CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 21655/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine allaaggravante della premeditazione e l’inammissibilità nel resto del ricorso, come darequisitoria già depositata.uditi:- l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civiliXXXXXXXXXXXXXXX, in proprio e quale esercentela responsabilità genitoriale, e [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato alleconclusioni depositate in udienza, unitamente alla nota spese e a copia del decreto diammissione al patrocinio a spese dello Stato;- l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’imputato, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 29 aprile 2025 la Corte di assise di appello di Napoli haconfermato la sentenza della Corte di assise di Napoli, che ha condannatoXXXXXXXXXXXXXXX alla pena dell’ergastolo, oltre alle pene accessorie di legge e alrisarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, per il delitto di omicidio in danno diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, commesso a Napoli il 10 marzo 2022, aggravato dallapremeditazione, nonché dalla stabile convivenza e dalla relazione affettiva con la personaoffesa, escluse le aggravanti dei motivi abietti e futili e del nesso teleologico o dioccasionalità con il delitto di maltrattamenti in danno della medesima persona offesa, dalquale l’imputato è stato assolto.Per quanto emerge dalla doppia conforme di condanna, alle ore 14.46 del 10 marzo2022 i l personale dei Vigi l i del Fuoco interveniva presso un edi f ic io nelXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX n. 21 di Napoli a seguito della segnalazione, alleore 14.36, di un incendio nell’appartamento al secondo piano, all’interno del quale erarinvenuto, nel vano cucina, il corpo carbonizzato di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: la donna,per quanto si accertava in sede autoptica, era deceduta per asfissia da inalazione di fumi; ilcadavere presentava lesioni causate da schegge dei vetri della stanza, andati in frantumi acausa di un’esplosione. L’appartamento risultava concesso in locazione a XXXXXXXXXXXXX, nonna diXXXXXXXXXXXXXXX, e occupato da più soggetti di nazionalità ucraina, tra cui la vittima, lafiglia di anni cinque e l’imputato, legato alla persona offesa da relazione sentimentale. Non reperito nell’immediatezza, [OSCURATO:PERSONA] era rintracciato in serata daiCarabinieri e condotto in caserma, ove erano eseguiti rilievi fotografici che documentavanola presenza di ustioni alle mani e di tagli superficiali al collo.L’esame del cellulare del XXXXXXXX confermava la relazione sentimentale con lapersona offesa.La madre della vittima, [OSCURATO:PERSONA], forniva agli inquirenti i contatti conl’imputato, tra cui un messaggio delle ore 14.36 del 10 marzo 2022, in lingua ucraina, dalseguente testo: “puttana per lungo tempo non la sentirete”.Sottoposto a fermo l’imputato il 17 marzo 2022, le indagini proseguivano tramiteoperazioni d’intercettazione, l’esecuzione di consulenze tecniche e l’audizione di personeinformate sui fatti.Rinviato a giudizio, nel corso del dibattimento XXXXXXXX rendeva spontaneedichiarazioni e si sottoponeva ad esame, ammettendo di aver versato sul corpo dellapersona offesa la benzina contenuta in una bottiglia.Geloso di tale XXXXXX, che coabitava nel medesimo appartamento, nella tardamattinata del 10 marzo 2022 aveva compreso che la compagna lo tradiva, ascoltando unaregistrazione eseguita con il proprio apparecchio cellulare.Nel fare rientro a casa intorno alle ore 14.00, intendendo minacciare l’uomo affinchéandasse via, aveva prelevato dalla propria automobile la bottiglia con il liquido infiammabile,che deteneva per far fronte a un’imprevista necessità di carburante nella sua attività diautista.Incontrata nel vano cucina XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX le aveva versato il liquidoaddosso per impaurirla, ma il combustibile aveva preso fuoco poiché la donna stavaprobabilmente cucinando.Al divampare delle fiamme aveva cercato di aiutarla, ustionandosi le mani, per poiallontanarsi. La prospettazione difensiva di un innesco involontario del fuoco non è stata ritenutacredibile in esito al doppio grado del giudizio di merito.La Corte di assise di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha espressocondivisione per la ricostruzione operata dalla Corte di assise di Napoli, secondo cuiXXXXXXXX, dopo aver cosparso la donna col combustibile, le aveva dato fuoco con unaccendino di cui era munito.Ha valorizzato a supporto dell’affermazione di responsabilità per il delitto di omicidio leustioni refertate sul dorso delle mani dell’imputato, nonché i messaggi e le telefonate allamadre della vittima subito dopo il fatto.Ha ritenuto che anche i congiunti dell’imputato fossero consapevoli dell’azione omicida2022 XXXXXXXXXXXXXXXX, padre dell’imputato, conversando con XXXXXXXXXXXXX,affermava che, mentre XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bruciava, il figlio si era dato fuoco allemani con un accendino per provare lo stesso dolore; durante un colloquio in carcere del 16novembre 2022, la nonna dell’imputato asseriva che bisognava sostenere che la vittimastesse cuocendo qualcosa e si era incendiata col fuoco della cucina, mentre XXXXXXXXcommentava di non ricordare se in quei frangenti disponesse di un accendino.Scartata l’opzione di un innesco accidentale dell’incendio, i giudici dell’appello hannoconsiderato illogico che XXXXXXXX versasse sulla vittima il contenuto di un’intera bottigliacon un litro e mezzo di carburante, al solo fine di minacciarla. Confrontandosi con laversione dei fatti offerta dall’imputato, l’hanno ritenuta comunque inidonea ad escludere ildolo omicida, sia pure nelle forme del dolo alternativo o eventuale: avendo gettato il liquidoinfiammabile sulla donna posizionata nelle vicinanze dei fornelli, senza curarsi dellapresenza di una sigaretta o di fornelli accesi, XXXXXXXX aveva agito nella consapevolezzadella potenzialità letale del suo comportamento. 2. Avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli ha proposto ricorsol’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi dicensura.2.1 Con il primo motivo denuncia violazione di legge per omessa derubricazione dellacondotta in omicidio preterintenzionale, avendo l’imputato versato la benzina sulla vittima alsolo fine di causare sensazioni dolorose.2.2 Con il secondo motivo eccepisce contraddittorietà della motivazione pertravisamento delle risultanze intercettive e della consulenza tecnica disposta dal pubblicoministero.Contesta che possano trarsi elementi indizianti dalle intercettazioni esaminate dallaCorte di assise di appello.Nell’intercettazione del 18 giugno 2022 XXXXXXXXXXXXXXXX non indicava la fonteda cui aveva appreso l’informazione in ordine alla disponibilità dell’accendino in capo alfiglio, che non aveva mai incontrato dopo i fatti; in ogni caso dal colloquio captato emergevaunicamente che l’accendino era stato utilizzato dall’imputato per atti autolesionistici.Nell’intercettazione in carcere del 16 novembre 2022 la nonna e l’imputato ricostruivanola reale dinamica degli eventi, essendo indimostrato che stessero preconfezionando unaversione difensiva.Denuncia il contrasto tra la dinamica dell’incendio descritta nella sentenza e quellaricostruita dal consulente del pubblico ministero, che aveva escluso un innesco noncontestuale all’esplosione.2.3 Con il terzo motivo censura il riconoscimento, con motivazione apparente e illogica,della circostanza aggravante della premeditazione, che postula un radicamento del propositocriminoso per un apprezzabile lasso temporale, potendo al più ravvisarsi una preordinazionedella condotta.Deduce che l’imputato aveva maturato il proposito criminoso lo stesso giorno in cuiaveva commesso il delitto, circa un’ora prima: XXXXXXXX aveva prelevato dall’autovettura,che utilizzava per la propria attività di autista, una bottiglia colma di benzina, che conservavaper urgenti necessità di approvvigionamento; il versamento del liquido era seguito a unadiscussione animata con la vittima, che rende compatibile l’azione con un dolo d’impeto.2.4 Con il quarto motivo eccepisce vizio di motivazione in ordine all’applicazione dellacircostanza aggravante della relazione affettiva e di convivenza con la persona offesa.Nega la ricorrenza degli elementi costitutivi della circostanza, atteso che, dopo unabreve convivenza nel 2021, l’imputato e la persona offesa avevano ripreso la coabitazioneda circa una settimana, nell’appartamento condiviso con altri inquilini.2.5 Con il quinto motivo si duole dell’omessa valutazione, ai fini della concessione delle3. Il 18 febbraio 2026, su richiesta dell’imputato e della parte civile associazione“XXXXXXXXXXXX”, il Presidente di Sezione ha disposto la trattazione del ricorso in udienzapubblica.4. Con memoria del 22 febbraio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordineall’aggravante della premeditazione, con declaratoria d’inammissibilità del ricorso nel resto.5. Il 28 febbraio 2026 il difensore della parte civile associazione “XXXXXXXXXXXX” hafatto pervenire memoria e conclusioni scritte, con cui ha chiesto la conferma della sentenzaimpugnata, recedendo dalla formulata istanza di trattazione orale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita parziale accoglimento nei termini che saranno appresso esposti.2. Infondato è il primo motivo di censura in ordine all’elemento soggettivo del reato.Occorre premettere che la sentenza impugnata deve essere considerata come una"doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimitàsul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendoun unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218).Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini delcontrollo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta “doppia conforme”quando, come nel caso in esame, i giudici dell’appello, esaminando le censure propostedall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operando frequentiriferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nellavalutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595).Tanto premesso, pur confrontandosi, in via meramente “ipotetica e subordinata”, con laprospettiva di un dolo alternativo o eventuale, la Corte di assise di appello ha espresso, “invia principale”, condivisione per il ragionamento ampio e articolato a fondamento dellasentenza di primo grado, considerato come «l’unica ricostruzione dei fatti rispondente alogica ed alle acquisizioni probatorie».Assodato che l’imputato aveva ammesso di aver cosparso di liquido infiammabile lapersona offesa, il giudice di merito ha inferito il dolo diretto dalle ustioni riscontrate sui dorsidi entrambe le mani dell’uomo, ricollegate all’innesco del fuoco, richiamando leargomentazioni della Corte di assise nella sentenza di primo grado, ove si dà atto che, inbase agli esiti dell’ispezione eseguita dal consulente medico legale nominato dal pubblicoministero, le lesioni erano indicative di una mano racchiusa a forma di pugno.Ha attribuito univoca valenza dimostrativa del dolo omicida ai contenuti dellecomunicazioni dell’imputato con la madre della vittima nell’immediatezza del fatto: in unmessaggio delle 14.36 XXXXXXXX aveva scritto alla donna “puttana non la sentirai per unpo’ di tempo”; nelle successive telefonate delle 14.38 e delle 15.14, riscontrate nellacronologia delle chiamate in entrata sull’apparecchio cellulare della ricevente, il chiamante,per quanto dichiarato dalla teste, aveva affermato “ho incendiato, ho bruciato la tua puttana”,ed ancora “inizia a comprare le corone”.In relazione a tali dati probatori, cui il giudice di merito con argomentazione congrua haLa Corte di assise di appello, del tutto logicamente, ha ritenuto implausibile losversamento dell’intera bottiglia di liquido infiammabile indosso alla persona offesa, al solofine di intimidirla. Ha escluso altresì un innesco casuale del fuoco per effetto di un fornelloacceso, osservando che la propagazione delle fiamme era stata progressiva, per quantorapida, prima dell’esplosione. Ha fatto, in particolare, riferimento alle dichiarazioni diXXXXXXXXXXXXXXXX, abitante al piano terra dell ’edif icio al civico 20 delXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Napoli, e di XXXXXXXXXXXXX, presenteall’interno dell’appartamento ove vivevano l’imputato e la persona offesa, le quali hannoconcordemente riferito di aver percepito il propagarsi del fuoco prima del boato.Rilievo dirimente è stato attribuito alle dichiarazioni della figlioletta della vittima,[OSCURATO:PERSONA], la cui presenza nei frangenti del delitto è stata ammessa dallo stessoimputato che, intercettato in carcere, il 30 maggio 2022 l’indicava come “l’unica che havisto”: la piccola ha riferito che, udita la madre che litigava con XXXXXXXX e avvertita lapresenza di fumo, si era portata in cucina, notando le fiamme sulla genitrice che si rivoltavain terra; si era, quindi, precipitata dalla XXXXXXX per chiederle aiuto, avvertendo in questifrangenti lo scoppio. Tali risultanze sono state ritenute indicative di un innesco volontario. A una pluralità di dati fattuali, convergenti nell’attitudine dimostrativa dell’animusnecandi, il ricorrente contrappone l’assunto di un mero intento di causare alla vittimasensazioni dolorose tramite lo spargimento della benzina.Si concentra nel censurare le argomentazioni esposte dalla Corte di assise di appello,con “mera valenza ipotetica e subordinata”, riguardo all’assunto difensivo di un fuocodivampato a causa di una sigaretta o di fornelli accesi, senza tuttavia sottoporre a puntualecritica l’apparato motivazionale della sentenza nella parte in cui aderisce, “in via principale”,al “ragionamento ampio e articolato” del primo giudice, incentrato sulla ricorrenza di un dolodiretto della condotta omicidiaria.La stessa rappresentazione di un innesco riconducibile a un fornello acceso o a unasigaretta si scontra con precisi dati enucleabili dalla sentenza di primo grado, al cui apparatomotivazionale la sentenza d’appello ha espressamente rinviato.La Corte di assise di Napoli ha rilevato come nei rapporti di intervento dei Vigili delall’esistenza di reperti di stoviglie sui fornelli o a manopole del gas in posizione di apertura,dando atto che il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero aveva escluso qualecausa scatenante del fuoco una sigaretta accesa tenuta tra le dita dalla vittima. 3. Il secondo motivo di ricorso non è consentito.Il vizio di "travisamento della prova" si traduce nella denuncia dell’infedeltà dellamotivazione rispetto al processo e, dunque, di una distorsione del patrimonio conoscitivovalorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio.L’elemento travisato deve assumere portata decisiva, in quanto idoneo ad incidere sullacomplessiva tenuta logica della decisione (cfr. Sez. 2, n. 22565 del 09/06/2006, Ruggiero,Rv. 234344 – 01). Ed invero, «il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio dimotivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, adaddurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nellamotivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamenteinterpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a)identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il datoprobatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svoltanella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorioinvocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d)indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica el’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’internodell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 10795 del16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01).La decisività delle risultanze probatorie censurate non è stata esplicitata dal ricorrente afronte delle dichiarazioni di valenza confessoria enucleabili dal messaggio e dallecomunicazioni telefoniche tra [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], madredella vittima.Dalla stessa motivazione della sentenza impugnata si arguisce che il richiamo al datointercettivo sia privo del carattere di decisività, essendosi la Corte di assise di appellolimitata a rilevare come della riconducibilità dell’innesco del fuoco a una determinazionevolontaria dell’imputato fossero “tutto sommato consapevoli” anche i congiunti. A non diversa conclusione deve pervenirsi riguardo al dedotto contrasto tra laricostruzione in sentenza del propagarsi delle fiamme prima dell’esplosione, fondata sulleprove testimoniali, e l’affermazione del consulente del pubblico ministero, secondo cuil’esplosione non poteva che essere immediatamente conseguenziale all’innesco.Su tale profilo peraltro alcun travisamento, a rigore, è dato apprezzare, avendo ilgiudice di merito preso atto della divergenza e manifestato motivata adesione alla narrazionepromanante dalle fonti dichiarative.4. Fondata risulta la critica difensiva all’applicazione della circostanza aggravante dellapremeditazione.In linea con le indicazioni giurisprudenziali, la configurabilità dell’aggravante necessitadi due elementi, uno di carattere cronologico, consistente nella esistenza di un apprezzabileintervallo di tempo tra l’insorgere della risoluzione criminosa e la pratica realizzazione deldelitto, l’altro psicologico, rappresentato dalla persistenza nel tempo del proposito criminoso,donde una maggiore intensità del dolo indice di una più elevata capacità a delinquere (Sez.1, n. 11835 del 27/04/1987, Puca, Rv. 177095 - 01).Questa Corte di legittimità ha in più occasioni tracciato la linea di confine tra la merapreordinazione dell’omicidio e la circostanza aggravante della premeditazione, rilevando chela preordinazione, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all’esecuzione deldelitto nella fase immediatamente precedente, non equivale alla premeditazione, che postulainvece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso temporale, nellapsiche del reo, del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni edelle opportunità per la sua attuazione, un’adeguata organizzazione di mezzi e lapredisposizione di idonee modalità esecutive (Sez. 1 n. 3082 del 05/03/1996, Travagnin, Rv.204299 – 01; Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015, Scanni, Rv. 266205 – 01; Sez. 1, n. 37825 del29/04/2022, Tiscornia, Rv. 283512 - 01).Nella vicenda in esame, la ferma e protratta risoluzione omicida, frutto di una meditataorganizzazione, non è stata affermata con logico costrutto.Sulla genesi del proposito criminoso unica fonte di conoscenza, per quanto emergedalla sentenza, è XXXXXXXX, che ha riferito di aver agito subito dopo aver appreso deltradimento dall’ascolto di una registrazione eseguita con il proprio apparecchio cellulare, nonrinvenuto dagli investigatori.Come condivisibilmente rilevato dal Procuratore generale, la motivazione delladecisione impugnata sulla premeditazione è pressoché assente, esaurendosi nella confermadella valutazione già operata dal giudice di primo grado, che con ragionamento carente haricollegato la ricorrenza dell’aggravante alla disponibilità in capo all’imputato della bottigliacontenente il liquido infiammabile, in coincidenza del rientro nell’appartamento eimmediatamente prima che divampasse la lite con la vittima.Il dato valorizzato è, tuttavia, equivoco, posto che le sentenze di merito nondisattendono la prospettazione dell’imputato, secondo cui la bottiglia era detenutanell’automobile, dallo stesso appena utilizzata, per una causale lecita, ricollegabile all’attivitàlavorativa di autista, come tale svincolata e indipendente dal proposito criminoso. In assenza di altri indicatori, l’azione delittuosa si presenta parimenti compatibile, sulpiano logico, con l’insorgenza del dolo omicidiario a una distanza temporale prossimaall’esecuzione e comunque non sufficiente a integrare l’elemento cronologico.Il delineato quadro probatorio, insuscettibile di approfondimento, impone di escludere lacircostanza aggravante con annullamento senza rinvio sul punto della sentenza impugnata.5. Passibile di rigetto è il motivo di ricorso articolato con riferimento all’applicazionedella circostanza aggravante della convivenza e della relazione affettiva con la personaoffesa.Ai sensi dell’art. 577, primo comma, n. 1 cod. pen., «Si applica la pena dell’ergastolo seil fatto preveduto dall’art. 575 è commesso: 1) [...] contro la persona stabilmente conviventecon il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva».Con chiara evidenza, la norma richiede la sussistenza della relazione affettiva o lastabile convivenza in termini alternativi.Sul punto la motivazione della sentenza è del tutto coerente con gli esiti delle provetestimoniali, avendo i giudici di merito sottolineato come i testi escussi, tra cui le personecoabitanti con la coppia, la madre e figlioletta della vittima, la nonna e il padre dell’imputato,abbiano indicato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quale compagna del XXXXXXXX, a questilegata da una relazione sentimentale: i due avevano convissuto in Italia da settembre a finenovembre del 2021, allorquando la donna era ritornata in Ucraina per divorziare dal marito;in coincidenza del rientro in Italia di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la coppia avevaconvissuto per un paio di settimane con XXXXXXXXXXXXXXXX e con la moglie, per pois p o s t a r s i , q u a l c h e g i o r n o p r i m a d e l f a t t o , n e l l ’ a p p a r t a m e n t o n e lX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X d i N a p o l i .Come correttamente evidenziato dai giudici di merito, la stessa versione difensivadell’imputato colloca la genesi del delitto nell’ambito di una relazione affettiva problematica,caratterizzata da dissidi, nella quale il sospetto di possibili tradimenti aveva innescato lacondotta criminosa.6. Il motivo in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generichenon è consentito, perché aspecifico.La Corte di assise di appello ha ritenuto l’imputato non meritevole delle attenuanti, adispetto della giovane età e dell’incensuratezza, in ragione della gravità del fatto e dellemodalità crudeli di attuazione, dell’assenza di una manifestazione di pentimento,dell’atteggiamento processuale, contrassegnato da dichiarazioni parziali e reticenti.A fronte di tali argomentazioni il ricorrente non articola una precisa censura, tanto menoindica elementi favorevoli non vagliati, limitandosi a un generico rinvio all’atto d’appello.È appena il caso di rammentare che «in tema di attenuanti generiche, il giudice delmerito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità,purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelliindicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell’esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).7. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio limitatamenteall’aggravante della premeditazione, con rigetto nel resto del ricorso e conferma della penadell’ergastolo, sorretta dalla circostanza aggravante di cui all’art. 577, primo comma, n. 1,cod. pen.8. Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudiziodalle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale esercente laresponsabilità genitoriale sulla figlia minore XXXXX, e XXXXXXXXXXXXXXXXk, ammesseal patrocinio a spese dello Stato, che saranno liquidate a cura della Corte di assise diappello di Napoli ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. U, n.5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760), da porre in favore dell’Erario aisensi dell’art. 110, comma 3, del medesimo d.P.R.9. L’imputato va invece esentato dal rimborso delle spese sostenute dalla parte civileassociazione “XXXXXXXXXXXX”, non comparsa all’udienza pubblica, atteso che «nelgiudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell’imputato alrimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nelladiscussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condannamediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese» (Sez. U,n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 03; conformi già, tra letante, Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Carfì, Rv. 267690; Sez. 5, n. 47553 del 18/09/2015,Giancola, Rv. 265918; Sez. 5, n. 44396 del 18/06/2015, Benedetti, Rv. 266403). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante dellapremeditazione che esclude.Rigetta nel resto il ricorso e conferma la pena irrogata.Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale esercente laresponsabilità genitoriale, e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese delloStato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Napoli con separatodecreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamentoin favore dello Stato.Rigetta la richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile associazione“XXXXXXXXXXXX”.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.