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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34687/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale assumendosi che nessuna condotta idonea ad integrare detta fattispecie sarebbe stata commessa risulta generico e riproduttivo di identica censura confutata con corretta analisi in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha evidenziato nei minimi dettagli le caratteristiche della volontaria fuga ed il conseguente pericolo causato ai pedoni e agli automobilisti; che, infatti, la stessa si protraeva protrattasi per un considerevole lasso di tempo, per le vie cittadine e contromano anche nelle vicinanze di scuole dell'infanzia ed elementari; rilevato che manifestamente infondato e generico risulta il motivo con cui si critica la parte della decisione che, conformemente alla valutazione del primo giudice, ha ritenuto congrua la pena in concreto quantificata per la determinante assenza di elementi positivi e la non positiva personalità del ricorrente desumibile dalle numerose pagine di precedenti penali di ogni genere del casellario giudiziario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale assumendosi che nessuna condotta idonea ad integrare detta fattispecie sarebbe stata commessa risulta generico e riproduttivo di identica censura confutata con corretta analisi in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha evidenziato nei minimi dettagli le caratteristiche della volontaria fuga ed il conseguente pericolo causato ai pedoni e agli automobilisti; che, infatti, la stessa si protraeva protrattasi per un considerevole lasso di tempo, per le vie cittadine e contromano anche nelle vicinanze di scuole dell'infanzia ed elementari; rilevato che manifestamente infondato e generico risulta il motivo con cui si critica la parte della decisione che, conformemente alla valutazione del primo giudice, ha ritenuto congrua la pena in concreto quantificata per la determinante assenza di elementi positivi e la non positiva personalità del ricorrente desumibile dalle numerose pagine di precedenti penali di ogni genere del casellario giudiziario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 34687/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris