CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38074/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] xu è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda risultano inappellabili, e il ricorso è stato trasmesso a questa Corte di Cassazione, per il principio della conservazione dell'impugnazione (art. 568, quinto comma, cod. proc. pen.). La particolare tenuità del fatto non risulta chiesta al Tribunale. Inoltre, il ricorso risulta oltremodo generico non specifica le ragioni di fatto e di diritto per la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2