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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15032/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha spiegato, con dovizia di pertinenti argomentazioni, che — pur a fronte dell'elemento, suscettibile di positiva valutazione, rappresentato dalla disponibilità di una struttura ad accogliere, in regime residenziale, [OSCURATO:PERSONA] in vista della sua sottoposizione ad un programma terapeutico-riabilitativo — l'ammissione del condannato alla misura alternativa alla detenzione è preclusa dalla sua elevata pericolosità sociale, attestata non solo dai precedenti penali e dal negativo esito di precedenti esperienze comunitarie, che gli hanno fornito il destro per il compimento di gravi atti delittuosi, ma anche dalla propensione le armi palesata ancora in epoca relativamente recente e, specificamente, in occasione dell'arresto eseguito all'interno del Ser.D., ove egli si è recato, nel 2018, con una pistola, che non ha esitato ad utilizzare in funzione minatoria; che, in questo contesto, il fatto che il Tribunale di sorveglianza abbia stimato minusvalenti le favorevoli indicazioni offerte dall'équipe di osservazione e trattamento in relazione al contegno tenuto da Schiavo in costanza di restrizione carceraria e, precipuamente, alla presa di coscienza in ordine alla necessità di abbandonare lo stile di vita deviante ed affrancarsi, una volta per tutte, dalla condizione di dipendenza costituisce espressione di discrezionalità giudiziale, insindacabile in sede di legittimità in assenza di profili, nel caso in esame insussistenti, di manifesta illogicità o contraddittorietà o di travisamento delle evidenze istruttorie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha spiegato, con dovizia di pertinenti argomentazioni, che — pur a fronte dell'elemento, suscettibile di positiva valutazione, rappresentato dalla disponibilità di una struttura ad accogliere, in regime residenziale, [OSCURATO:PERSONA] in vista della sua sottoposizione ad un programma terapeutico-riabilitativo — l'ammissione del condannato alla misura alternativa alla detenzione è preclusa dalla sua elevata pericolosità sociale, attestata non solo dai precedenti penali e dal negativo esito di precedenti esperienze comunitarie, che gli hanno fornito il destro per il compimento di gravi atti delittuosi, ma anche dalla propensione le armi palesata ancora in epoca relativamente recente e, specificamente, in occasione dell'arresto eseguito all'interno del Ser.D., ove egli si è recato, nel 2018, con una pistola, che non ha esitato ad utilizzare in funzione minatoria; che, in questo contesto, il fatto che il Tribunale di sorveglianza abbia stimato minusvalenti le favorevoli indicazioni offerte dall'équipe di osservazione e trattamento in relazione al contegno tenuto da Schiavo in costanza di restrizione carceraria e, precipuamente, alla presa di coscienza in ordine alla necessità di abbandonare lo stile di vita deviante ed affrancarsi, una volta per tutte, dalla condizione di dipendenza costituisce espressione di discrezionalità giudiziale, insindacabile in sede di legittimità in assenza di profili, nel caso in esame insussistenti, di manifesta illogicità o contraddittorietà o di travisamento delle evidenze istruttorie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 15032/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris