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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2021

Cassazione n. 23014/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 25 ottobre 2021 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del giorno 29 maggio 2020 con cui il Tribunale di Lodi aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; in particolare il ricorrente si doleva dell'arbitrarietà della indicazione nella misura del 25% della percentuale di abbattimento del reddito lordo per costi non dichiarati operato in sede di accertamento induttivo sulla scorta della dichiarazione IVA.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che in particolare il ricorrente omette di considerare l'avvenuto computo dei costi da lui documentati e che la ulteriore riduzione del 25% costituisce un'aggiuntiva detrazione dal reddito imponibile; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 25 ottobre 2021 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del giorno 29 maggio 2020 con cui il Tribunale di Lodi aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; in particolare il ricorrente si doleva dell'arbitrarietà della indicazione nella misura del 25% della percentuale di abbattimento del reddito lordo per costi non dichiarati operato in sede di accertamento induttivo sulla scorta della dichiarazione IVA. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che in particolare il ricorrente omette di considerare l'avvenuto computo dei costi da lui documentati e che la ulteriore riduzione del 25% costituisce un'aggiuntiva detrazione dal reddito imponibile; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 23014/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris