CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03252/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 del TRIBUNALE di FORLI' dato avvi alle partii' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Forlì in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre mesi di reclusione ed C 2.867,00 di multa (in continuazione) in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per erronea qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che la sostanza stupefacente rinvenuta era destinata ad esclusivo uso personale. La censura rientra solo in apparenza nel novero di quelle in astratto consentite dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., prospettando in realtà la sussistenza di una diversa situazione di fatto rispetto a quella ritenuta in sentenza. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il c