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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 18131/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29920/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difesedall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat e in Roma presso lo stu- dio dell’avvocatoPIETRO MORRONE ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenzadella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 411/2018 depositatail 7/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Iproprietari di due appartamenti in una palazzina condominiale, Re- nato Dessì e [OSCURATO:PERSONA], convenivano davanti al Tribunale di 2di 6 - 29920 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietariedei due appartamenti al terzo e ultimo piano, per l’accertamento della pro- prietà condominiale e il rilascio di locali sottotetto , nonché il risarci- mento del danno.

Gli attori premettevano che le convenute avevano occupato tali locali da alcuni anni , allegandone la pertinenza ai loro appartamenti e pertanto vantandone la proprietà esclusiva.

In primo grado le domande venivano rigettate con una pronuncia riformata poi in appello, ove si accertava la proprietà comune, si ordi- nava il rilascio e si negava il risarcimento del danno.

Ricorre in cassazione la parte convenuta con due motivi.

Rimane in- timata la parte attrice. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo si denuncia che le risultanze della c.t.u. siano state disattese, travisandone il senso, e in forza di tale travisa- mento sia stato dichiarato il carattere condominiale del sottotetto (si deduce omesso esame relativamente a fatto decisivo, nonché viola- zione dell’art. 111co. 6 Cost.).

Con il secondo motivo si reitera la so- stanza del primo motivo, sotto specie di violazione dell’art. 132co. 2 n 4 c.p.c.

2. – I due motivi possono esaminarsi congiuntamente.

Di ciascuno di loro è da dichiarare l’inammissibilità, che reca con sé l’inammissibi- lità del ricorso.

Nella parte censurata dellasentenza si svolge la seguente argomen- tazione(riprodotta nelle sue linee di sviluppo logico) .

Si esordisce ri- cordando che la natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, può presumersi comune, se esso risulti destinato (attualmente o potenzialmente ) in forza delle sue caratteristiche strutturali e funzionali all'uso comune o 3di 6 - 29920 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. all'esercizio di un servizio di interesse comune.

Il sottotetto può consi- derarsi, invece, pertinenza dell'appartamentosito all'ultimo piano ove assolva esclusivamente allafunzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità,non avendo dimensioni e caratteristiche tali da consentirne l'utilizzazioneautonoma (cfr. Cass . 9383//2020 , più re- cente rispetto a quella richiamata dalla Corte di appello).Si ritiene che la c.t.u. non sia del tutto convincente a cagione di una sopravvaluta- zione dei carichi che dovrebbero essere applicatiper il recupero di una sua destinazione all’uso comune.

Si spiegano analiticamente le ragioni del difetto di persuasività.

In ciò si considerano difformità di valuta- zione tra c.t.u. e c.t.p.

Si elencano argomenti in favore dellatollerabi- lità statica de i lavori per rendere il sottotetto pienamente praticabile .

Si richiama Cass. 23448/2012 in favore della utilizzabilità del sottotetto da parte dei condominiove il transito normale di una persona non sia impedito se negli spazi prossimi alle parti spioventi del tetto.

Si con- clude per la natura condominiale dei vani del sottotetto con un ragio- namento rispettosodella sequenzialità logico-formale delle conclusioni rispetto allepremesse.

Il ricorso svolge una criticaaltrettanto dettagliata del ragionamento della Corte di appello , rimproverandole di concentrare la critica della c.t.u. su aspetti marginali(come gli eventuali lavori di consolidamento statico), di aver misconosciuto il senso fondamentale della c.t.u. (cioè che il sottotetto può servire fondamentalmente solo da camera d’aria a protezione degli appartamenti sottostanti), di aver omesso di consi- derare che il sottotettoal momento della sua realizzazione era privo di ingressi, di mal interpretare la giurisprudenza invocata in favore della propria ricostruzione. 4di 6 - 29920 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, la giustapposizione della strutturalogica delle due argomen- tazioni contrapposte (della corte territoriale, da un lato; della parte ri- corrente, dall’altro lato) rivelache la Corte di legittimità si trova dinanzi ad una situazione che, in linea astratta, non può essere risoltase non in due modi contrapposti: (a) compiendo un terzo apprezzamento di merito del compendio probatorio, in particolare della c.t.u.; (b) assu- mendo che l’apprezzamento del giudice di merito sia censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia talmente ina- deguata da non consentire di apprezzare l'iter logico seguito dal giudice nel suo ragionamento, senza che si apra spazio alla censurabilità sol cheil ricorrente vi contrapponga un’ analitica argomentazione alterna- tiva di cui sia parimenti attestabile uno sviluppo in accordo con la lo- gica.

Dei due modidi soluzione, solo il secondo è compatibile con la strut- tura di una corte di legittimità, senza che ciò impegni quest’ultima a fare proprio l’apprezzamentodel giudice di merito.

Esso rimane proprio di quest’ultimo, pur dopo aver superato il vaglio del giudizio di legitti- mità.

L’aspetto un poco specifico dell’attuale opzione, dinanzi alla quale questa Corte è altrimenti quotidianamente posta, è che la parte ricor- rente introduceun argumentum ad hominem, con il quale non si critica tanto il ragionamento dell a Corte , m a si contesta la Corte stessa in quanto autrice del ragionamento.

O meglio: si negal’idoneità della ti- pica formazione culturale del giudice a compiere quel ragionamento.

Infatti, si rimprovera alla Corte di «avventurarsi in aspetti di natura ingegneristica[…] non facenti parte del bagaglio culturale del giudice».

L’argomento è da respingere, sia in apicibus che nel dettaglio.

In generale, il giudice, come giurista, è egli stesso depositario di un 5di 6 - 29920 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sapere (il diritto, appunto) che è tecnico rispettoalla cultura generale.

Pertanto, egli percepisce (deve percepire) istituzionalmente il senso del limite e della differenza tra ciò che può essere conosciuto attraverso la cultura generale e ciò che deve rimanere affidato alle acquisizioni di- scendenti da un saperetecnico.

Infatti, nelcaso di specie la Corte non si è addentrata in un terreno vergine di valutazioni tecniche, ma ha assoggettato a controllo una pe- rizia agli atti, mostrando di aver comparato, sotto un certo profilo, va- lutazioni della c.t.u. con quelle della c.t.p.

Ha sviluppato un ragiona- mento che non si è chiuso dietro la muraglia di un tecnicismo oscuro, ma si è lasciato comprendere attraverso un’argomentazione coerente.

Ne ha reso partecipi gli interlocutori, a partiredalla parte soccombente, che infatti l’ha criticato.

Quanto ai principi di diritto coinvolti, la motivazione denota una va- lorizzazione generosa del tratto della potenzialità della destinazione all’uso comuneo al servizio di interesse comune, accentuazione che è in linea con gliorientamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass.9383/2020, 6143/2016, 16249/2011, 18091/2002, 8968/2002, 6027/2000).

3. -In conclusione, i due motivi sono inammissibili, così come lo è il ricorso nel suo complesso.

Nulla va statuito sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 6di 6 - 29920 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29920/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difesedall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat e in Roma presso lo stu- dio dell’avvocatoPIETRO MORRONE ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenzadella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 411/2018 depositatail 7/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Iproprietari di due appartamenti in una palazzina condominiale, Re- nato Dessì e [OSCURATO:PERSONA], convenivano davanti al Tribunale di 2di 6 - 29920 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietariedei due appartamenti al terzo e ultimo piano, per l’accertamento della pro- prietà condominiale e il rilascio di locali sottotetto , nonché il risarci- mento del danno. Gli attori premettevano che le convenute avevano occupato tali locali da alcuni anni , allegandone la pertinenza ai loro appartamenti e pertanto vantandone la proprietà esclusiva. In primo grado le domande venivano rigettate con una pronuncia riformata poi in appello, ove si accertava la proprietà comune, si ordi- nava il rilascio e si negava il risarcimento del danno. Ricorre in cassazione la parte convenuta con due motivi. Rimane in- timata la parte attrice. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si denuncia che le risultanze della c.t.u. siano state disattese, travisandone il senso, e in forza di tale travisa- mento sia stato dichiarato il carattere condominiale del sottotetto (si deduce omesso esame relativamente a fatto decisivo, nonché viola- zione dell’art. 111co. 6 Cost.). Con il secondo motivo si reitera la so- stanza del primo motivo, sotto specie di violazione dell’art. 132co. 2 n 4 c.p.c. 2. – I due motivi possono esaminarsi congiuntamente. Di ciascuno di loro è da dichiarare l’inammissibilità, che reca con sé l’inammissibi- lità del ricorso. Nella parte censurata dellasentenza si svolge la seguente argomen- tazione(riprodotta nelle sue linee di sviluppo logico) . Si esordisce ri- cordando che la natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, può presumersi comune, se esso risulti destinato (attualmente o potenzialmente ) in forza delle sue caratteristiche strutturali e funzionali all'uso comune o 3di 6 - 29920 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. all'esercizio di un servizio di interesse comune. Il sottotetto può consi- derarsi, invece, pertinenza dell'appartamentosito all'ultimo piano ove assolva esclusivamente allafunzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità,non avendo dimensioni e caratteristiche tali da consentirne l'utilizzazioneautonoma (cfr. Cass . 9383//2020 , più re- cente rispetto a quella richiamata dalla Corte di appello).Si ritiene che la c.t.u. non sia del tutto convincente a cagione di una sopravvaluta- zione dei carichi che dovrebbero essere applicatiper il recupero di una sua destinazione all’uso comune. Si spiegano analiticamente le ragioni del difetto di persuasività. In ciò si considerano difformità di valuta- zione tra c.t.u. e c.t.p. Si elencano argomenti in favore dellatollerabi- lità statica de i lavori per rendere il sottotetto pienamente praticabile . Si richiama Cass. 23448/2012 in favore della utilizzabilità del sottotetto da parte dei condominiove il transito normale di una persona non sia impedito se negli spazi prossimi alle parti spioventi del tetto. Si con- clude per la natura condominiale dei vani del sottotetto con un ragio- namento rispettosodella sequenzialità logico-formale delle conclusioni rispetto allepremesse. Il ricorso svolge una criticaaltrettanto dettagliata del ragionamento della Corte di appello , rimproverandole di concentrare la critica della c.t.u. su aspetti marginali(come gli eventuali lavori di consolidamento statico), di aver misconosciuto il senso fondamentale della c.t.u. (cioè che il sottotetto può servire fondamentalmente solo da camera d’aria a protezione degli appartamenti sottostanti), di aver omesso di consi- derare che il sottotettoal momento della sua realizzazione era privo di ingressi, di mal interpretare la giurisprudenza invocata in favore della propria ricostruzione. 4di 6 - 29920 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, la giustapposizione della strutturalogica delle due argomen- tazioni contrapposte (della corte territoriale, da un lato; della parte ri- corrente, dall’altro lato) rivelache la Corte di legittimità si trova dinanzi ad una situazione che, in linea astratta, non può essere risoltase non in due modi contrapposti: (a) compiendo un terzo apprezzamento di merito del compendio probatorio, in particolare della c.t.u.; (b) assu- mendo che l’apprezzamento del giudice di merito sia censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia talmente ina- deguata da non consentire di apprezzare l'iter logico seguito dal giudice nel suo ragionamento, senza che si apra spazio alla censurabilità sol cheil ricorrente vi contrapponga un’ analitica argomentazione alterna- tiva di cui sia parimenti attestabile uno sviluppo in accordo con la lo- gica. Dei due modidi soluzione, solo il secondo è compatibile con la strut- tura di una corte di legittimità, senza che ciò impegni quest’ultima a fare proprio l’apprezzamentodel giudice di merito. Esso rimane proprio di quest’ultimo, pur dopo aver superato il vaglio del giudizio di legitti- mità. L’aspetto un poco specifico dell’attuale opzione, dinanzi alla quale questa Corte è altrimenti quotidianamente posta, è che la parte ricor- rente introduceun argumentum ad hominem, con il quale non si critica tanto il ragionamento dell a Corte , m a si contesta la Corte stessa in quanto autrice del ragionamento. O meglio: si negal’idoneità della ti- pica formazione culturale del giudice a compiere quel ragionamento. Infatti, si rimprovera alla Corte di «avventurarsi in aspetti di natura ingegneristica[…] non facenti parte del bagaglio culturale del giudice». L’argomento è da respingere, sia in apicibus che nel dettaglio. In generale, il giudice, come giurista, è egli stesso depositario di un 5di 6 - 29920 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sapere (il diritto, appunto) che è tecnico rispettoalla cultura generale. Pertanto, egli percepisce (deve percepire) istituzionalmente il senso del limite e della differenza tra ciò che può essere conosciuto attraverso la cultura generale e ciò che deve rimanere affidato alle acquisizioni di- scendenti da un saperetecnico. Infatti, nelcaso di specie la Corte non si è addentrata in un terreno vergine di valutazioni tecniche, ma ha assoggettato a controllo una pe- rizia agli atti, mostrando di aver comparato, sotto un certo profilo, va- lutazioni della c.t.u. con quelle della c.t.p. Ha sviluppato un ragiona- mento che non si è chiuso dietro la muraglia di un tecnicismo oscuro, ma si è lasciato comprendere attraverso un’argomentazione coerente. Ne ha reso partecipi gli interlocutori, a partiredalla parte soccombente, che infatti l’ha criticato. Quanto ai principi di diritto coinvolti, la motivazione denota una va- lorizzazione generosa del tratto della potenzialità della destinazione all’uso comuneo al servizio di interesse comune, accentuazione che è in linea con gliorientamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass.9383/2020, 6143/2016, 16249/2011, 18091/2002, 8968/2002, 6027/2000). 3. -In conclusione, i due motivi sono inammissibili, così come lo è il ricorso nel suo complesso. Nulla va statuito sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 6di 6 - 29920 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera
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