CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 25387/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7783/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in punto di affermata responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorso si esaurisce nella generica affermazione del ricorrente che "è inten- zione del sottoscritto difensore interporre, così come con il presente atto inter- pone, ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza per inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione, ex art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p.", senza alcun ulteriore sviluppo argomentativo. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile, I motivi, dunque, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impu- gnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022 sigliere es