CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 05217/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Firenze gli aveva rigettato un'istanza di permesso premio. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del permesso premio richiesto, che erano stati valutati con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo intrapreso positivamente dal condannato durante l'esecuzione del trattamento penitenziario. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando fondato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti applicativi del permesso premio richiesto, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Firenze in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio adeguato sulla personalità criminale e qina pericolosità sociale di Crea. Si richiamavano, in proposito, la particolare gravità dei titoli esecutivi per i quali il ricorrente era detenuto e il suo comportamento intramurario, che inducevano a escludere che il condannato avesse avviato un percorso di revisione critica del suo vissuto delinquenziale. Si richiamavano, al contempo, le informazioni negative comunicate dalla direzione della struttura penitenziario dove [OSCURATO:PERSONA] risultava detenuto, che evidenziavano "l'insufficiente revisione critica" del vissuto criminale del condannato, che induceva a ritenere opportuna la prosecuzione del trattamento penitenziario, ritenendosi, allo stato, inadeguato il processo di risocializzazione portato avanti dal ricorrente.Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B ìL 7tttd-/-lt [OSCURATO:PERSONA] i' r,_