale
modus operandi
è intrinseco alle decisioni anticipate in materia fiscale. Si tratta, appunto, di una decisione anticipata, in quanto correla
ex ante
ad una situazione di fatto futura e non ancora realizzata una determinata conseguenza giuridica, creando così certezza del diritto per gli operatori interessati (
66
). Ciò non determina, di per sé, una disparità di trattamento tra operatori economici. Gli operatori economici che intendono modificare il proprio comportamento hanno, infatti, un interesse accresciuto alla certezza del diritto garantita da una decisione anticipata rispetto a quelli che non intendono modificare il proprio comportamento fiscalmente rilevante. Le situazioni in cui si trovano tali operatori non sono quindi comparabili e la certezza del diritto derivante da un tax ruling non costituisce, di per sé, un vantaggio selettivo.
92.
Tuttavia, come rilevato dal Tribunale al punto 95 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che (
67
), per quanto riguarda gli «utili in eccesso», il tax ruling è indispensabile. Tale affermazione non è stata contestata dalle ricorrenti. Conseguentemente, l’esenzione fiscale risulta effettivamente accessibile soltanto alle imprese che intendono effettuare in futuro investimenti in [OSCURATO:PERSONA], e non a quelle che non intendono farlo.
3.
Esito dell
’
esame del secondo motivo di impugnazione
93.
Poiché gli accertamenti compiuti dal Tribunale non presentano errori di diritto, quantomeno con riguardo ai motivi esposti ai paragrafi 81 e seguenti e il Tribunale ha pertanto correttamente affermato, in conclusione, la sussistenza di una disparità di trattamento, il secondo motivo di impugnazione dev’essere parimenti respinto.
C.
Sul terzo motivo di impugnazione: legittimità dell’ordine di recupero
94.
Con il terzo e ultimo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe escluso che l’ordine di recupero violi i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.
1.
Accertamenti del Tribunale
95.
Secondo quanto accertato dal Tribunale, la qualificazione della prassi fiscale controversa come aiuto di Stato illegittimo non potrebbe essere considerata imprevedibile per le ricorrenti (
68
). Anche qualora la [OSCURATO:PERSONA], nella specie, si fosse discostata dalla propria prassi precedente, ciò resterebbe irrilevante. Infatti, una simile prassi non potrebbe vincolare la [OSCURATO:PERSONA], la quale sarebbe tenuta a fondare la propria valutazione esclusivamente sulle disposizioni applicabili del Trattato FUE e del diritto derivato.
2.
Analisi
96.
In sostanza, il terzo motivo di impugnazione solleva la questione in qual misura il legittimo affidamento delle ricorrenti nei confronti delle decisioni anticipate in materia fiscale sia meritevole di tutela, laddove tali decisioni siano state adottate sulla base di un’interpretazione – protrattasi nel tempo – della normativa tributaria nazionale manifestamente incompatibile con il tenore letterale della medesima.
97.
Secondo costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità (
69
).
98.
L’obbligo di recupero è certamente limitato dal principio della tutela del legittimo affidamento, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 16 del regolamento 2015/1589. Tuttavia, dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia risulta che il recupero può essere escluso per ragioni di tutela del legittimo affidamento soltanto in casi eccezionali. La Corte ha infatti affermato che può invocare tale principio soltanto chi abbia ricevuto da un’istituzione dell’Unione assicurazioni precise idonee a far nascere fondate aspettative (
70
).
99.
Per contro, assicurazioni provenienti dallo Stato membro non sarebbero da considerarsi, in linea di principio, sufficienti alla luce del principio di effettività (
71
). La mera circostanza che in una decisione fiscale anticipata sia stata promesso dalle autorità nazionali un determinato trattamento fiscale non potrebbe giustificare, nell’ottica del diritto dell’Unione, la tutela del legittimo affidamento.
100.
Può rimanere aperta la questione se una siffatta interpretazione del principio di tutela del legittimo affidamento sia, in ultima analisi, convincente (
72
), poiché l’affidamento può in ogni caso non essere meritevole di tutela qualora l’errore nell’applicazione del diritto fosse senz’altro riconoscibile per il contribuente. Su ciò non influisce neanche l’assicurazione sotto forma di tax ruling (manifestamente illegittimo). Di conseguenza, un contribuente non può invocare il legittimo affidamento quando una disposizione è interpretata manifestamente in contrasto con il suo tenore letterale e tale interpretazione è garantita da una decisione anticipata in materia fiscale. Come sopra esposto, la prassi fiscale controversa viola manifestamente il tenore letterale del diritto belga dell’imposta sulle società (v.
supra
paragrafi 53 e seguenti).
101.
Conseguentemente, nel caso di specie, il principio della tutela del legittimo affidamento non osta al recupero dell’aiuto. Il Tribunale ha correttamente riconosciuto tale conclusione, senza incorrere in errori di diritto.
3.
Esito dell
’
esame del terzo motivo di impugnazione
102.
Il Tribunale ha pertanto correttamente escluso la violazione del principio della certezza del diritto. Il terzo motivo di impugnazione deve essere quindi respinto.
D.
Esito dell’esame dei motivi di impugnazione
103.
Considerato che tutti e tre i motivi di impugnazione risultano infondati, le impugnazioni devono essere respinte.
VI.
Sulle spese
104.
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.
105.
Le ricorrenti, essendo rimaste soccombenti
in toto
e avendo la [OSCURATO:PERSONA] chiesto la loro condanna alle spese, devono essere condannate a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
VII.
Conclusione
106.
Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di giustizia di decidere nelle cause C‑734/23 P e C‑735/23 P come segue:
1) Le impugnazioni sono respinte.
2) Le ricorrenti si faranno carico delle spese del procedimento di impugnazione.
1
Lingua originale: il tedesco.
2
Sentenza del 20 settembre 2023, Soudal e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑201/16, T‑335/16, T‑357/16 e T‑369/16, EU:T:2023:566).
3
Ciò riguarda i procedimenti nelle cause C‑736/23 P, da C‑737/23 P a C‑742/23 P, C‑752/23 P, C‑754/23 P, C‑755/23 P e C‑756/23 P, nonché C‑757/23 P e C‑758/23 P.
4
Decisione (UE) 2016/1699 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) (GU 2016, L 260, pag. 61).
5
I prezzi di trasferimento sono i prezzi ai quali un’impresa fornisce beni materiali o beni immateriali a imprese collegate oppure presta servizi a imprese collegate; v.
OECD [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
(Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali), 2022, pagg. 15 e 16.
6
Moniteur belge
del 9 luglio 2004.
7
Punti 56, 57 e 60 della sentenza impugnata, nonché punto 34 della decisione controversa.
8
Punti 57 e 59 della sentenza impugnata, con rinvio al punto 38 della decisione controversa.
9
Punti 60 e 61 della sentenza impugnata, con rinvio ai punti da 39 a 42 della decisione controversa; v., inoltre, la dichiarazione del Ministro delle finanze del 30 novembre 2023, riportata nell’allegato A-3.
10
Al riguardo, v. punto 63 della sentenza impugnata.
11
In realtà, veniva determinata una percentuale risultante dal raffronto tra un utile medio ipotetico stimato di un’impresa indipendente e un utile effettivo stimato del contribuente. Tale percentuale veniva poi detratta, per i cinque anni successivi, dall’utile effettivamente realizzato dal contribuente.
12
Al riguardo, v. punto 13 della sentenza impugnata.
13
Sentenza del 14 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑131/16 e T‑263/16, EU:T:2019:91).
14
Sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], (C‑337/19 P, EU:C:2021:741).
15
Sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑337/19 P, EU:C:2021:741, punti da 156 a 158, 169 e 170).
16
Sentenze del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 36), del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 105), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punto 27).
17
Al riguardo v. le sentenze del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 44), del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 107), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punti 31 e 32).
18
Punti 52 e seguenti, in particolare punto 66 della sentenza impugnata.
19
Punto 52 della sentenza impugnata.
20
Punto 65 della sentenza impugnata.
21
Punto 59 della sentenza impugnata.
22
Punto 63 della sentenza impugnata.
23
V. già in tal senso le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:466, paragrafi 91 e segg.), Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:383, paragrafi 86 e segg.) e Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (C‑323/18, EU:C:2019:567, paragrafi 147 e segg.).
24
V. già in tal senso le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2024:898, paragrafo 27).
25
Sentenze del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 119), e dell’8 maggio 2019, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego (C‑566/17, EU:C:2019:390, punto 39); v. le mie conclusioni nelle cause Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 99).
26
V. le sentenze del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 56), del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punti 115 e segg.) e dell’8 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punti 95 e segg.).
27
Sentenze del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 48), del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 112), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punto 37), v. altresì, in tal senso, con riguardo alle libertà fondamentali, le sentenze del 3 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C‑75/18, EU:C:2020:139, punto 49), e del 3 marzo 2020, Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (C‑323/18, EU:C:2020:140, punto 69 nonché la giurisprudenza ivi citata).
28
Sentenze del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 42), e dell’8 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punti 95 e segg.).
29
Sentenze del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985) e del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948).
30
Sentenza del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 120).
31
Sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 56).
32
Sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 51).
33
Sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 80).
34
V. già in tal senso le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, punto 101).
35
V. già le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:466, paragrafi 98 e segg.), e Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafi 94 e 95).
36
V. già in tal senso le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 96).
37
V. già in tal senso le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:466, paragrafo 94), e Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 92).
38
Sentenza del 15 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Spagna/Government of [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punti da 96 a 107).
39
V. già in tal senso le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 91).
40
Sentenze del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 53), del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 114), del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (C‑596/19 P, EU:C:2021:202, punti 48 e 49), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punti 42 e 43).
41
V. le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2024:898, paragrafo 34) e Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (C‑323/18, EU:C:2019:567, paragrafo 151).
42
V., al riguardo, la sentenza del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 119). Tale principio impone che tutti gli elementi chiave che definiscono le caratteristiche fondamentali dell’imposta stessa siano determinati dal legislatore nazionale.
43
Sentenza del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 120).
44
Se, sulla base di tale verifica, le istituzioni dell’Unione giungono alla conclusione che le autorità nazionali applicano il diritto tributario nazionale in modo manifestamente illegittimo, la prassi fiscale basata su tale applicazione non rientra, bensì si discosta dal sistema di riferimento. Se essa costituisca anche un vantaggio selettivo deve essere determinato sulla base della seconda e della terza fase del test, articolato in tre fasi, sopra menzionato (paragrafo 32). V. la sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 60), nonché le mie conclusioni relative alla causa medesima ([OSCURATO:PERSONA], C‑453/23, EU:C:2024:898, paragrafo 28).
45
I prezzi di trasferimento sono i prezzi ai quali un’impresa fornisce beni materiali o beni immateriali a imprese collegate oppure presta servizi a imprese collegate; v.
OECD [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
(Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali), 2022, pagg. 15 e 16.
46
Posizione del [OSCURATO:PERSONA] esposta al punto 14 della decisione controversa.
47
In tal senso, sentenza del 7 maggio 1991, Oliveira/[OSCURATO:PERSONA] (C‑304/89, EU:C:1991:191, punti 17 e 18), v. anche sentenza dell’11 settembre 2025, Austria/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] II) (C‑59/23 P, EU:C:2025:686, punto 99) riguardo a un difetto di motivazione rilevabile d’ufficio.
48
V. sentenza del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punto 49 e giurisprudenza citata).
49
V. sentenza del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punto 51).
50
V. sentenza del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punto 52 e giurisprudenza citata).
51
Attiene alla natura della valutazione provvisoria il fatto che quest’ultima, nel corso delle indagini, possa cambiare o essere precisata.
52
Punto 84 della decisione del 3 febbraio 2015, relativa alla misura SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN), Sistema di ruling fiscale applicato agli utili in eccesso in [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, GU 2015, C 188, pag. 24 (41).
53
Punti 64 e 65 della sentenza impugnata.
54
Sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (C‑51/19 P e C‑64/19 P, EU:C:2021:793, punto 70 e la giurisprudenza ivi citata).
55
Sussistono seri dubbi al riguardo. Le ricorrenti non hanno, infatti, sostenuto di aver dedotto la sentenza della Rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese) dinanzi al Tribunale quale mezzo di prova. La produzione di nuovi mezzi di prova nel giudizio d’impugnazione è inammissibile per effetto della limitazione del sindacato alle sole questioni di legittimità. V., in tal senso, la sentenza del 25 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑414/08 P, EU:C:2010:165, punto 114).
56
Punti 83 e segg. nonché punti 113 e segg. della sentenza impugnata.
57
Punti 86 e segg. della sentenza impugnata
58
Punto 89 della sentenza impugnata.
59
Punto 91 della sentenza impugnata.
60
Punti 92 e 93 della sentenza impugnata.
61
Punti 94 e segg. della sentenza impugnata.
62
Punti 103 e segg. della sentenza impugnata
63
Punti 94 e segg. nonché punti 103 e segg. della sentenza impugnata.
64
V., a tal riguardo, la sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑337/19 P, EU:C:2021:741, punti da 139 a 149, 152 e 153).
65
Nota a piè di pagina 81 della decisione controversa.
66
Quanto al fatto che i tax ruling non costituiscono, di per sé, aiuti illegittimi, v. già in tal senso le considerazioni svolte nelle mie conclusioni nelle cause Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 88).
67
Punto 139 della decisione controversa.
68
Al riguardo, v. punti 140 e 141 della sentenza impugnata.
69
Quanto all’affermazione di tale principio, v. sentenza del 21 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑142/87, EU:C:1990:125, punto 66).
70
Sentenze del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 97) e del 16 dicembre 2010, Kahla/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑537/08 P, EU:C:2010:769, punto 63) ciascuna con ulteriori riferimenti giurisprudenziali.
71
V, ad esempio, la sentenza del 20 marzo 1997, [OSCURATO:PERSONA] (C‑24/95, EU:C:1997:163, punti 34 e segg.).
72
A questo proposito vi sarebbe da dubitare, in quanto i tax ruling costituiscono uno strumento classico inteso a garantire la certezza del diritto da parte dell’amministrazione finanziaria nazionale, v. le mie conclusioni nelle cause Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C-451/21 P e C-454/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 169).