Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 26344/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

il 21/12/1987avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAlessandro [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnatavenga annullata con rinvio;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si èriportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 25/02/2026, il Tribunale di Venezia rigettava lerichieste di riesame che erano state presentate, con distinti atti, da MaurizioCastoldi e da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con ilquale il G.i.p. del Tribunale di Venezia aveva disposto:a) il sequestro preventivo, in solido tra loro, oltre che con [OSCURATO:PERSONA] econ [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 563.500,00, nella disponibilità diPantec s.r.l. o di uno dei quattro indagati, quale provento del reato di riciclaggiocontinuato in concorso di crediti fiscali inesistenti, relativi al cosiddetto “bonusfacciate”, di cui al capo j), ovvero il sequestro di altri beni per un valoreequivalente al suddetto importo;b) il sequestro preventivo dei crediti fiscali di € 6.707.578,00, illecitamenteottenuti dagli stessi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], provento del reato diricettazione continuata in concorso degli stessi crediti di cui al capo k), che sitrovassero ancora nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. o di uno dei quattro indagati.2.

Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia,hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti, [OSCURATO:PERSONA] eMichele [OSCURATO:PERSONA].3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], èaffidato a tre motivi.3.1.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 9 e 16 cod. proc. pen. e l’incompetenza per territorio delG.i.p. del Tribunale di Venezia.Deduce che la competenza per territorio avrebbe dovuto essere determinataa norma degli artt. 8 e 16 cod. proc. pen. e non, come ritenuto dal Tribunale diVenezia – sull’assunto che «siano incerti i luoghi del primo atto connotante ladescritta condotta riciclatoria […], in particolare dove e come siano stati inseriti icrediti» (primo capoverso della pag. 2 dell’ordinanza impugnata) –, in base alcriterio residuale di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen.,.[OSCURATO:PERSONA] premette che i contestati reati di cui ai capi j) e k) sono tra loroconnessi, con la conseguenza che, a norma dell’art. 16 cod. proc. pen., lacompetenza per territorio deve essere determinata con riferimento al luogo dicommissione dei più gravi reati di riciclaggio di cui al capo j) e, in particolare, delprimo di essi, cioè il riciclaggio commesso mediante il trasferimento del creditod’imposta inesistente a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la successiva monetizzazione dellostesso credito.Ciò premesso, il ricorrente contesta anzitutto che fosse incerto il luogo diconsumazione di quest’ultimo riciclaggio, atteso che, posto che, ai fini dellaconsumazione del reato di riciclaggio, sarebbe «sufficiente il “trasferimento” delcredito fittizio e non anche la sua successiva monetizzazione», il trasferimentodel credito d’imposta a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era «avvenuto con l’inserimento delcredito nel suo cassetto fiscale e la successiva accettazione di tale inserimento»,con la conseguenza che, poiché il cassetto fiscale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è unicoe «fa capo alla sede centrale di Roma», il reato si era consumato, appunto, aRoma.

Il ricorrente invoca in tal senso Sez. 2, n. 13008 del 31/01/2024, Vartolo(non massimata).In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] deduce che, posto che, nel caso di impossibilitàdi individuare il luogo di commissione del reato connesso più grave, lacompetenza per territorio spetta al giudice del luogo in cui risulta commesso, invia gradata, il reato successivamente più grave tra gli altri reati, prima diricorrere al criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen., ilTribunale di Venezia avrebbe dovuto verificare se fosse possibile stabilire il luogodi consumazione dell’altro reato di riciclaggio di cui al capo j), cioè del riciclaggiocommesso mediante il trasferimento del credito d’imposta inesistente a [OSCURATO:SOCIETA]. e, in via gradata, il luogo di consumazione dei reati di ricettazionedi cui al capo k).Quanto al riciclaggio commesso mediante il trasferimento del creditod’imposta inesistente a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esso si sarebbe consumato nel luogo incui tale società ha la sede legale, cioè in Cagliari.

Il ricorrente rappresenta inproposito che il pubblico ministero: a) aveva ritenuto che i reati di riciclaggio dicui ai capi c) e d) si fossero consumati nel luogo in cui avevano sede le societàalle quali erano stati trasferiti i crediti fiscali inesistenti; b) diversamente che perPoste [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non aveva allegato l’esistenza di una strutturaterritorialmente articolata «tale da rendere difficile l’individuazione della “filiale”presso la quale sarebbe stata perfezionata la pratica concernente l’acquisto daPantec dei crediti di imposta fittizi» (così il ricorso).Inoltre, anche a voler ritenere che il luogo di consumazione di tale secondoriciclaggio fosse incerto, la competenza avrebbe dovuto essere determinata conriferimento al luogo di consumazione delle ricettazioni di cui al capo k), aventi «aoggetto le cessioni di credito operate da soggetti “clienti” del dr.

Scanso in favoredi [OSCURATO:PERSONA]» (così il ricorso).

Condotte, queste, in ordine alle quali sarebbe«pacifico che almeno la parte iniziale delle stesse, consistente nel “caricamento”dei crediti fittizi nel cassetto fiscale di [OSCURATO:PERSONA], sia avvenuta nello studio del dr.[OSCURATO:PERSONA], e quindi a Treviso», come risulterebbe dalle intercettazioni telefonichedel 15/02/2022 richiamate alla pag. 43 del decreto di sequestro e dalla tabellacontenente le cessioni a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riportata alla pag. 42 dello stesso decreto.3.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la nullità dell’ordinanzaimpugnata, ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., «per mancanza dimotivazione in ordine alla contestata veste di “referente” di [OSCURATO:PERSONA] attribuita alCastoldi sulla quale si fonda il suo asserito coinvolgimento nelle due condotte diriciclaggio contestate al capo j».Deduce che, con riguardo a tale reato, sarebbe stato necessario dimostrareche il suo ruolo «non si è esaurito nell’intermediare le cessioni dei crediti fittizidai clienti del dr. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], ma che è anche consistito nel dare unapporto alle due operazioni con le quali la predetta società è riuscita a trasferirealcuni dei crediti acquistati a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA]».Espone che, nel capo j), gli sarebbe stato attribuito il ruolo di “referente” diPantec s.r.l., sul presupposto che egli «ave[va] la disponibilità delle credenzialirelative al cassetto fiscale della [OSCURATO:PERSONA]» (così il capo “j”), e afferma che è sutale base che la pubblica accusa aveva ritenuto che egli «fosse legato in qualchemodo alla [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, fosse consapevole anche delle cessioni dicredito operate da tale società e ne debba rispondere proprio in virtù dei suoipresunti rapporti con quest’ultima».Ciò esposto, il ricorrente rappresenta che, nei motivi di riesame, avevacontestato tale circostanza e che: a) «aveva dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] era gestita difatto da un commercialista di Milano, il dr. [OSCURATO:PERSONA], il cui nominativo noncompariva tra quello degli indagati»; b) all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avevaprodotto una dichiarazione dell’Agenzia delle entrate, in risposta a un quesito delproprio difensore, dalla quale risultava che i soggetti che erano abilitati a operaresul cassetto fiscale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano il suddetto dott. [OSCURATO:PERSONA] e la legalerappresentante della società sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con i quali dagli atti di indagine nonemergerebbe che egli avesse mai avuto alcun rapporto.Tanto esposto e rappresentato, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia che il Tribunale diVenezia, nell’attribuirgli il ruolo di “referente” di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in quanto inpossesso delle credenziali di accesso al cassetto fiscale di tale società, «avrebbedovuto indicare gli elementi indiziari dai quali sarebbe emersa la predettacircostanza», «gli elementi fattuali che consentono di riscontrare la correttezza ditale affermazione», ciò che né lo stesso Tribunale nell’ordinanza impugnata né ilG.i.p. nel decreto di sequestro avevano fatto, con la conseguente nullità dellastessa ordinanza, atteso che l’attribuzione del suddetto ruolo «è il caposaldo sulquale si fonda la contestazione nei suoi confronti del concorso nel delitto diriciclaggio».In particolare, né nel decreto di sequestro né nell’ordinanza impugnatasarebbero richiamate delle intercettazioni dalle quali risulti che egli abbia avutoun qualche ruolo nell’ambito di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. o, quanto meno, dei rapporti con chigestiva tale società.3.3.

Con il terzo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 648-quater, secondo comma, cod. pen., in relazione all’art.321, comma 2, cod. proc. pen., con riguardo al sequestro preventivo anche perequivalente disposto con riferimento al reato di riciclaggio di cui al capo j).Il ricorrente contesta, sotto un primo profilo, che il Tribunale di Veneziaavrebbe omesso di motivare in ordine alla censura, che egli aveva prospettatocon i motivi di riesame, relativa alla mancanza di prova che le società cessionariedei crediti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avessero effettivamentepagato un corrispettivo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che, quindi, i soggetti attinti dalsequestro preventivo per equivalente avessero ottenuto un arricchimento chepotesse giustificare un tale sequestro, commisurato allo stesso arricchimento,con la conseguente violazione, oltre che dell’art. 648-quater cod. pen., anche delprincipio di proporzionalità.

Il riferimento, che figura nel capo j), alla«monetizzazione» dei crediti fiscali sarebbe «improprio», atteso che «l’unico datocerto è che i crediti sono stati ceduti da [OSCURATO:PERSONA] ma non anche che gli stessi sonostati poi “trasformati” in denaro liquido».Sotto un secondo profilo, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il Tribunale di Venezia, nelconfermare il decreto di sequestro con il quale il G.i.p. aveva disposto, neiconfronti di ciascuno dei quattro indagati, il sequestro per equivalente dell’interoprovento dei due reati di riciclaggio, per € 563.500,00, avrebbe violato ilprincipio che è stato affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con lasentenza “Massini” (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, Massini, Rv. 287756-01),secondo cui, in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento delsingolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali, con laconseguenza che il sequestro nei suoi confronti avrebbe dovuto essere limitato alvalore di € 140.875,00.

Sarebbe stato insomma necessario «suddividere in partiuguali [il] profitto e quindi la entità del valore del sequestro per equivalente».Né, contrariamente a quanto avrebbe fatto il Tribunale di Venezia, il principio cheè stato affermato con la sentenza “Massini” potrebbe essere superato«sostenendo che in concreto il valore dei beni e delle somme sequestrate alCastoldi non supera il citato importo di euro 140.875» (così il ricorso), atteso che«[t]ale aspetto riguarda […] la fase esecutiva del provvedimento cautelare, inrelazione alla quale le decisioni spettano al PM e possono essere eventualmentecontestate con le forme dell’incidente di esecuzione».4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rodontini, è affidato a due motivi.4.1.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia: a) in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’apparenza della motivazione in punto difumus dei reati di riciclaggio e di ricettazione, nonostante detto requisito fossestato contestato «limitatamente al profilo dell’elemento soggettivo in assenza diprova della consapevolezza della provenienza delittuosa dei crediti fiscali»; b) inrelazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e l’illogicitàdella motivazione in ordine alla sussistenza del suddetto elemento soggettivo,«specificamente in ordine alla motivazione, meramente apparente, circa lecondotte attribuite all’indagato».Premette che sarebbe incontestato che egli aveva «svolto un ruolo diintermediario consistito nel mettere in contatto l’offerta di cessione di creditifiscali da parte di soggetti che necessitavano di denaro per poter ultimare opagare i lavori iniziati con il cd.

“bonus 110” con la domanda di acquisto dei detticrediti da parte di società o persone fisiche a ciò interessate, nella fattispecie ilRag. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].Posto che, secondo l’impostazione del decreto di sequestro, le intercettazionitelefoniche e ambientali avrebbero fornito la prova della sua consapevolezzadella fittizietà dei crediti fiscali «intermediati», il ricorrente espone che, con lamemoria che aveva depositato in sede di riesame, aveva argomentato come innessuna delle conversazioni intercettate egli si fosse espresso in modo dadenotare la suddetta consapevolezza.

In particolare, da tutte le conversazioniagli atti, inclusa quella in cui egli «parla di “tirarsi la zappa sui piedi” a propositodell’interpello all’Agenzia delle Entrate, sarebbe risultata «solo una crescentepreoccupazione nel realizzare che il blocco del cassetto fiscale di [OSCURATO:PERSONA] potessederivare dalla natura stessa dei crediti, come poi accaduto, con inviti reiterati alloScarso a produrre la documentazione».

Il che assumerebbe rilievo con riguardosia alle contestazioni di ricettazione che a quelle di riciclaggio.Tanto premesso ed esposto, il ricorrente denuncia che, nel replicare a taliargomentazioni, il Tribunale di Venezia sarebbe incorso in un «palese errorevalutativo», consistito nell’avere «este[so] allo [OSCURATO:PERSONA] il contenuto diconversazioni ambientali e telefoniche captate tra soggetti terzi rispettoall’indagato», nell’avere «attribui[to] a ciascuno dei concorrenti nel reatoconversazioni rese in contesti differenti e solo tra alcuni di essi», peraltro, «senzache questi parlino tra loro menzionando o facendo riferimento ai coindagati».Il ricorrente cita, «a mo’ di esempio», le conversazioni: tra [OSCURATO:PERSONA] eJhon Patrick, «nella quale i due parrebbero mostrare di essere consapevoli dellafalsità dei crediti» (così il ricorso); del 23/06/2022, «in cui discutevano dellaripartizione dei proventi» (così l’ordinanza impugnata); del 14/02/2022, in cuiRoberto [OSCURATO:PERSONA] parlava con [OSCURATO:PERSONA]; del 8-[OSCURATO:DATA_NASCITA], conversazioni,queste, che sarebbero «tutte estranee allo [OSCURATO:PERSONA]».Il ricorrente richiama anche l’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso lo studio delloScarso «in occasione del quale, questa volta alla presenza di Scanferliniperfettamente in linea con il ruolo di intermediario, tra i presenti si è discussodelle modalità di cessione dei crediti».Il Tribunale di Venezia si sarebbe quindi «limitato ad attribuire a tutti gliindagati, indistintamente, ogni conversazione ed ogni incontro, senzaminimamente distinguere tra i ruoli dei partecipi, amalgamando ogni ruolonell’ottica estensiva della responsabilità».Dopo avere sottolineato che il fumus dovrebbe sussistere con riguardoall’elemento soggettivo sia del reato di ricettazione sia del reato di riciclaggio, loScanferlini deduce che, ai fini del dolo, la «consapevolezza deve prendere formapratica, arrivando quantomeno a dare evidenza di come questa possa estendersiai coimputati», sicché «[n]on basta un richiamo generico alle conversazioni,ambigue, tra soggetti terzi».Il Tribunale di Venezia non avrebbe considerato le censure che egli avevaavanzato nella memoria depositata in sede di riesame, «le quali avevanosottolineato come di tale consapevolezza non vi fosse prova adeguata».4.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 8 e 9 dello stessocodice, con riguardo all’individuazione della competenza per territorio «in favoredella Procura presso il Tribunale di Venezia».Dopo avere premesso che, secondo la prevalente giurisprudenza della Cortedi cassazione, con riguardo al reato di riciclaggio, la competenza per territorio «siradica nel luogo in cui viene compiuto il primo atto concreto di dissimulazione otrasferimento del denaro (in questo caso del credito fiscale) illecito», cioè nelluogo «dove avviene la prima attività diretta a “ripulire” il denaro», il ricorrentededuce che, «con riguardo alla posizione Scarferlini», sarebbe «di palmareevidenza come il reato di riciclaggio si sarebbe consumato, secondol’impostazione accusatoria, nel momento in cui lo stesso, presso gli uffici del Rag.[OSCURATO:PERSONA], in Milano, avrebbe immesso i crediti nel sistema, monetizzandoli».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo delricorso di [OSCURATO:PERSONA] – entrambi attinenti alla questione dellacompetenza per territorio – possono essere esaminati congiuntamente con esitidi infondatezza.Risulta evidente, e non è neppure in discussione, la connessione tra i duereati di cui ai capi j) e k) per i quali si sta procedendo, ai sensi dell’art. 12,comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen., tenuto conto che gli stessi reati sonocontestati come commessi in concorso tra i due indagati e appaiono chiaramenteesecutivi di un medesimo disegno criminoso.Ne discende che, al fine di determinare la competenza per territorio, occorrefare applicazione della norma di cui all’art. 16 cod. proc. pen. e, quindi, avereriguardo alla competenza per il reato più grave e, in caso di pari gravità, allacompetenza per il primo reato.Ciò premesso, i reati più gravi sono quelli di riciclaggio di cui al capo j), ilprimo dei quali commesso mediante il trasferimento di una parte dei creditid’imposta inesistenti a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il secondo mediante il trasferimentodi un’altra parte dei crediti d’imposta inesistenti ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Ciò posto, il [OSCURATO:PERSONA] è consapevole dell’avviso che è stato espresso da Sez.2, n. 13008 del 31/01/2024, Vartolo (non massimata), secondo cui, in casi comequello in esame, il riciclaggio si consuma nel luogo in cui il cessionario comunicaall’Agenzia delle entrate l’accettazione della cessione.

In detta decisione si èaffermato che il luogo di commissione della condotta delittuosa di riciclaggiodeve essere individuato in quello in cui il cessionario accettante ([OSCURATO:PERSONA].p.a., con sede in Roma) ha utilizzato la postazione da remoto, comunicandoall’Agenzia delle entrate la propria accettazione; «solo a seguito di talemanifestazione di volontà, infatti, il riciclaggio si è consumato, nella prospettivaaccusatoria, nell’irrilevanza degli atti unilaterali in sé privi di efficacia giuridicavincolante ai fini dell’impiego del denaro costituente l’oggetto materiale delletruffe».Osserva, al riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] che, sotto il profilo penalistico, a fronte di uncontratto complesso trilatero, articolato in varie scansioni destinate a svolgersinello spazio virtuale, rilevi ai fini della consumazione e della determinazione dellacompetenza di cui nella specie si controverte non il perfezionamento giuridico delnegozio ma la successione di atti che sostanziano la dissimulazione dellaprovenienza delittuosa dei beni.

Infatti, la Corte di cassazione ha in più occasionichiarito, in tema di riciclaggio che, ai fini della determinazione della competenzaterritoriale, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidatea plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, doveconsiderarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente unsegmento della condotta tipica (Sez. n. 10525 del 13/02/2025, Tribunale diGenova, Rv. 287629-01; Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Brotini, Rv. 282019-01; Sez. 2, n. 29611 del 27/04/2016, Bokassa, Rv. 267511-01).Da ciò la correttezza della motivazione del Tribunale di Venezia, là dove haargomentato che il luogo in cui erano stati compiuti i primi atti della sequeladiretta alla cessione, sia a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sia ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonfosse, alla luce delle emergenze acquisite, noto.Quanto alla censura di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, anche a ritenerel’impossibilità di individuare il luogo di commissione dei più gravi reati diriciclaggio di cui al capo j), la competenza per territorio avrebbe dovuto esseredeterminata in relazione al luogo in cui erano stati commessi i meno gravi reatidi ricettazione di cui al capo k), essa si deve ritenere inammissibile pergenericità, atteso che, a fronte della contestazione di una pluralità di violazionidell’art. 648 cod. pen., commesse in esecuzione di un medesimo disegnocriminoso, il [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di indicare sia quale di esse fosse da qualificarecome la più grave sia l’atto processuale dal quale sarebbe specificamenterisultato il luogo di commissione della stessa.Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve pertanto ritenere che,con riferimento alla presente fase cautelare reale, il Tribunale di Venezia abbiacorrettamente definito la questione della competenza per territorio sulla base delcriterio residuale di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen.2.

Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.Il ricorrente lamenta, in relazione al delitto di riciclaggio di cui al capo j), cheil Tribunale di Venezia non avrebbe motivato in ordine alla contestazione circa ilruolo in concreto ricoperto dall’indagato nei trasferimenti dei crediti d’impostainesistenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Nel capo j) si ascrive al ricorrente di avere avuto, insieme con MicheleJacopo [OSCURATO:PERSONA], «la materiale disponibilità delle credenziali relative al cassettofiscale della [OSCURATO:PERSONA]», essendo quindi, sempre insieme allo [OSCURATO:PERSONA], uno dei«referenti» di tale società, assunti confutati dalla difesa, che aveva segnalatol’assenza di qualsivoglia riscontro al riguardo e in ordine ai quali il Tribunaleavrebbe nella sostanza omesso la motivazione.A fronte di ciò, il Tribunale di Venezia ha così motivato: «giova evidenziarecome mai gli sia stata contestata tale veste [di amministratore di fatto], come sievince chiaramente dai capi d’imputazione, ascrivendoglisi, invece, ladisponibilità delle credenziali indispensabili per la realizzazione del pianocriminoso» (ultime cinque righe della pag. 2 dell’ordinanza impugnata).Sennonché, come si è detto, il [OSCURATO:PERSONA], nei motivi di riesame, non si eralimitato a dedurre di non essere l’amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., maaveva specificamente contestato proprio quest’ultima circostanza, cioè che, dagliavesse avuto «la materiale disponibilità delle credenziali relative al cassettofiscale della [OSCURATO:PERSONA]» e, più in generale, un ruolo nella gestione della societàe, specificamente, nei trasferimenti dei crediti d’imposta inesistenti posti inessere dalla stessa.Ne discende che la motivazione dell’ordinanza impugnata si deve riteneremancante rispetto alla censura che era stata effettivamente prospettata dalCastoldi.3.

Posta l’identità della contestazione che è stata formulata nel capo j) neiconfronti dei due concorrenti nei reati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] JacopoScanferlini – cioè quella di essere i «referenti» di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in quanto «aventila materiale disponibilità delle credenziali relative al cassetto fiscale della PantecSrl» –, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il secondo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] si debbaritenere fondato su delle ragioni comuni anche allo [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, aisensi dell’art. 587, comma 1, cod. proc. pen., lo stesso motivo giovi anche almedesimo.4.

Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è assorbitodall ’accoglimento del secondo motivo.[OSCURATO:PERSONA] ritiene comunque opportuno segnalare al giudice del rinvio, per ilcaso in cui dovesse ravvisare il fumus del reato di riciclaggio in capo agliindagati, la necessità di tenere conto del principio, affermato dalle Sezioni unitedella Corte di cassazione con la sentenza “Massini”, secondo cui, in caso diconcorso di persone nel reato, la confisca o il sequestro finalizzato alla confisca,quando non sia possibile individuare le quote di arricchimento di ciascunconcorrente – come lo stesso Tribunale ha ritenuto nel caso di specie – devonoessere ripartiti in parti uguali tra i concorrenti (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024,Massini, Rv. 287756-01).5.

Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: a) per la parteche riguarda i reati di riciclaggio di cui al capo j), è assorbito dall’estensione alricorrente dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];b) per la parte che riguarda i reati di ricettazione di cui al capo k), non è fondato.Costituisce orientamento consolidato della Corte di cassazione quellosecondo cui, posto che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongonomisure cautelari reali al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordinealla sussistenza del fumus commissi delicti, nella stessa sede è sufficiente che ilmedesimo giudice dia atto dei dati di fatto che non permettono di escludere ictuoculi la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato (Sez. 3, n. 26007 del05/04/2019, Pucci, Rv. 276015-01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi,Rv. 266896-01; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337-01; Sez.4, n. 23944 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521-01).Il Tribunale di Venezia ha rispettato tale principio, avendo indicato almenodue conversazioni alle quali aveva partecipato anche lo [OSCURATO:PERSONA], nonchéulteriori conversazioni tra altri indagati, dal cui contenuto ha tratto il motivatoconvincimento che il ricorrente, inserito in un ben strutturato contesto in cuiciascuno apportava il proprio contributo, non potesse dirsi ignaro dellaprovenienza delittuosa dei crediti d’imposta ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tratta dimotivazione congrua avuto riguardo alla fluidità della fase, né l’interpretazione ela valutazione del contenuto delle menzionate conversazioni intercettate possonoessere sindacate in questa sede di legittimità, in mancanza di qualunque illogicitào irragionevolezza della motivazione con cui esse sono state recepite.6.

In conclusione, alla stregua di quanto sopra esposto, l’ordinanzaimpugnata deve essere annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio, al [OSCURATO:PERSONA], competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Veneziacompetente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 21/12/1987avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAlessandro [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnatavenga annullata con rinvio;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si èriportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 25/02/2026, il Tribunale di Venezia rigettava lerichieste di riesame che erano state presentate, con distinti atti, da MaurizioCastoldi e da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con ilquale il G.i.p. del Tribunale di Venezia aveva disposto:a) il sequestro preventivo, in solido tra loro, oltre che con [OSCURATO:PERSONA] econ [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 563.500,00, nella disponibilità diPantec s.r.l. o di uno dei quattro indagati, quale provento del reato di riciclaggiocontinuato in concorso di crediti fiscali inesistenti, relativi al cosiddetto “bonusfacciate”, di cui al capo j), ovvero il sequestro di altri beni per un valoreequivalente al suddetto importo;b) il sequestro preventivo dei crediti fiscali di € 6.707.578,00, illecitamenteottenuti dagli stessi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], provento del reato diricettazione continuata in concorso degli stessi crediti di cui al capo k), che sitrovassero ancora nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. o di uno dei quattro indagati.2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia,hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti, [OSCURATO:PERSONA] eMichele [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], èaffidato a tre motivi.3.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 9 e 16 cod. proc. pen. e l’incompetenza per territorio delG.i.p. del Tribunale di Venezia.Deduce che la competenza per territorio avrebbe dovuto essere determinataa norma degli artt. 8 e 16 cod. proc. pen. e non, come ritenuto dal Tribunale diVenezia – sull’assunto che «siano incerti i luoghi del primo atto connotante ladescritta condotta riciclatoria […], in particolare dove e come siano stati inseriti icrediti» (primo capoverso della pag. 2 dell’ordinanza impugnata) –, in base alcriterio residuale di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen.,.[OSCURATO:PERSONA] premette che i contestati reati di cui ai capi j) e k) sono tra loroconnessi, con la conseguenza che, a norma dell’art. 16 cod. proc. pen., lacompetenza per territorio deve essere determinata con riferimento al luogo dicommissione dei più gravi reati di riciclaggio di cui al capo j) e, in particolare, delprimo di essi, cioè il riciclaggio commesso mediante il trasferimento del creditod’imposta inesistente a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la successiva monetizzazione dellostesso credito.Ciò premesso, il ricorrente contesta anzitutto che fosse incerto il luogo diconsumazione di quest’ultimo riciclaggio, atteso che, posto che, ai fini dellaconsumazione del reato di riciclaggio, sarebbe «sufficiente il “trasferimento” delcredito fittizio e non anche la sua successiva monetizzazione», il trasferimentodel credito d’imposta a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era «avvenuto con l’inserimento delcredito nel suo cassetto fiscale e la successiva accettazione di tale inserimento»,con la conseguenza che, poiché il cassetto fiscale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è unicoe «fa capo alla sede centrale di Roma», il reato si era consumato, appunto, aRoma. Il ricorrente invoca in tal senso Sez. 2, n. 13008 del 31/01/2024, Vartolo(non massimata).In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] deduce che, posto che, nel caso di impossibilitàdi individuare il luogo di commissione del reato connesso più grave, lacompetenza per territorio spetta al giudice del luogo in cui risulta commesso, invia gradata, il reato successivamente più grave tra gli altri reati, prima diricorrere al criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen., ilTribunale di Venezia avrebbe dovuto verificare se fosse possibile stabilire il luogodi consumazione dell’altro reato di riciclaggio di cui al capo j), cioè del riciclaggiocommesso mediante il trasferimento del credito d’imposta inesistente a [OSCURATO:SOCIETA]. e, in via gradata, il luogo di consumazione dei reati di ricettazionedi cui al capo k).Quanto al riciclaggio commesso mediante il trasferimento del creditod’imposta inesistente a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esso si sarebbe consumato nel luogo incui tale società ha la sede legale, cioè in Cagliari. Il ricorrente rappresenta inproposito che il pubblico ministero: a) aveva ritenuto che i reati di riciclaggio dicui ai capi c) e d) si fossero consumati nel luogo in cui avevano sede le societàalle quali erano stati trasferiti i crediti fiscali inesistenti; b) diversamente che perPoste [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non aveva allegato l’esistenza di una strutturaterritorialmente articolata «tale da rendere difficile l’individuazione della “filiale”presso la quale sarebbe stata perfezionata la pratica concernente l’acquisto daPantec dei crediti di imposta fittizi» (così il ricorso).Inoltre, anche a voler ritenere che il luogo di consumazione di tale secondoriciclaggio fosse incerto, la competenza avrebbe dovuto essere determinata conriferimento al luogo di consumazione delle ricettazioni di cui al capo k), aventi «aoggetto le cessioni di credito operate da soggetti “clienti” del dr. Scanso in favoredi [OSCURATO:PERSONA]» (così il ricorso). Condotte, queste, in ordine alle quali sarebbe«pacifico che almeno la parte iniziale delle stesse, consistente nel “caricamento”dei crediti fittizi nel cassetto fiscale di [OSCURATO:PERSONA], sia avvenuta nello studio del dr.[OSCURATO:PERSONA], e quindi a Treviso», come risulterebbe dalle intercettazioni telefonichedel 15/02/2022 richiamate alla pag. 43 del decreto di sequestro e dalla tabellacontenente le cessioni a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riportata alla pag. 42 dello stesso decreto.3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la nullità dell’ordinanzaimpugnata, ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., «per mancanza dimotivazione in ordine alla contestata veste di “referente” di [OSCURATO:PERSONA] attribuita alCastoldi sulla quale si fonda il suo asserito coinvolgimento nelle due condotte diriciclaggio contestate al capo j».Deduce che, con riguardo a tale reato, sarebbe stato necessario dimostrareche il suo ruolo «non si è esaurito nell’intermediare le cessioni dei crediti fittizidai clienti del dr. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], ma che è anche consistito nel dare unapporto alle due operazioni con le quali la predetta società è riuscita a trasferirealcuni dei crediti acquistati a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA]».Espone che, nel capo j), gli sarebbe stato attribuito il ruolo di “referente” diPantec s.r.l., sul presupposto che egli «ave[va] la disponibilità delle credenzialirelative al cassetto fiscale della [OSCURATO:PERSONA]» (così il capo “j”), e afferma che è sutale base che la pubblica accusa aveva ritenuto che egli «fosse legato in qualchemodo alla [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, fosse consapevole anche delle cessioni dicredito operate da tale società e ne debba rispondere proprio in virtù dei suoipresunti rapporti con quest’ultima».Ciò esposto, il ricorrente rappresenta che, nei motivi di riesame, avevacontestato tale circostanza e che: a) «aveva dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] era gestita difatto da un commercialista di Milano, il dr. [OSCURATO:PERSONA], il cui nominativo noncompariva tra quello degli indagati»; b) all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avevaprodotto una dichiarazione dell’Agenzia delle entrate, in risposta a un quesito delproprio difensore, dalla quale risultava che i soggetti che erano abilitati a operaresul cassetto fiscale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano il suddetto dott. [OSCURATO:PERSONA] e la legalerappresentante della società sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con i quali dagli atti di indagine nonemergerebbe che egli avesse mai avuto alcun rapporto.Tanto esposto e rappresentato, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia che il Tribunale diVenezia, nell’attribuirgli il ruolo di “referente” di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in quanto inpossesso delle credenziali di accesso al cassetto fiscale di tale società, «avrebbedovuto indicare gli elementi indiziari dai quali sarebbe emersa la predettacircostanza», «gli elementi fattuali che consentono di riscontrare la correttezza ditale affermazione», ciò che né lo stesso Tribunale nell’ordinanza impugnata né ilG.i.p. nel decreto di sequestro avevano fatto, con la conseguente nullità dellastessa ordinanza, atteso che l’attribuzione del suddetto ruolo «è il caposaldo sulquale si fonda la contestazione nei suoi confronti del concorso nel delitto diriciclaggio».In particolare, né nel decreto di sequestro né nell’ordinanza impugnatasarebbero richiamate delle intercettazioni dalle quali risulti che egli abbia avutoun qualche ruolo nell’ambito di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. o, quanto meno, dei rapporti con chigestiva tale società.3.3. Con il terzo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 648-quater, secondo comma, cod. pen., in relazione all’art.321, comma 2, cod. proc. pen., con riguardo al sequestro preventivo anche perequivalente disposto con riferimento al reato di riciclaggio di cui al capo j).Il ricorrente contesta, sotto un primo profilo, che il Tribunale di Veneziaavrebbe omesso di motivare in ordine alla censura, che egli aveva prospettatocon i motivi di riesame, relativa alla mancanza di prova che le società cessionariedei crediti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avessero effettivamentepagato un corrispettivo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che, quindi, i soggetti attinti dalsequestro preventivo per equivalente avessero ottenuto un arricchimento chepotesse giustificare un tale sequestro, commisurato allo stesso arricchimento,con la conseguente violazione, oltre che dell’art. 648-quater cod. pen., anche delprincipio di proporzionalità. Il riferimento, che figura nel capo j), alla«monetizzazione» dei crediti fiscali sarebbe «improprio», atteso che «l’unico datocerto è che i crediti sono stati ceduti da [OSCURATO:PERSONA] ma non anche che gli stessi sonostati poi “trasformati” in denaro liquido».Sotto un secondo profilo, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il Tribunale di Venezia, nelconfermare il decreto di sequestro con il quale il G.i.p. aveva disposto, neiconfronti di ciascuno dei quattro indagati, il sequestro per equivalente dell’interoprovento dei due reati di riciclaggio, per € 563.500,00, avrebbe violato ilprincipio che è stato affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con lasentenza “Massini” (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, Massini, Rv. 287756-01),secondo cui, in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento delsingolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali, con laconseguenza che il sequestro nei suoi confronti avrebbe dovuto essere limitato alvalore di € 140.875,00. Sarebbe stato insomma necessario «suddividere in partiuguali [il] profitto e quindi la entità del valore del sequestro per equivalente».Né, contrariamente a quanto avrebbe fatto il Tribunale di Venezia, il principio cheè stato affermato con la sentenza “Massini” potrebbe essere superato«sostenendo che in concreto il valore dei beni e delle somme sequestrate alCastoldi non supera il citato importo di euro 140.875» (così il ricorso), atteso che«[t]ale aspetto riguarda […] la fase esecutiva del provvedimento cautelare, inrelazione alla quale le decisioni spettano al PM e possono essere eventualmentecontestate con le forme dell’incidente di esecuzione».4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rodontini, è affidato a due motivi.4.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia: a) in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’apparenza della motivazione in punto difumus dei reati di riciclaggio e di ricettazione, nonostante detto requisito fossestato contestato «limitatamente al profilo dell’elemento soggettivo in assenza diprova della consapevolezza della provenienza delittuosa dei crediti fiscali»; b) inrelazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e l’illogicitàdella motivazione in ordine alla sussistenza del suddetto elemento soggettivo,«specificamente in ordine alla motivazione, meramente apparente, circa lecondotte attribuite all’indagato».Premette che sarebbe incontestato che egli aveva «svolto un ruolo diintermediario consistito nel mettere in contatto l’offerta di cessione di creditifiscali da parte di soggetti che necessitavano di denaro per poter ultimare opagare i lavori iniziati con il cd. “bonus 110” con la domanda di acquisto dei detticrediti da parte di società o persone fisiche a ciò interessate, nella fattispecie ilRag. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].Posto che, secondo l’impostazione del decreto di sequestro, le intercettazionitelefoniche e ambientali avrebbero fornito la prova della sua consapevolezzadella fittizietà dei crediti fiscali «intermediati», il ricorrente espone che, con lamemoria che aveva depositato in sede di riesame, aveva argomentato come innessuna delle conversazioni intercettate egli si fosse espresso in modo dadenotare la suddetta consapevolezza. In particolare, da tutte le conversazioniagli atti, inclusa quella in cui egli «parla di “tirarsi la zappa sui piedi” a propositodell’interpello all’Agenzia delle Entrate, sarebbe risultata «solo una crescentepreoccupazione nel realizzare che il blocco del cassetto fiscale di [OSCURATO:PERSONA] potessederivare dalla natura stessa dei crediti, come poi accaduto, con inviti reiterati alloScarso a produrre la documentazione». Il che assumerebbe rilievo con riguardosia alle contestazioni di ricettazione che a quelle di riciclaggio.Tanto premesso ed esposto, il ricorrente denuncia che, nel replicare a taliargomentazioni, il Tribunale di Venezia sarebbe incorso in un «palese errorevalutativo», consistito nell’avere «este[so] allo [OSCURATO:PERSONA] il contenuto diconversazioni ambientali e telefoniche captate tra soggetti terzi rispettoall’indagato», nell’avere «attribui[to] a ciascuno dei concorrenti nel reatoconversazioni rese in contesti differenti e solo tra alcuni di essi», peraltro, «senzache questi parlino tra loro menzionando o facendo riferimento ai coindagati».Il ricorrente cita, «a mo’ di esempio», le conversazioni: tra [OSCURATO:PERSONA] eJhon Patrick, «nella quale i due parrebbero mostrare di essere consapevoli dellafalsità dei crediti» (così il ricorso); del 23/06/2022, «in cui discutevano dellaripartizione dei proventi» (così l’ordinanza impugnata); del 14/02/2022, in cuiRoberto [OSCURATO:PERSONA] parlava con [OSCURATO:PERSONA]; del 8-[OSCURATO:DATA_NASCITA], conversazioni,queste, che sarebbero «tutte estranee allo [OSCURATO:PERSONA]».Il ricorrente richiama anche l’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso lo studio delloScarso «in occasione del quale, questa volta alla presenza di Scanferliniperfettamente in linea con il ruolo di intermediario, tra i presenti si è discussodelle modalità di cessione dei crediti».Il Tribunale di Venezia si sarebbe quindi «limitato ad attribuire a tutti gliindagati, indistintamente, ogni conversazione ed ogni incontro, senzaminimamente distinguere tra i ruoli dei partecipi, amalgamando ogni ruolonell’ottica estensiva della responsabilità».Dopo avere sottolineato che il fumus dovrebbe sussistere con riguardoall’elemento soggettivo sia del reato di ricettazione sia del reato di riciclaggio, loScanferlini deduce che, ai fini del dolo, la «consapevolezza deve prendere formapratica, arrivando quantomeno a dare evidenza di come questa possa estendersiai coimputati», sicché «[n]on basta un richiamo generico alle conversazioni,ambigue, tra soggetti terzi».Il Tribunale di Venezia non avrebbe considerato le censure che egli avevaavanzato nella memoria depositata in sede di riesame, «le quali avevanosottolineato come di tale consapevolezza non vi fosse prova adeguata».4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 8 e 9 dello stessocodice, con riguardo all’individuazione della competenza per territorio «in favoredella Procura presso il Tribunale di Venezia».Dopo avere premesso che, secondo la prevalente giurisprudenza della Cortedi cassazione, con riguardo al reato di riciclaggio, la competenza per territorio «siradica nel luogo in cui viene compiuto il primo atto concreto di dissimulazione otrasferimento del denaro (in questo caso del credito fiscale) illecito», cioè nelluogo «dove avviene la prima attività diretta a “ripulire” il denaro», il ricorrentededuce che, «con riguardo alla posizione Scarferlini», sarebbe «di palmareevidenza come il reato di riciclaggio si sarebbe consumato, secondol’impostazione accusatoria, nel momento in cui lo stesso, presso gli uffici del Rag.[OSCURATO:PERSONA], in Milano, avrebbe immesso i crediti nel sistema, monetizzandoli».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo delricorso di [OSCURATO:PERSONA] – entrambi attinenti alla questione dellacompetenza per territorio – possono essere esaminati congiuntamente con esitidi infondatezza.Risulta evidente, e non è neppure in discussione, la connessione tra i duereati di cui ai capi j) e k) per i quali si sta procedendo, ai sensi dell’art. 12,comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen., tenuto conto che gli stessi reati sonocontestati come commessi in concorso tra i due indagati e appaiono chiaramenteesecutivi di un medesimo disegno criminoso.Ne discende che, al fine di determinare la competenza per territorio, occorrefare applicazione della norma di cui all’art. 16 cod. proc. pen. e, quindi, avereriguardo alla competenza per il reato più grave e, in caso di pari gravità, allacompetenza per il primo reato.Ciò premesso, i reati più gravi sono quelli di riciclaggio di cui al capo j), ilprimo dei quali commesso mediante il trasferimento di una parte dei creditid’imposta inesistenti a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il secondo mediante il trasferimentodi un’altra parte dei crediti d’imposta inesistenti ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Ciò posto, il [OSCURATO:PERSONA] è consapevole dell’avviso che è stato espresso da Sez.2, n. 13008 del 31/01/2024, Vartolo (non massimata), secondo cui, in casi comequello in esame, il riciclaggio si consuma nel luogo in cui il cessionario comunicaall’Agenzia delle entrate l’accettazione della cessione. In detta decisione si èaffermato che il luogo di commissione della condotta delittuosa di riciclaggiodeve essere individuato in quello in cui il cessionario accettante ([OSCURATO:PERSONA].p.a., con sede in Roma) ha utilizzato la postazione da remoto, comunicandoall’Agenzia delle entrate la propria accettazione; «solo a seguito di talemanifestazione di volontà, infatti, il riciclaggio si è consumato, nella prospettivaaccusatoria, nell’irrilevanza degli atti unilaterali in sé privi di efficacia giuridicavincolante ai fini dell’impiego del denaro costituente l’oggetto materiale delletruffe».Osserva, al riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] che, sotto il profilo penalistico, a fronte di uncontratto complesso trilatero, articolato in varie scansioni destinate a svolgersinello spazio virtuale, rilevi ai fini della consumazione e della determinazione dellacompetenza di cui nella specie si controverte non il perfezionamento giuridico delnegozio ma la successione di atti che sostanziano la dissimulazione dellaprovenienza delittuosa dei beni. Infatti, la Corte di cassazione ha in più occasionichiarito, in tema di riciclaggio che, ai fini della determinazione della competenzaterritoriale, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidatea plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, doveconsiderarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente unsegmento della condotta tipica (Sez. n. 10525 del 13/02/2025, Tribunale diGenova, Rv. 287629-01; Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Brotini, Rv. 282019-01; Sez. 2, n. 29611 del 27/04/2016, Bokassa, Rv. 267511-01).Da ciò la correttezza della motivazione del Tribunale di Venezia, là dove haargomentato che il luogo in cui erano stati compiuti i primi atti della sequeladiretta alla cessione, sia a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sia ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonfosse, alla luce delle emergenze acquisite, noto.Quanto alla censura di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, anche a ritenerel’impossibilità di individuare il luogo di commissione dei più gravi reati diriciclaggio di cui al capo j), la competenza per territorio avrebbe dovuto esseredeterminata in relazione al luogo in cui erano stati commessi i meno gravi reatidi ricettazione di cui al capo k), essa si deve ritenere inammissibile pergenericità, atteso che, a fronte della contestazione di una pluralità di violazionidell’art. 648 cod. pen., commesse in esecuzione di un medesimo disegnocriminoso, il [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di indicare sia quale di esse fosse da qualificarecome la più grave sia l’atto processuale dal quale sarebbe specificamenterisultato il luogo di commissione della stessa.Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve pertanto ritenere che,con riferimento alla presente fase cautelare reale, il Tribunale di Venezia abbiacorrettamente definito la questione della competenza per territorio sulla base delcriterio residuale di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen.2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.Il ricorrente lamenta, in relazione al delitto di riciclaggio di cui al capo j), cheil Tribunale di Venezia non avrebbe motivato in ordine alla contestazione circa ilruolo in concreto ricoperto dall’indagato nei trasferimenti dei crediti d’impostainesistenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Nel capo j) si ascrive al ricorrente di avere avuto, insieme con MicheleJacopo [OSCURATO:PERSONA], «la materiale disponibilità delle credenziali relative al cassettofiscale della [OSCURATO:PERSONA]», essendo quindi, sempre insieme allo [OSCURATO:PERSONA], uno dei«referenti» di tale società, assunti confutati dalla difesa, che aveva segnalatol’assenza di qualsivoglia riscontro al riguardo e in ordine ai quali il Tribunaleavrebbe nella sostanza omesso la motivazione.A fronte di ciò, il Tribunale di Venezia ha così motivato: «giova evidenziarecome mai gli sia stata contestata tale veste [di amministratore di fatto], come sievince chiaramente dai capi d’imputazione, ascrivendoglisi, invece, ladisponibilità delle credenziali indispensabili per la realizzazione del pianocriminoso» (ultime cinque righe della pag. 2 dell’ordinanza impugnata).Sennonché, come si è detto, il [OSCURATO:PERSONA], nei motivi di riesame, non si eralimitato a dedurre di non essere l’amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., maaveva specificamente contestato proprio quest’ultima circostanza, cioè che, dagliavesse avuto «la materiale disponibilità delle credenziali relative al cassettofiscale della [OSCURATO:PERSONA]» e, più in generale, un ruolo nella gestione della societàe, specificamente, nei trasferimenti dei crediti d’imposta inesistenti posti inessere dalla stessa.Ne discende che la motivazione dell’ordinanza impugnata si deve riteneremancante rispetto alla censura che era stata effettivamente prospettata dalCastoldi.3. Posta l’identità della contestazione che è stata formulata nel capo j) neiconfronti dei due concorrenti nei reati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] JacopoScanferlini – cioè quella di essere i «referenti» di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in quanto «aventila materiale disponibilità delle credenziali relative al cassetto fiscale della PantecSrl» –, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il secondo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] si debbaritenere fondato su delle ragioni comuni anche allo [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, aisensi dell’art. 587, comma 1, cod. proc. pen., lo stesso motivo giovi anche almedesimo.4. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è assorbitodall ’accoglimento del secondo motivo.[OSCURATO:PERSONA] ritiene comunque opportuno segnalare al giudice del rinvio, per ilcaso in cui dovesse ravvisare il fumus del reato di riciclaggio in capo agliindagati, la necessità di tenere conto del principio, affermato dalle Sezioni unitedella Corte di cassazione con la sentenza “Massini”, secondo cui, in caso diconcorso di persone nel reato, la confisca o il sequestro finalizzato alla confisca,quando non sia possibile individuare le quote di arricchimento di ciascunconcorrente – come lo stesso Tribunale ha ritenuto nel caso di specie – devonoessere ripartiti in parti uguali tra i concorrenti (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024,Massini, Rv. 287756-01).5. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: a) per la parteche riguarda i reati di riciclaggio di cui al capo j), è assorbito dall’estensione alricorrente dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];b) per la parte che riguarda i reati di ricettazione di cui al capo k), non è fondato.Costituisce orientamento consolidato della Corte di cassazione quellosecondo cui, posto che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongonomisure cautelari reali al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordinealla sussistenza del fumus commissi delicti, nella stessa sede è sufficiente che ilmedesimo giudice dia atto dei dati di fatto che non permettono di escludere ictuoculi la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato (Sez. 3, n. 26007 del05/04/2019, Pucci, Rv. 276015-01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi,Rv. 266896-01; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337-01; Sez.4, n. 23944 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521-01).Il Tribunale di Venezia ha rispettato tale principio, avendo indicato almenodue conversazioni alle quali aveva partecipato anche lo [OSCURATO:PERSONA], nonchéulteriori conversazioni tra altri indagati, dal cui contenuto ha tratto il motivatoconvincimento che il ricorrente, inserito in un ben strutturato contesto in cuiciascuno apportava il proprio contributo, non potesse dirsi ignaro dellaprovenienza delittuosa dei crediti d’imposta ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tratta dimotivazione congrua avuto riguardo alla fluidità della fase, né l’interpretazione ela valutazione del contenuto delle menzionate conversazioni intercettate possonoessere sindacate in questa sede di legittimità, in mancanza di qualunque illogicitào irragionevolezza della motivazione con cui esse sono state recepite.6. In conclusione, alla stregua di quanto sopra esposto, l’ordinanzaimpugnata deve essere annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio, al [OSCURATO:PERSONA], competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Veneziacompetente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 26344/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris