CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 14410/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 del TRIBUNALE di PARMAt dato avviso al e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen., meglio descritti in imputazione, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del loro comune difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen.. - che in data 21 marzo 2023 è stata depositata memoria, a firma del difensore dei ricorrenti, con la quale si è portato a conoscenza della Corte che, in pari data (come da verbale redato dai Carabinieri della Stazione di Fiorenzuola d'Arda) la delegata del legale rappresentante della parte offesa, [OSCURATO:PERSONA]., ha rimesso la querela a suo tempo presentata nei loro confronti; remissione, che, in ragione dell'univoco tenore della memoria medesima, deve ritenersi tacitamente accettata dai ricorrenti. Considerato: - che si deve dare atto che l'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha stabilito che il delitto di furto pluriaggravato è procedibile a querela di parte, di modo che, in ragione del rinnovato regime di procedibilità del reato contestato e della intervenuta remissione di querela da parte dell'ente offeso, la sentenza impugnata deve essere annullata, non essendo riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza degli imputati, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto. Rilevato: - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico degli imputati, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico degli imputati. Così deciso il 22 ma