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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 41372/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/5/2020 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità di entrambi i ricorsi; uditi per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udita per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 maggio 2020 la Corte d'appello di Messina ha respinto le impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 1 febbraio 2019 del Tribunale di Messina, con la quale Nucita era stato condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 2 d.lgs. 74/2000 (capo A, commesso quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), 4 d.lgs. 74/2000 (capo B, commesso quale titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]), e 8 d.lgs. 74/2000 (commesso quale amministratore di fatto della A.S.D.

Serautos), e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e nove mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 (capo D).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a nove motivi.

2.1. In primo luogo, ha lamentato la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000, a causa del riconoscimento della continuazione interna in relazione al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo c), in quanto nella contestazione di tale reato era stato indicato l'art. 81 cod. pen. e il compimento di più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in tempi diversi (in relazione alla emissione di più fatture nel corso del medesimo anno) e nella sentenza di primo grado non era stata esclusa la continuazione interna tra le plurime condotte contestate; ciò determinerebbe, ad avviso del ricorrente, la errata applicazione dell'art. 8 d.lgs. 74/2000, che al secondo comma stabilisce espressamente che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

L'indebita applicazione di un aumento di pena per tale continuazione interna era stata evidenziata con il secondo motivo d'appello, ma la Corte territoriale non aveva modificato la sentenza impugnata su tale punto, in considerazione della congruità dell'aumento di pena stabilito per tale reato, pari a 6 mesi di reclusione, benché privo di proporzionalità rispetto a quello applicato per la continuazione con il reato di cui al capo b), pari a 2 mesi di reclusione.

2.2. In secondo luogo, ha lamentato l'errata applicazione degli artt. 521, 522 e 604 cod. proc. pen., 81 cpv. cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000, sempre a proposito del mancato rilievo della indebita contestazione di più condotte del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo c), in quanto se, come esposto nella motivazione della sentenza impugnata, non era stata ravvisata una pluralità di reati realizzati in esecuzione del medesimo disegno criminoso, come contestato, il fatto era risultato diverso da come contestato e quindi gli atti avrebbero dovuto essere restituiti al pubblico ministero, ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., con la conseguente sussistenza della violazione di tali disposizioni di legge processuale.

2.3. Con il terzo motivo ha denunciato l'errata applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., 17 d.lgs. 74/2000 e 129 cod. proc. pen., a causa del mancato rilievo della estinzione per prescrizione delle condotte relative alle prime sessantasei fatture indicate al capo c), e cioè quelle emesse tra il 15 marzo 2011 e il 15 settembre 2011, in quanto a tali condotte, da considerare singolarmente come episodi criminosi autonomi, doveva essere applicato il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi, essendo dette fatture state emesse anteriormente alla modifica apportata all'art. 17 d.lgs. 74/2000 dalla

I. 148/2011, che ha previsto l'aumento di un terzo dei termini di prescrizione per i reati contemplati dagli articoli da 2 a 10 del d.lgs. 74/2000.

2.4. Con il quarto motivo ha lamentato l'errata applicazione dell'art. 4 d.lgs. 74/2000 e dell'art. 530 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla propria mancata assoluzione dal reato di cui al capo b), quanto all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto l'imposta non versata, secondo la contestazione, ammontava a euro 75.850,00, inferiore alla soglia di punibilità prevista dall'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 74/2000, come modificato dal d.lgs. 158/2015, con la conseguenza che il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto dall'evasione dell'imposta sul valore aggiunto perché il fatto non sussiste, con la conseguenza che la mancata pronunzia di tale proscioglimento determinerebbe l'errata applicazione di dette disposizioni di legge penale e processuale.

2.5. Con il quinto motivo ha lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita da una perizia contabile volta ad accertare l'effettivo ammontare dell'imposta evasa, ai fini della configurabilità del reato di dichiarazione infedele di cui al capo b), in quanto l'evasione oggetto della contestazione era pari a euro 152.814,00, di poco superiore alla soglia di punibilità di euro 150.000,00, il cui esatto ammontare avrebbe dovuto dunque essere esattamente verificato mediante l'accertamento tecnico richiesto e non disposto dalla Corte d'appello.

2.6. Con il sesto motivo ha lamentato l'errata applicazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla esclusione della applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. in relazione al reato di cui al capo b), nonostante la modesta entità del superamento della soglia di punibilità, pari a meno del 2%, essendo stata contestata una evasione dell'imposta sui redditi di euro 152.814,00 a fronte della ricordata soglia di punibilità di euro 150.000,00, richiamando sul punto la sentenza n. 12906 del 2020, nella quale è stata ritenuta applicabile detta causa di non punibilità per una evasione di imposta superiore del 4% alla soglia di punibilità, ed evidenziando di aver riportato una sola condanna per una contravvenzione urbanistica e che gli altri reati ascrittigli, quelli di cui ai capi a) et c), erano stati commessi nello stesso periodo d'imposta ed erano stati ritenuti legati dal medesimo disegno criminoso.

2.7. Con il settimo motivo ha prospettato un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della veste di amministratore di fatto della A.S.D.

Serautos, sulla base della quale era stata affermata la sua responsabilità in relazione al reato di cui al capo c), risultando illogica l'affermazione della estraneità della madre del ricorrente alla amministrazione della associazione fondata sulla sua età (di 70 anni all'epoca dei fatti) e sulla circostanza che la stessa risiedeva in campagna, nonché errato il rilievo attribuito alle circostanze che il ricorrente aveva sottoscritto il processo verbale di constatazione e il verbale di sequestro preventivo qualificandosi come amministratore, avendolo fatto sempre come delegato della madre.

2.8. Con l'ottavo motivo ha prospettato una ulteriore violazione di disposizioni di legge penale e un altro vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo c), in quanto la A.S.D.

Serautos, ritenuta emittente di fatture per operazioni inesistenti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a fine di evasione, aveva dichiarato di accedere al regime fiscale agevolato introdotto dalla

I. n. 398 del 1991 previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dotate di particolari requisiti, che possedeva e che aveva comunicato alla Agenzia delle Entrate e che la esonerava dalla tenuta delle scritture contabili e prevedeva l'applicazione ai proventi del coefficiente di reddività fisso del 3%, cosicché il mancato rinvenimento della documentazione relativa alla attività svolta, da cui era stata dedotta l'inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture emesse, era da ricondurre a tale regime fiscale di favore.

2.9. Infine, con il nono motivo ha lamentato un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della propria responsabilità anche in relazione al reato di cui al capo a), conseguente alla condotta di cui al capo c), da cui dipendeva anche la configurabilità del delitto di dichiarazione fraudolenta contestato sub a), che presuppone l'inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali della [OSCURATO:PERSONA], da ritenere, invece, effettive.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi.

3.1. In primo luogo, ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art. 8 d.lgs. 74/2000 e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla mancata illustrazione delle ragioni che avrebbero indotto il ricorrente a realizzare il meccanismo fraudolento contestato, consistente, secondo quanto ritenuto nelle sentenze di merito, nell'acquistare i materiali necessari per la propria attività di officina meccanica, nel far emettere dai fornitori le relative fatture, che provvedeva a pagare, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che provvedeva a pagare con assegni i fornitori del [OSCURATO:PERSONA], il quale pressoché contestualmente provvedeva a restituire in contanti alla Phoenix le somme portate da tali assegni, in modo da consentire a tale società di detrarre dai propri ricavi costi che in realtà non aveva mai sostenuto.

Nelle sentenze di merito, pur essendo stato descritto il meccanismo fraudolento contestato, non era stato indicato quale sarebbe stato il vantaggio che il [OSCURATO:PERSONA] ne avrebbe tratto, posto che questi aveva pagato con denaro proprio la fornitura dei materiali necessari per lo svolgimento della sua attività di officina meccanica (svolta "in nero"), in quanto l'affermazione secondo cui ciò avrebbe consentito al [OSCURATO:PERSONA] di svolgere la propria attività sfuggendo ai controlli del fisco si poneva in contrasto con il fatto, evidenziato nella stessa sentenza impugnata, che il ricorrente aveva disposto bonifici ed eseguito pagamenti con metodi facilmente rintracciabili, tanto che l'indagine a suo carico aveva avuto origine da una segnalazione dell'ufficio postale presso il quale versava e cambiava gli assegni; egli, inoltre, non aveva ricevuto alcun compenso dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per l'attività artificiosa addebitagli, in quanto gli importi prelevati in contanti (per restituirli al Nucita secondo l'ipotesi d'accusa) corrispondevano perfettamente a quelli degli assegni emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] e versati in banca.

3.2. In secondo luogo, ha lamentato, sempre ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'errata applicazione degli artt. 131 bis e 62 bis cod. pen. e un vizio della motivazione, nelle parti relative al mancato riconoscimento della esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di richieste espresse da parte della difesa in entrambi i gradi di giudizio, in quanto in ordine alla particolare tenuità del fatto la Corte d'appello si era limitata a un generico riferimento a tutti gli imputati e a tutti i fatti contestati, omettendo di considerare adeguatamente che il meccanismo artificioso contestato si riferiva solamente a un numero limitato di assegni, dunque a una attività minima, che consentiva di escludere la punibilità per la particolare tenuità dei fatti e avrebbe, comunque, proprio in considerazione della sua modesta entità e della assenza di qualsiasi profitto per il ricorrente, consentito di riconoscergli le circostanze attenuanti generiche, il cui diniego risultava, dunque, giustificato dalla Corte d'appello con motivazione insufficiente e illogica.[OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], peraltro pressoché riproduttivo dell'atto d'appello, adeguatamente considerato e motivatamente disatteso dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato.

2.1. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata l'errata applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000, perché sarebbero stati indebitamente disposti aumenti di pena per la continuazione interna tra le condotte di cui al capo c), che riguarda l'emissione di plurime fatture per operazioni inesistenti nel corso dell'anno d'imposta 2011 da parte del Nucita, quale amministratore di fatto della A.S.D.

Serautos nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., al fine di consentire a quest'ultima evasioni d'imposta, è manifestamente infondato, in quanto nessun aumento di pena è, in realtà, stato disposto per tale continuazione, come correttamente evidenziato dalla Corte d'appello, che ha sottolineato al riguardo che per tale reato, ritenuto commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso di quello più grave di cui al capo a), è stato disposto un unico aumento di pena, pari a sei mesi di reclusione, giudicato congruo in relazione alla gravità delle condotte costituenti tale unico reato: ne consegue l'evidente insussistenza della errata applicazione di quanto previsto dalle disposizioni denunciate, non essendo affatto stata ravvisata una pluralità di reati conseguente alla emissione di più fatture per operazioni inesistenti nel medesimo anno di imposta (che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. 74/2000, si considera un solo reato), ma un unico reato, ritenuto realizzato in esecuzione del medesimo disegno criminoso degli altri reati commessi dal ricorrente, in relazione al quale, tenendo conto del numero delle fatture emesse nel corso del medesimo anno d'imposta, è stato disposto un unico aumento di pena, di sei mesi di reclusione, giudicato congruo dai giudici di merito in relazione a un unico reato, tenendo conto della gravità dello stesso.

Non vi è stata, dunque, alcuna errata considerazione della condotta di emissione di più fatture relative a operazioni inesistenti nel corso del medesimo anno d'imposta, che è correttamente stata considerata come un unico reato, disponendo un unico aumento di pena per la continuazione con il più grave reato di cui al capo a), giudicato congruo in considerazione delle modalità del fatto e del numero di fatture emesse, queste ultime considerate non come una pluralità di reati ma in quanto incidenti sulla gravità della condotta, cosicché i rilievi sollevati sul punto dal ricorrente risultano manifestamente infondati.2.2.

Il secondo motivo, che è collegato a quello precedente, concernendo la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza in relazione alla esclusione della continuazione tra le condotte di cui al capo c), è manifestamente infondato.

La responsabilità del ricorrente è stata, infatti, affermata per la emissione delle numerose fatture per operazioni inesistenti contestate al capo c), considerate, come evidenziato, integranti un unico reato, per il quale è stato applicato un unico aumento di pena su quella stabilita per il più grave reato di cui al capo a).

Il fatto che nella contestazione fosse stato indicato anche l'art. 81 cpv. cod. pen. e che nella qualificazione del fatto lo stesso sia stato considerato come integrante un unico reato, senza dunque applicare alcun aumento di pena per la continuazione interna, non determina alcun mutamento tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, che è rimasto il medesimo, e cioè l'emissione di più fatture per operazioni inesistenti nel corso del medesimo anno di imposta, non incidendo al riguardo la, corretta, esclusione della continuazione interna, impropriamente contestata.

2.3. Il terzo motivo, relativo al mancato rilievo della estinzione per prescrizione delle condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti commesse anteriormente al 15 settembre 2011, allorquando, cioè, a esse era applicabile il previgente e più favorevole termine di prescrizione massimo di sette anni e sei mesi, è manifestamente infondato.

Va premesso che secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, che il Collegio condivide e ribadisce, il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, in considerazione della ricordata unitarietà del reato (sottolineata dallo stesso ricorrente nel primo motivo di ricorso), non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (Sez. 3, n. 6264 del 14/01/2010, Ventura, Rv. 246193; Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, D'Ippoliti, Rv. 254759; Sez. 3, n. 25816 del 21/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267664; Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865).

Nel caso in esame l'ultima delle fatture indicate nella imputazione è stata emessa in data 8/12/2011, cosicché, anche volendo applicare il previgente e più favorevole termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi (per essere parte delle condotte state realizzate anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina della prescrizione di alcuni reati tributari di cui all'art. 17, comma 1 bis, d.lgs. 74/2000), che sarebbe scaduto in data 8/6/2019, e aggiungendo a esso 366 giorni di sospensione di tale termine per rinvii richiesti dai difensori degli imputati, dal 12/6/2017 al 1/12/2017 (pari a 172 giorni, per adesione dei difensori alla astensione dalla attività d'udienza), dal 9/11/2018 al 1/2/2019 (pari a 84 giorni, per richiesta della difesa), dal 22/1/2020 al 11/3/2020 (pari a 49 giorni, per impedimento del difensore), dal 11/3/2020 al 11/5/2020 (pari a 61 giorni, ex art. 83 d.l. 18/2020), il termine di prescrizione della condotta contestata sub c) è scaduto in data 8/6/2020, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con la conseguente evidente infondatezza delle doglianze del ricorrente in ordine al mancato rilievo della estinzione per prescrizione di parte di dette condotte, in quanto al momento della pronuncia della sentenza impugnata tale termine non era interamente decorso.

2.4. Il quarto motivo, relativo all'omesso rilievo del mancato superamento della soglia di punibilità prevista per l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, è manifestamente infondato, non emergendo, dalla non contestata narrativa di entrambe le sentenze di merito, che l'imputato sia stato condannato anche per l'evasione di tale imposta, ma solo di quella sui redditi, cosicché correttamente è stata affermata la sua responsabilità anche in relazione al reato di cui al capo b), che riguarda anche l'evasione delle imposte sui redditi, posto che ai fini dell'integrazione del reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 4 d.lgs. 74/000 è sufficiente la strumentalità della condotta alla evasione di una delle due imposte, cioè quella sui redditi e quella sul valore aggiunto, cosicché il mancato raggiungimento della soglia di punibilità per una delle due imposte non ne esclude la configurabilità, quando, come nel caso in esame, la soglia di punibilità sia pacificamente stata superata per l'altra e non sia stata affermata la responsabilità anche per l'imposta la cui evasione sia inferiore alla soglia di rilevanza (come chiaramente indicato dalla Corte d'appello nel disattendere l'identico motivo di impugnazione), non essendo neppure necessaria una esplicita pronuncia di proscioglimento sul punto, alla luce della unitarietà della contestazione.

2.5. Il quinto motivo, relativo all'omessa assunzione di una prova decisiva, costituita da una perizia contabile volta ad accertare l'effettivo ammontare dell'imposta sui redditi evasa, è inammissibile, in quanto la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove la disposizione citata, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936).Peraltro, il ricorrente ha anche omesso di illustrare l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello, tali da determinare un esito diverso del giudizio (cfr. Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, PR., Rv. 261799; conf.

Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Gianpà e altri, Rv. 271163; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577), con la conseguente mancanza nella censura della necessaria specificità, sia intrinseca sia estrinseca.

Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza anche di tale motivo.

2.6. Il sesto motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. al reato di cui al capo b), è manifestamente infondato.

Benché sia stato affermato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis cod. pen., può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, purché non espressivi di una tendenza o inclinazione al crimine (Sez. 5, n. 30434 del 13/07/2020, Innocenti, Rv. 279748), occorre comunque valutare l'incidenza della realizzazione di più reati, sia pure avvinti dal vincolo della continuazione, in tutti gli aspetti, quali la gravità del reato, la capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi o perseguiti dal reo e le motivazioni - anche indirette - sottese alla condotta.

Nel caso in esame la Corte d'appello, nel disattendere l'analogo motivo di impugnazione, ha sottolineato, per escludere l'applicabilità di detta causa di esclusione della punibilità, la sistematicità delle condotte e la particolare intensità del dolo dimostrata dagli imputati.

L'applicabilità di detta causa di non punibilità non è stata, dunque, esclusa solamente per la realizzazione di più reati (che, peraltro, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, esclude l'applicabilità di tale istituto nel caso in cui l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole o reati aventi a oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, anche quando non vi sia stato un pregresso accertamento in sede giudiziaria dell'abitualità, ma anche con riferimento a condotte prese in considerazione nell'ambito di un medesimo procedimento e, quindi, anche con riferimento ai reati avvinti dal vincolo della continuazione, apparendo questi espressione di un "comportamento abituale", di una "devianza non occasionale", ostativa al riconoscimento del beneficio in quanto priva di quel carattere di trascurabile offensività che, invece, deve 9 L (1 et; caratterizzare "il fatto", ove lo si voglia sussumere nel paradigma normativo di cui al citato art. 131 bis, v.

Sez. 6, n. 3353 del 13/12/2017, dep. 2018, Lesmo e altro, Rv. 272123-01, nonché Sez. 3, n. 19159 del 29/3/2018, Fusaro, Rv. 273198; Sez. 6, n. 18192 del 20/3/2019, Franchi, Rv. 275955; Sez. 2, n. 41453 del 16/5/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274237; Sez. 4, n. 44896, del 25/9/2018, Abramo, Rv. 274270), bensì in considerazione della loro gravità, desunta dalle modalità della condotta e dal danno arrecato al fisco, e dal fatto che i reati sono stati ritenuti espressivi, per la organizzazione che presuppone la loro commissione, di una spiccata inclinazione a delinquere.

Si tratta di motivazione idonea e coerente con il dato normativo e la ratio dell'istituto, essendo state evidenziate, oltre alla pluralità delle condotte, che per quanto relative al medesimo anno di imposta si sono più volte ripetute nel corso di tale periodo (essendo tra l'altro state emesse ben 93 fatture per operazioni inesistenti, come indicato in relazione ai capi A et B), la loro gravità e gli elementi indicativi della non occasionalità delle condotte stesse, stante la necessaria esistenza di una organizzazione strutturata al fine di realizzare i reati a fini di evasione, con la conseguente evidente infondatezza delle, peraltro generiche, censure sollevate dal ricorrente sul punto, in quanto volte a sollecitare una rivalutazione di aspetti di merito adeguatamente considerati sia dal Tribunale sia dalla Corte d'appello.

2.7. Il settimo motivo, mediante il quale è stato prospettato un vizio della motivazione nella parte relativa alla affermazione della veste del ricorrente di amministratore di fatto della A.S.D.

Serautos, è inammissibile, essendo volto a conseguire una non consentita rivalutazione degli elementi di fatto disponibili allo scopo di giungere a una loro lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che non è manifestamente illogica, in ordine al punto della veste del ricorrente di amministratore di fatto di tale associazione sportiva dilettantistica.

La Corte d'appello ha ribadito la configurabilità di tale veste in capo al ricorrente sottolineando sia la inverosimiglianza del fatto che fosse la madre del Nucita a occuparsi della amministrazione dell'ente (per la sua età e per il fatto di vivere isolata in campagna), sia gli elementi indicativi dello svolgimento del ruolo di amministratore da parte del ricorrente (costituiti dal possesso della delega della madre, in forza della quale aveva sottoscritto i verbali di constatazione e sequestro qualificandosi come amministratore), anche alla luce della funzione di fatto svolta da tale ente (di cosiddetta "cartiera", ossia strumento utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per ridurre i propri redditi attraverso l'indicazione di costi derivanti dalle fatture relative a operazioni inesistenti emesse proprio dalla A.S.D.

Serautos): si tratta di considerazioni non manifestamente illogiche, in quanto fondate su consolidate massime di comune esperienza (tra cui quella relativa alla necessaria prossimità tra il luogo di residenza e quello di svolgimento di una piccola attività d'impresa e la valenza dimostrativa della presenza dell'imputato nei luoghi di svolgimento di tale attività), che il ricorrente ha censurato esclusivamente sul piano della lettura e della valutazione degli elementi di prova, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità.

2.8. L'ottavo motivo, e con esso il nono motivo che è collegato, sono manifestamente infondati, essendo volti, in realtà, a sollecitare una rivisitazione degli elementi di fatto sulla base dei quali le operazioni commerciali sottostanti le fatture emesse dalla A.S.D.

Serautos, di cui il ricorrente era amministratore di fatto, sono state ritenute inesistenti ed è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per poter ritenere applicabile il regime fiscale agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla

I. 398/91.

Al riguardo la Corte d'appello ha evidenziato che le fatture emesse da tale associazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] riguardano noleggi di automobili, dunque una attività di natura commerciale che non rientra tra le finalità di una associazione sportiva dilettantistica (di cui, quindi, avrebbe dovuto essere formata e custodita la relativa documentazione contabile e fiscale); che tale associazione non aveva la disponibilità di automobili, né in proprietà né in godimento; che non vi erano elementi dimostrativi dello svolgimento della attività di pilota sportivo da parte di [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente (quali apporti economici provenienti da sponsorizzazioni o prove dei costi sostenuti per tale attività o della iscrizione a competizioni sportive); che non era stato dimostrato l'assolvimento degli adempimenti ai quali consegue la possibilità di beneficiare del regime fiscale agevolato di cui alla

I. 398/91 (costituiti dalla dichiarazione di adesione a tale regime, dalla comunicazione alla SIAE e all'Agenzia delle Entrate); che vi erano plurimi elementi indiziari dimostrativi della falsità delle operazioni commerciali sottostanti le fatture emesse dalla Serautos (tra cui i prelievi di somme di denaro immediatamente successivi al pagamento di tali fatture).

Di tali rilievi, del tutto idonei a giustificare l'affermazione di responsabilità, in quanto sono con essi state evidenziate circostanze univocamente dimostrative della falsità delle operazioni sottostanti le fatture emesse dalla Serautos, oltre che ostative alla applicazione del regime fiscale di favore invocato dal ricorrente, quest'ultimo ha proposto una riconsiderazione fondata su una rilettura e una rivisitazione degli elementi di prova, sia quanto alla sussistenza dei presupposti per poter beneficiare del suddetto regime fiscale agevolato (peraltro non applicabile ai noleggi di autoveicoli oggetto delle fatture, con la conseguente evidente mancanza di pertinenza della prospettazione del ricorrente), sia quanto alla effettività delle operazioni economiche sottostanti dette fatture, non 11 A t; consentita, in presenza di motivazione idonea e non manifestamente illogica, in sede di legittimità.

2.9. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, essendo manifestamente infondati tutti i motivi ai quali è stato affidato.

3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarato responsabile del solo reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000, di cui al capo d), è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, mediante il quale sono state denunciate violazioni di disposizioni di legge penale e vizi della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della configurabilità del concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, è manifestamente infondato, in quanto il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, quando cioè l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e tuttavia non vi sia corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura o altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione o il beneficiario della stessa, in quanto anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Sez. 3, n. 24307 del 19/01/2017, Cortella, Rv. 269986).

Al fine della integrazione del reato sono dunque sufficienti la consapevolezza della fittizietà di quanto indicato nella fattura e la volontà di consentire a terzi l'evasione, posto che la disposizione non richiede anche un fine di profitto del soggetto emittente le fatture (o che abbia, come nel caso di specie, concorso nella loro emissione), che peraltro nella specie è consistito, per il [OSCURATO:PERSONA], nella possibilità di continuare a svolgere la propria attività di officina meccanica pur essendo cancellato dal registro delle imprese, facendo emettere dai propri fornitori le fatture nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue la manifesta infondatezza dei rilievi sollevati dal ricorrente in ordine alla mancata dimostrazione del profitto che egli avrebbe tratto dal meccanismo fraudolento cui partecipò (consistito nel far emettere ai propri fornitori le fatture per le merci e i prodotti necessari per la sua attività di officina meccanica svolta "in nero" nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e nel restituire a quest'ultima le somme oggetto degli apparenti pagamenti dalla stessa eseguiti in favore di tali fornitori, allo scopo di consentire a tale società di precostituirsi la prova di costi non realmente sostenuti da dedurre dai propri ricavi), non essendo necessario anche tale elemento per poter ritenere configurabile il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 contestatogli, di cui i giudici di merito hanno adeguatamente e logicamente indicato gli elementi di prova, sottolineando gli esiti degli accertamenti della Guardia di Finanza e quanto riferito dai testimoni escussi (circa la prosecuzione da parte del ricorrente della attività di officina meccanica anche dopo la apparente cessazione della stessa e la cancellazione della relativa partita iva) e quanto emerso dagli accertamenti bancari (a proposito del prelevamento, contestuale o di poco successivo, di somme di ammontare corrispondente a quelle degli assegni versati immediatamente prima ed emessi dalla [OSCURATO:PERSONA]).

3.2. Il secondo motivo, relativo al diniego del riconoscimento della applicabilità della causa di esclusione delle punibilità per la particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

Per quanto riguarda l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui l'art. 131 bis cod. pen. va rilevato che tale disposizione è applicabile ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni e dunque non è applicabile al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 addebitato al ricorrente, punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, superiore a detto limite.

Le circostanze attenuanti generiche, in relazione al cui diniego la doglianza formulata dal ricorrente risulta del tutto generica, non essendo stati indicati elementi tralasciati o erroneamente considerati che avrebbero potuto determinarne il riconoscimento, le stesse non sono state riconosciute in considerazione della mancanza di elementi di positiva considerazione e della gravità dei fatti, caratterizzati da una particolare insidiosità della condotta, consistita nel realizzare un impianto contabile e documentale idoneo a consentire sia al [OSCURATO:PERSONA] sia al Nucita di frodare sistematicamente il Fisco ed eludere i propri obblighi tributari: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati gli elementi che connotano di gravità la condotta e che sono stati giudicati assorbenti nella valutazione compiuta su tale aspetto dai giudici di merito, non sindacabile sul piano valutativo in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142).

3.3. Ne consegue, in definitiva, l'inammissibilità anche del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a causa della genericità e della manifesta infondatezza di tutti i motivi cui è stato affidato.

4. L'inammissibilità originaria dei ricorsi esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'one

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/5/2020 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità di entrambi i ricorsi; uditi per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udita per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 maggio 2020 la Corte d'appello di Messina ha respinto le impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 1 febbraio 2019 del Tribunale di Messina, con la quale Nucita era stato condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 2 d.lgs. 74/2000 (capo A, commesso quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), 4 d.lgs. 74/2000 (capo B, commesso quale titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]), e 8 d.lgs. 74/2000 (commesso quale amministratore di fatto della A.S.D. Serautos), e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e nove mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 (capo D). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a nove motivi. 2.1. In primo luogo, ha lamentato la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000, a causa del riconoscimento della continuazione interna in relazione al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo c), in quanto nella contestazione di tale reato era stato indicato l'art. 81 cod. pen. e il compimento di più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in tempi diversi (in relazione alla emissione di più fatture nel corso del medesimo anno) e nella sentenza di primo grado non era stata esclusa la continuazione interna tra le plurime condotte contestate; ciò determinerebbe, ad avviso del ricorrente, la errata applicazione dell'art. 8 d.lgs. 74/2000, che al secondo comma stabilisce espressamente che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. L'indebita applicazione di un aumento di pena per tale continuazione interna era stata evidenziata con il secondo motivo d'appello, ma la Corte territoriale non aveva modificato la sentenza impugnata su tale punto, in considerazione della congruità dell'aumento di pena stabilito per tale reato, pari a 6 mesi di reclusione, benché privo di proporzionalità rispetto a quello applicato per la continuazione con il reato di cui al capo b), pari a 2 mesi di reclusione. 2.2. In secondo luogo, ha lamentato l'errata applicazione degli artt. 521, 522 e 604 cod. proc. pen., 81 cpv. cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000, sempre a proposito del mancato rilievo della indebita contestazione di più condotte del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo c), in quanto se, come esposto nella motivazione della sentenza impugnata, non era stata ravvisata una pluralità di reati realizzati in esecuzione del medesimo disegno criminoso, come contestato, il fatto era risultato diverso da come contestato e quindi gli atti avrebbero dovuto essere restituiti al pubblico ministero, ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., con la conseguente sussistenza della violazione di tali disposizioni di legge processuale. 2.3. Con il terzo motivo ha denunciato l'errata applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., 17 d.lgs. 74/2000 e 129 cod. proc. pen., a causa del mancato rilievo della estinzione per prescrizione delle condotte relative alle prime sessantasei fatture indicate al capo c), e cioè quelle emesse tra il 15 marzo 2011 e il 15 settembre 2011, in quanto a tali condotte, da considerare singolarmente come episodi criminosi autonomi, doveva essere applicato il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi, essendo dette fatture state emesse anteriormente alla modifica apportata all'art. 17 d.lgs. 74/2000 dalla I. 148/2011, che ha previsto l'aumento di un terzo dei termini di prescrizione per i reati contemplati dagli articoli da 2 a 10 del d.lgs. 74/2000. 2.4. Con il quarto motivo ha lamentato l'errata applicazione dell'art. 4 d.lgs. 74/2000 e dell'art. 530 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla propria mancata assoluzione dal reato di cui al capo b), quanto all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto l'imposta non versata, secondo la contestazione, ammontava a euro 75.850,00, inferiore alla soglia di punibilità prevista dall'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 74/2000, come modificato dal d.lgs. 158/2015, con la conseguenza che il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto dall'evasione dell'imposta sul valore aggiunto perché il fatto non sussiste, con la conseguenza che la mancata pronunzia di tale proscioglimento determinerebbe l'errata applicazione di dette disposizioni di legge penale e processuale. 2.5. Con il quinto motivo ha lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita da una perizia contabile volta ad accertare l'effettivo ammontare dell'imposta evasa, ai fini della configurabilità del reato di dichiarazione infedele di cui al capo b), in quanto l'evasione oggetto della contestazione era pari a euro 152.814,00, di poco superiore alla soglia di punibilità di euro 150.000,00, il cui esatto ammontare avrebbe dovuto dunque essere esattamente verificato mediante l'accertamento tecnico richiesto e non disposto dalla Corte d'appello. 2.6. Con il sesto motivo ha lamentato l'errata applicazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla esclusione della applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. in relazione al reato di cui al capo b), nonostante la modesta entità del superamento della soglia di punibilità, pari a meno del 2%, essendo stata contestata una evasione dell'imposta sui redditi di euro 152.814,00 a fronte della ricordata soglia di punibilità di euro 150.000,00, richiamando sul punto la sentenza n. 12906 del 2020, nella quale è stata ritenuta applicabile detta causa di non punibilità per una evasione di imposta superiore del 4% alla soglia di punibilità, ed evidenziando di aver riportato una sola condanna per una contravvenzione urbanistica e che gli altri reati ascrittigli, quelli di cui ai capi a) et c), erano stati commessi nello stesso periodo d'imposta ed erano stati ritenuti legati dal medesimo disegno criminoso. 2.7. Con il settimo motivo ha prospettato un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della veste di amministratore di fatto della A.S.D. Serautos, sulla base della quale era stata affermata la sua responsabilità in relazione al reato di cui al capo c), risultando illogica l'affermazione della estraneità della madre del ricorrente alla amministrazione della associazione fondata sulla sua età (di 70 anni all'epoca dei fatti) e sulla circostanza che la stessa risiedeva in campagna, nonché errato il rilievo attribuito alle circostanze che il ricorrente aveva sottoscritto il processo verbale di constatazione e il verbale di sequestro preventivo qualificandosi come amministratore, avendolo fatto sempre come delegato della madre. 2.8. Con l'ottavo motivo ha prospettato una ulteriore violazione di disposizioni di legge penale e un altro vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo c), in quanto la A.S.D. Serautos, ritenuta emittente di fatture per operazioni inesistenti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a fine di evasione, aveva dichiarato di accedere al regime fiscale agevolato introdotto dalla I. n. 398 del 1991 previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dotate di particolari requisiti, che possedeva e che aveva comunicato alla Agenzia delle Entrate e che la esonerava dalla tenuta delle scritture contabili e prevedeva l'applicazione ai proventi del coefficiente di reddività fisso del 3%, cosicché il mancato rinvenimento della documentazione relativa alla attività svolta, da cui era stata dedotta l'inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture emesse, era da ricondurre a tale regime fiscale di favore. 2.9. Infine, con il nono motivo ha lamentato un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della propria responsabilità anche in relazione al reato di cui al capo a), conseguente alla condotta di cui al capo c), da cui dipendeva anche la configurabilità del delitto di dichiarazione fraudolenta contestato sub a), che presuppone l'inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali della [OSCURATO:PERSONA], da ritenere, invece, effettive. 3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. 3.1. In primo luogo, ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art. 8 d.lgs. 74/2000 e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla mancata illustrazione delle ragioni che avrebbero indotto il ricorrente a realizzare il meccanismo fraudolento contestato, consistente, secondo quanto ritenuto nelle sentenze di merito, nell'acquistare i materiali necessari per la propria attività di officina meccanica, nel far emettere dai fornitori le relative fatture, che provvedeva a pagare, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che provvedeva a pagare con assegni i fornitori del [OSCURATO:PERSONA], il quale pressoché contestualmente provvedeva a restituire in contanti alla Phoenix le somme portate da tali assegni, in modo da consentire a tale società di detrarre dai propri ricavi costi che in realtà non aveva mai sostenuto. Nelle sentenze di merito, pur essendo stato descritto il meccanismo fraudolento contestato, non era stato indicato quale sarebbe stato il vantaggio che il [OSCURATO:PERSONA] ne avrebbe tratto, posto che questi aveva pagato con denaro proprio la fornitura dei materiali necessari per lo svolgimento della sua attività di officina meccanica (svolta "in nero"), in quanto l'affermazione secondo cui ciò avrebbe consentito al [OSCURATO:PERSONA] di svolgere la propria attività sfuggendo ai controlli del fisco si poneva in contrasto con il fatto, evidenziato nella stessa sentenza impugnata, che il ricorrente aveva disposto bonifici ed eseguito pagamenti con metodi facilmente rintracciabili, tanto che l'indagine a suo carico aveva avuto origine da una segnalazione dell'ufficio postale presso il quale versava e cambiava gli assegni; egli, inoltre, non aveva ricevuto alcun compenso dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per l'attività artificiosa addebitagli, in quanto gli importi prelevati in contanti (per restituirli al Nucita secondo l'ipotesi d'accusa) corrispondevano perfettamente a quelli degli assegni emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] e versati in banca. 3.2. In secondo luogo, ha lamentato, sempre ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'errata applicazione degli artt. 131 bis e 62 bis cod. pen. e un vizio della motivazione, nelle parti relative al mancato riconoscimento della esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di richieste espresse da parte della difesa in entrambi i gradi di giudizio, in quanto in ordine alla particolare tenuità del fatto la Corte d'appello si era limitata a un generico riferimento a tutti gli imputati e a tutti i fatti contestati, omettendo di considerare adeguatamente che il meccanismo artificioso contestato si riferiva solamente a un numero limitato di assegni, dunque a una attività minima, che consentiva di escludere la punibilità per la particolare tenuità dei fatti e avrebbe, comunque, proprio in considerazione della sua modesta entità e della assenza di qualsiasi profitto per il ricorrente, consentito di riconoscergli le circostanze attenuanti generiche, il cui diniego risultava, dunque, giustificato dalla Corte d'appello con motivazione insufficiente e illogica.[OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], peraltro pressoché riproduttivo dell'atto d'appello, adeguatamente considerato e motivatamente disatteso dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato. 2.1. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata l'errata applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000, perché sarebbero stati indebitamente disposti aumenti di pena per la continuazione interna tra le condotte di cui al capo c), che riguarda l'emissione di plurime fatture per operazioni inesistenti nel corso dell'anno d'imposta 2011 da parte del Nucita, quale amministratore di fatto della A.S.D. Serautos nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., al fine di consentire a quest'ultima evasioni d'imposta, è manifestamente infondato, in quanto nessun aumento di pena è, in realtà, stato disposto per tale continuazione, come correttamente evidenziato dalla Corte d'appello, che ha sottolineato al riguardo che per tale reato, ritenuto commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso di quello più grave di cui al capo a), è stato disposto un unico aumento di pena, pari a sei mesi di reclusione, giudicato congruo in relazione alla gravità delle condotte costituenti tale unico reato: ne consegue l'evidente insussistenza della errata applicazione di quanto previsto dalle disposizioni denunciate, non essendo affatto stata ravvisata una pluralità di reati conseguente alla emissione di più fatture per operazioni inesistenti nel medesimo anno di imposta (che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. 74/2000, si considera un solo reato), ma un unico reato, ritenuto realizzato in esecuzione del medesimo disegno criminoso degli altri reati commessi dal ricorrente, in relazione al quale, tenendo conto del numero delle fatture emesse nel corso del medesimo anno d'imposta, è stato disposto un unico aumento di pena, di sei mesi di reclusione, giudicato congruo dai giudici di merito in relazione a un unico reato, tenendo conto della gravità dello stesso. Non vi è stata, dunque, alcuna errata considerazione della condotta di emissione di più fatture relative a operazioni inesistenti nel corso del medesimo anno d'imposta, che è correttamente stata considerata come un unico reato, disponendo un unico aumento di pena per la continuazione con il più grave reato di cui al capo a), giudicato congruo in considerazione delle modalità del fatto e del numero di fatture emesse, queste ultime considerate non come una pluralità di reati ma in quanto incidenti sulla gravità della condotta, cosicché i rilievi sollevati sul punto dal ricorrente risultano manifestamente infondati.2.2. Il secondo motivo, che è collegato a quello precedente, concernendo la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza in relazione alla esclusione della continuazione tra le condotte di cui al capo c), è manifestamente infondato. La responsabilità del ricorrente è stata, infatti, affermata per la emissione delle numerose fatture per operazioni inesistenti contestate al capo c), considerate, come evidenziato, integranti un unico reato, per il quale è stato applicato un unico aumento di pena su quella stabilita per il più grave reato di cui al capo a). Il fatto che nella contestazione fosse stato indicato anche l'art. 81 cpv. cod. pen. e che nella qualificazione del fatto lo stesso sia stato considerato come integrante un unico reato, senza dunque applicare alcun aumento di pena per la continuazione interna, non determina alcun mutamento tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, che è rimasto il medesimo, e cioè l'emissione di più fatture per operazioni inesistenti nel corso del medesimo anno di imposta, non incidendo al riguardo la, corretta, esclusione della continuazione interna, impropriamente contestata. 2.3. Il terzo motivo, relativo al mancato rilievo della estinzione per prescrizione delle condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti commesse anteriormente al 15 settembre 2011, allorquando, cioè, a esse era applicabile il previgente e più favorevole termine di prescrizione massimo di sette anni e sei mesi, è manifestamente infondato. Va premesso che secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, che il Collegio condivide e ribadisce, il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, in considerazione della ricordata unitarietà del reato (sottolineata dallo stesso ricorrente nel primo motivo di ricorso), non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (Sez. 3, n. 6264 del 14/01/2010, Ventura, Rv. 246193; Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, D'Ippoliti, Rv. 254759; Sez. 3, n. 25816 del 21/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267664; Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865). Nel caso in esame l'ultima delle fatture indicate nella imputazione è stata emessa in data 8/12/2011, cosicché, anche volendo applicare il previgente e più favorevole termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi (per essere parte delle condotte state realizzate anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina della prescrizione di alcuni reati tributari di cui all'art. 17, comma 1 bis, d.lgs. 74/2000), che sarebbe scaduto in data 8/6/2019, e aggiungendo a esso 366 giorni di sospensione di tale termine per rinvii richiesti dai difensori degli imputati, dal 12/6/2017 al 1/12/2017 (pari a 172 giorni, per adesione dei difensori alla astensione dalla attività d'udienza), dal 9/11/2018 al 1/2/2019 (pari a 84 giorni, per richiesta della difesa), dal 22/1/2020 al 11/3/2020 (pari a 49 giorni, per impedimento del difensore), dal 11/3/2020 al 11/5/2020 (pari a 61 giorni, ex art. 83 d.l. 18/2020), il termine di prescrizione della condotta contestata sub c) è scaduto in data 8/6/2020, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con la conseguente evidente infondatezza delle doglianze del ricorrente in ordine al mancato rilievo della estinzione per prescrizione di parte di dette condotte, in quanto al momento della pronuncia della sentenza impugnata tale termine non era interamente decorso. 2.4. Il quarto motivo, relativo all'omesso rilievo del mancato superamento della soglia di punibilità prevista per l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, è manifestamente infondato, non emergendo, dalla non contestata narrativa di entrambe le sentenze di merito, che l'imputato sia stato condannato anche per l'evasione di tale imposta, ma solo di quella sui redditi, cosicché correttamente è stata affermata la sua responsabilità anche in relazione al reato di cui al capo b), che riguarda anche l'evasione delle imposte sui redditi, posto che ai fini dell'integrazione del reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 4 d.lgs. 74/000 è sufficiente la strumentalità della condotta alla evasione di una delle due imposte, cioè quella sui redditi e quella sul valore aggiunto, cosicché il mancato raggiungimento della soglia di punibilità per una delle due imposte non ne esclude la configurabilità, quando, come nel caso in esame, la soglia di punibilità sia pacificamente stata superata per l'altra e non sia stata affermata la responsabilità anche per l'imposta la cui evasione sia inferiore alla soglia di rilevanza (come chiaramente indicato dalla Corte d'appello nel disattendere l'identico motivo di impugnazione), non essendo neppure necessaria una esplicita pronuncia di proscioglimento sul punto, alla luce della unitarietà della contestazione. 2.5. Il quinto motivo, relativo all'omessa assunzione di una prova decisiva, costituita da una perizia contabile volta ad accertare l'effettivo ammontare dell'imposta sui redditi evasa, è inammissibile, in quanto la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove la disposizione citata, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936).Peraltro, il ricorrente ha anche omesso di illustrare l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello, tali da determinare un esito diverso del giudizio (cfr. Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, PR., Rv. 261799; conf. Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Gianpà e altri, Rv. 271163; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577), con la conseguente mancanza nella censura della necessaria specificità, sia intrinseca sia estrinseca. Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza anche di tale motivo. 2.6. Il sesto motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. al reato di cui al capo b), è manifestamente infondato. Benché sia stato affermato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis cod. pen., può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, purché non espressivi di una tendenza o inclinazione al crimine (Sez. 5, n. 30434 del 13/07/2020, Innocenti, Rv. 279748), occorre comunque valutare l'incidenza della realizzazione di più reati, sia pure avvinti dal vincolo della continuazione, in tutti gli aspetti, quali la gravità del reato, la capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi o perseguiti dal reo e le motivazioni - anche indirette - sottese alla condotta. Nel caso in esame la Corte d'appello, nel disattendere l'analogo motivo di impugnazione, ha sottolineato, per escludere l'applicabilità di detta causa di esclusione della punibilità, la sistematicità delle condotte e la particolare intensità del dolo dimostrata dagli imputati. L'applicabilità di detta causa di non punibilità non è stata, dunque, esclusa solamente per la realizzazione di più reati (che, peraltro, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, esclude l'applicabilità di tale istituto nel caso in cui l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole o reati aventi a oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, anche quando non vi sia stato un pregresso accertamento in sede giudiziaria dell'abitualità, ma anche con riferimento a condotte prese in considerazione nell'ambito di un medesimo procedimento e, quindi, anche con riferimento ai reati avvinti dal vincolo della continuazione, apparendo questi espressione di un "comportamento abituale", di una "devianza non occasionale", ostativa al riconoscimento del beneficio in quanto priva di quel carattere di trascurabile offensività che, invece, deve 9 L (1 et; caratterizzare "il fatto", ove lo si voglia sussumere nel paradigma normativo di cui al citato art. 131 bis, v. Sez. 6, n. 3353 del 13/12/2017, dep. 2018, Lesmo e altro, Rv. 272123-01, nonché Sez. 3, n. 19159 del 29/3/2018, Fusaro, Rv. 273198; Sez. 6, n. 18192 del 20/3/2019, Franchi, Rv. 275955; Sez. 2, n. 41453 del 16/5/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274237; Sez. 4, n. 44896, del 25/9/2018, Abramo, Rv. 274270), bensì in considerazione della loro gravità, desunta dalle modalità della condotta e dal danno arrecato al fisco, e dal fatto che i reati sono stati ritenuti espressivi, per la organizzazione che presuppone la loro commissione, di una spiccata inclinazione a delinquere. Si tratta di motivazione idonea e coerente con il dato normativo e la ratio dell'istituto, essendo state evidenziate, oltre alla pluralità delle condotte, che per quanto relative al medesimo anno di imposta si sono più volte ripetute nel corso di tale periodo (essendo tra l'altro state emesse ben 93 fatture per operazioni inesistenti, come indicato in relazione ai capi A et B), la loro gravità e gli elementi indicativi della non occasionalità delle condotte stesse, stante la necessaria esistenza di una organizzazione strutturata al fine di realizzare i reati a fini di evasione, con la conseguente evidente infondatezza delle, peraltro generiche, censure sollevate dal ricorrente sul punto, in quanto volte a sollecitare una rivalutazione di aspetti di merito adeguatamente considerati sia dal Tribunale sia dalla Corte d'appello. 2.7. Il settimo motivo, mediante il quale è stato prospettato un vizio della motivazione nella parte relativa alla affermazione della veste del ricorrente di amministratore di fatto della A.S.D. Serautos, è inammissibile, essendo volto a conseguire una non consentita rivalutazione degli elementi di fatto disponibili allo scopo di giungere a una loro lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che non è manifestamente illogica, in ordine al punto della veste del ricorrente di amministratore di fatto di tale associazione sportiva dilettantistica. La Corte d'appello ha ribadito la configurabilità di tale veste in capo al ricorrente sottolineando sia la inverosimiglianza del fatto che fosse la madre del Nucita a occuparsi della amministrazione dell'ente (per la sua età e per il fatto di vivere isolata in campagna), sia gli elementi indicativi dello svolgimento del ruolo di amministratore da parte del ricorrente (costituiti dal possesso della delega della madre, in forza della quale aveva sottoscritto i verbali di constatazione e sequestro qualificandosi come amministratore), anche alla luce della funzione di fatto svolta da tale ente (di cosiddetta "cartiera", ossia strumento utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per ridurre i propri redditi attraverso l'indicazione di costi derivanti dalle fatture relative a operazioni inesistenti emesse proprio dalla A.S.D. Serautos): si tratta di considerazioni non manifestamente illogiche, in quanto fondate su consolidate massime di comune esperienza (tra cui quella relativa alla necessaria prossimità tra il luogo di residenza e quello di svolgimento di una piccola attività d'impresa e la valenza dimostrativa della presenza dell'imputato nei luoghi di svolgimento di tale attività), che il ricorrente ha censurato esclusivamente sul piano della lettura e della valutazione degli elementi di prova, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità. 2.8. L'ottavo motivo, e con esso il nono motivo che è collegato, sono manifestamente infondati, essendo volti, in realtà, a sollecitare una rivisitazione degli elementi di fatto sulla base dei quali le operazioni commerciali sottostanti le fatture emesse dalla A.S.D. Serautos, di cui il ricorrente era amministratore di fatto, sono state ritenute inesistenti ed è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per poter ritenere applicabile il regime fiscale agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla I. 398/91. Al riguardo la Corte d'appello ha evidenziato che le fatture emesse da tale associazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] riguardano noleggi di automobili, dunque una attività di natura commerciale che non rientra tra le finalità di una associazione sportiva dilettantistica (di cui, quindi, avrebbe dovuto essere formata e custodita la relativa documentazione contabile e fiscale); che tale associazione non aveva la disponibilità di automobili, né in proprietà né in godimento; che non vi erano elementi dimostrativi dello svolgimento della attività di pilota sportivo da parte di [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente (quali apporti economici provenienti da sponsorizzazioni o prove dei costi sostenuti per tale attività o della iscrizione a competizioni sportive); che non era stato dimostrato l'assolvimento degli adempimenti ai quali consegue la possibilità di beneficiare del regime fiscale agevolato di cui alla I. 398/91 (costituiti dalla dichiarazione di adesione a tale regime, dalla comunicazione alla SIAE e all'Agenzia delle Entrate); che vi erano plurimi elementi indiziari dimostrativi della falsità delle operazioni commerciali sottostanti le fatture emesse dalla Serautos (tra cui i prelievi di somme di denaro immediatamente successivi al pagamento di tali fatture). Di tali rilievi, del tutto idonei a giustificare l'affermazione di responsabilità, in quanto sono con essi state evidenziate circostanze univocamente dimostrative della falsità delle operazioni sottostanti le fatture emesse dalla Serautos, oltre che ostative alla applicazione del regime fiscale di favore invocato dal ricorrente, quest'ultimo ha proposto una riconsiderazione fondata su una rilettura e una rivisitazione degli elementi di prova, sia quanto alla sussistenza dei presupposti per poter beneficiare del suddetto regime fiscale agevolato (peraltro non applicabile ai noleggi di autoveicoli oggetto delle fatture, con la conseguente evidente mancanza di pertinenza della prospettazione del ricorrente), sia quanto alla effettività delle operazioni economiche sottostanti dette fatture, non 11 A t; consentita, in presenza di motivazione idonea e non manifestamente illogica, in sede di legittimità. 2.9. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, essendo manifestamente infondati tutti i motivi ai quali è stato affidato. 3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarato responsabile del solo reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000, di cui al capo d), è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, mediante il quale sono state denunciate violazioni di disposizioni di legge penale e vizi della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della configurabilità del concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, è manifestamente infondato, in quanto il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, quando cioè l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e tuttavia non vi sia corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura o altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione o il beneficiario della stessa, in quanto anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Sez. 3, n. 24307 del 19/01/2017, Cortella, Rv. 269986). Al fine della integrazione del reato sono dunque sufficienti la consapevolezza della fittizietà di quanto indicato nella fattura e la volontà di consentire a terzi l'evasione, posto che la disposizione non richiede anche un fine di profitto del soggetto emittente le fatture (o che abbia, come nel caso di specie, concorso nella loro emissione), che peraltro nella specie è consistito, per il [OSCURATO:PERSONA], nella possibilità di continuare a svolgere la propria attività di officina meccanica pur essendo cancellato dal registro delle imprese, facendo emettere dai propri fornitori le fatture nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue la manifesta infondatezza dei rilievi sollevati dal ricorrente in ordine alla mancata dimostrazione del profitto che egli avrebbe tratto dal meccanismo fraudolento cui partecipò (consistito nel far emettere ai propri fornitori le fatture per le merci e i prodotti necessari per la sua attività di officina meccanica svolta "in nero" nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e nel restituire a quest'ultima le somme oggetto degli apparenti pagamenti dalla stessa eseguiti in favore di tali fornitori, allo scopo di consentire a tale società di precostituirsi la prova di costi non realmente sostenuti da dedurre dai propri ricavi), non essendo necessario anche tale elemento per poter ritenere configurabile il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 contestatogli, di cui i giudici di merito hanno adeguatamente e logicamente indicato gli elementi di prova, sottolineando gli esiti degli accertamenti della Guardia di Finanza e quanto riferito dai testimoni escussi (circa la prosecuzione da parte del ricorrente della attività di officina meccanica anche dopo la apparente cessazione della stessa e la cancellazione della relativa partita iva) e quanto emerso dagli accertamenti bancari (a proposito del prelevamento, contestuale o di poco successivo, di somme di ammontare corrispondente a quelle degli assegni versati immediatamente prima ed emessi dalla [OSCURATO:PERSONA]). 3.2. Il secondo motivo, relativo al diniego del riconoscimento della applicabilità della causa di esclusione delle punibilità per la particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Per quanto riguarda l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui l'art. 131 bis cod. pen. va rilevato che tale disposizione è applicabile ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni e dunque non è applicabile al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 addebitato al ricorrente, punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, superiore a detto limite. Le circostanze attenuanti generiche, in relazione al cui diniego la doglianza formulata dal ricorrente risulta del tutto generica, non essendo stati indicati elementi tralasciati o erroneamente considerati che avrebbero potuto determinarne il riconoscimento, le stesse non sono state riconosciute in considerazione della mancanza di elementi di positiva considerazione e della gravità dei fatti, caratterizzati da una particolare insidiosità della condotta, consistita nel realizzare un impianto contabile e documentale idoneo a consentire sia al [OSCURATO:PERSONA] sia al Nucita di frodare sistematicamente il Fisco ed eludere i propri obblighi tributari: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati gli elementi che connotano di gravità la condotta e che sono stati giudicati assorbenti nella valutazione compiuta su tale aspetto dai giudici di merito, non sindacabile sul piano valutativo in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). 3.3. Ne consegue, in definitiva, l'inammissibilità anche del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a causa della genericità e della manifesta infondatezza di tutti i motivi cui è stato affidato. 4. L'inammissibilità originaria dei ricorsi esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'one
Sentenza Cassazione n. 41372/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris