Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 27328/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 03361/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato - avverso la sentenza n. 1211/2019 della CORTE d'APPELLO di L'AQUILA; Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 3361/2020; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio in data 16/06/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di una complessa vicenda giudiziale [OSCURATO:PERSONA] venne condannato, dal Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in un giudizio di opposizione all’esecuzione nel quale risultava essere creditore opposto, alle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Appello di L’Aquila, adita da [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1211 del 10/07/2019, ha ritenuto tardiva l’impugnazione, in quanto la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 23/07/2013 e l’appello proposto avverso di essa era stato notificato nel marzo 2014 e, pertanto, non applicandosi la legge n. 742 del 7/10/1969, relativa alla sospensione feriale dei termini, esso risultava tardivo.

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione, su due motivi, di cui il secondo in via subordinata, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni e non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. omissione di pronuncia sulla domanda riconvenzionale, ritualmente introdotta in giudizio prospettando che la disamina della riconvenzionale avrebbe comportato la necessità di applicare la sospensione feriale dei termini.

Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 3361/2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] secondo mezzo, proposto in via subordinata rispetto al primo, denuncia violazione e (o) falsa applicazione del d.m. n. 55 del 2014, come aggiornato dal d.m. n. 37 del 2018, per avere la Corte d’Appello liquidato le spese di lite anche con riferimento alle fasi di istruzione e trattazione, assenti nella fattispecie.

Il ricorso è, con riferimento a entrambe le censure, inammissibile e infondato.

L’impugnazione, nel primo mezzo, si incentra sull’affermazione della Corte d’Appello del non essere stata proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] di Tullio una domanda riconvenzionale, con la conseguenza che la controversia era esclusivamente di carattere oppositivo e pertanto esclusa dalla sospensione feriale.

L’affermazione decisoria è contrastata dal primo motivo di ricorso, in quanto l’impugnante afferma che esso aveva proposto specificamente domanda riconvenzionale, consistente nella dichiarazione di non opponibilità, nei suoi confronti, del pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] nelle mani dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il detto argomentare, relativo alla rituale proposizione della domanda riconvenzionale (ossia dove e quando essa sarebbe stata proposta) tuttavia non è adeguatamente specificato e il ricorso, sotto tale profilo, è del tutto aspecifico, incorrendo in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 cod. proc. civ.

Ove, nondimeno, di dovesse accedere alla prospettazione del ricorrente, occorre ribadire che quella proposta dall ’[OSCURATO:PERSONA], che aveva veste di opponente, non era una domanda riconvenzionale, sebbene una domanda accessoria, la cui proposizione non vale a sottoporre il processo al regime della sospensione feriale, come da orientamento costante di questa Corte (Cass. n. 07421 del 17/03/2021 Rv. 660914 - 01) « Nel caso di domanda accessoria e consequenziale ad una opposizione Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 3361/2020; estensore: C. Valle all'esecuzione ex art. 615 c. p. c., il giudizio ha ad oggetto un'unica causa, per sua natura sottratta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Ne consegue che, in relazione agli atti volti a radicare il giudizio di impugnazione davanti al giudice di grado superiore, compreso il giudizio di cassazione, per entrambe le domande trova applicazione la disciplina relativa all'opposizione all'esecuzione in quanto domanda proposta in via principale.».

Il secondo motivo verte sulla liquidazione delle spese, in quanto sarebbe mancata la fase di istruzione e quella di trattazione.

Il mezzo è infondato in quanto è costante l’affermazione di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità, che la fase di trattazione si ha in ogni caso nel corso del processo ordinario di cognizione, anche se non vi sia un’udienza specificamente dedicata alla trattazione o all’istruzione della causa, in quanto la disamina dei documenti e in ogni caso la stessa verifica della posizione processuale delle parti dà luogo ad attività definita di trattazione (Cass n. 20993 del 02/10/2020 Rv. 659152 – 01 e in precedenza, ma non massimata: Cass. n. 21743 del 27/08/2019): «In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, tra i quali, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto.».

Con riferimento alla misura della liquidazione delle spese deve, infine, affermarsi che essa è stata effettuata sulla base di importi medi, in relazione al valore della controversia, risultante in oltre Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 3361/2020; estensore: C. Valle cinquemila euro, tenuto conto dei parametri per i giudizi dinanzi alla Corte d’Appello di cui al d.m. n. 55 del 10/03/2014.

La giurisprudenza di questa Corte è, peraltro, nel senso che occorra una specifica motivazione, da parte del giudice, soltanto per discostarsi dai valori medi delle tariffe di cui al d.m. n. 55 del 2014 (Cass. n. 00089 del 07/01/2021 Rv. 660050 – 02 e in precedenza Cass. n. 02386 del 31/01/2017 Rv. 642544 - 01).

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese di lite, non avendo la controparte espletato attività difensiva alcuna.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 03361/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato - avverso la sentenza n. 1211/2019 della CORTE d'APPELLO di L'AQUILA; Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 3361/2020; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio in data 16/06/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di una complessa vicenda giudiziale [OSCURATO:PERSONA] venne condannato, dal Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in un giudizio di opposizione all’esecuzione nel quale risultava essere creditore opposto, alle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello di L’Aquila, adita da [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1211 del 10/07/2019, ha ritenuto tardiva l’impugnazione, in quanto la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 23/07/2013 e l’appello proposto avverso di essa era stato notificato nel marzo 2014 e, pertanto, non applicandosi la legge n. 742 del 7/10/1969, relativa alla sospensione feriale dei termini, esso risultava tardivo. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione, su due motivi, di cui il secondo in via subordinata, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni e non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. omissione di pronuncia sulla domanda riconvenzionale, ritualmente introdotta in giudizio prospettando che la disamina della riconvenzionale avrebbe comportato la necessità di applicare la sospensione feriale dei termini. Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 3361/2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] secondo mezzo, proposto in via subordinata rispetto al primo, denuncia violazione e (o) falsa applicazione del d.m. n. 55 del 2014, come aggiornato dal d.m. n. 37 del 2018, per avere la Corte d’Appello liquidato le spese di lite anche con riferimento alle fasi di istruzione e trattazione, assenti nella fattispecie. Il ricorso è, con riferimento a entrambe le censure, inammissibile e infondato. L’impugnazione, nel primo mezzo, si incentra sull’affermazione della Corte d’Appello del non essere stata proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] di Tullio una domanda riconvenzionale, con la conseguenza che la controversia era esclusivamente di carattere oppositivo e pertanto esclusa dalla sospensione feriale. L’affermazione decisoria è contrastata dal primo motivo di ricorso, in quanto l’impugnante afferma che esso aveva proposto specificamente domanda riconvenzionale, consistente nella dichiarazione di non opponibilità, nei suoi confronti, del pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] nelle mani dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il detto argomentare, relativo alla rituale proposizione della domanda riconvenzionale (ossia dove e quando essa sarebbe stata proposta) tuttavia non è adeguatamente specificato e il ricorso, sotto tale profilo, è del tutto aspecifico, incorrendo in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 cod. proc. civ. Ove, nondimeno, di dovesse accedere alla prospettazione del ricorrente, occorre ribadire che quella proposta dall ’[OSCURATO:PERSONA], che aveva veste di opponente, non era una domanda riconvenzionale, sebbene una domanda accessoria, la cui proposizione non vale a sottoporre il processo al regime della sospensione feriale, come da orientamento costante di questa Corte (Cass. n. 07421 del 17/03/2021 Rv. 660914 - 01) « Nel caso di domanda accessoria e consequenziale ad una opposizione Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 3361/2020; estensore: C. Valle all'esecuzione ex art. 615 c. p. c., il giudizio ha ad oggetto un'unica causa, per sua natura sottratta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che, in relazione agli atti volti a radicare il giudizio di impugnazione davanti al giudice di grado superiore, compreso il giudizio di cassazione, per entrambe le domande trova applicazione la disciplina relativa all'opposizione all'esecuzione in quanto domanda proposta in via principale.». Il secondo motivo verte sulla liquidazione delle spese, in quanto sarebbe mancata la fase di istruzione e quella di trattazione. Il mezzo è infondato in quanto è costante l’affermazione di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità, che la fase di trattazione si ha in ogni caso nel corso del processo ordinario di cognizione, anche se non vi sia un’udienza specificamente dedicata alla trattazione o all’istruzione della causa, in quanto la disamina dei documenti e in ogni caso la stessa verifica della posizione processuale delle parti dà luogo ad attività definita di trattazione (Cass n. 20993 del 02/10/2020 Rv. 659152 – 01 e in precedenza, ma non massimata: Cass. n. 21743 del 27/08/2019): «In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, tra i quali, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto.». Con riferimento alla misura della liquidazione delle spese deve, infine, affermarsi che essa è stata effettuata sulla base di importi medi, in relazione al valore della controversia, risultante in oltre Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 3361/2020; estensore: C. Valle cinquemila euro, tenuto conto dei parametri per i giudizi dinanzi alla Corte d’Appello di cui al d.m. n. 55 del 10/03/2014. La giurisprudenza di questa Corte è, peraltro, nel senso che occorra una specifica motivazione, da parte del giudice, soltanto per discostarsi dai valori medi delle tariffe di cui al d.m. n. 55 del 2014 (Cass. n. 00089 del 07/01/2021 Rv. 660050 – 02 e in precedenza Cass. n. 02386 del 31/01/2017 Rv. 642544 - 01). Il ricorso è, pertanto, rigettato. Nulla per le spese di lite, non avendo la controparte espletato attività difensiva alcuna. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13
Sentenza Cassazione n. 27328/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris