CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 1994
Cassazione n. 07163/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/03/1994 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la asserita violazione di legge in punto di dichiarazione di responsabilità, oltre ogni ragionevole dubbio, per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente di cui agli artt. 81, co. 2, c.p.p. e 73, co. 1 e 4, t.u. stup. per mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti; in relazione agli artt. 61 n. 2 c.p. e 337 cod. pen., essendo emersa alcuna prova o circostanza di fatto che integri il reato fondante il giudizio di imputazione; il ricorrente, con memoria del 12/12/2022 ha insito per l'accoglimento del ricorso con argomentazioni articolate; Considerato che le censure non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, trattandosi della mera reiterazione di tutte le doglianze proposte con l'atto di appello, senza che il ricorrente svolga un'analisi critica della sentenza impugnata con cui le stesse sono state correttamente e logicamente disattese con non illogica motivazione, trattandosi, peraltro, di mere doglianze in punto di fatto. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali delle sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede come si desume da pag. 3 della sentenza impugnata, laddove il giudice a quo ha fatto riferimento, per il reato contestato al capo A), alla quantità della sostanza e al numero di dosi confezionabili e, in merito alla contestazione di cui al capo B), all'atteggiamento oppositivo e aggressivo avverso l'Agente operante la perquisizione, procurando a quest'ultimo anche lesioni al polso destro; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere tensore Il