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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 11449/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA;

89. R.G. 34657 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica 'critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si 'vedano, in particolar modo, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha valorizzato la conoscenza personale che il verbalizzante aveva del ricorrente); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che il riconoscimento di circostanze attenuanti implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da congrua motivazione, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui si evidenziano le modalità della condotta criminosa, la reiterazione della stessa ed i plurimi precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato, elementi questi risetto ai quali è stata ritenuta recessiva la documentazione del SerDP prodotta dalla difesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; 89. R.G. 34657 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica 'critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si 'vedano, in particolar modo, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha valorizzato la conoscenza personale che il verbalizzante aveva del ricorrente); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che il riconoscimento di circostanze attenuanti implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da congrua motivazione, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui si evidenziano le modalità della condotta criminosa, la reiterazione della stessa ed i plurimi precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato, elementi questi risetto ai quali è stata ritenuta recessiva la documentazione del SerDP prodotta dalla difesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il
Sentenza Cassazione n. 11449/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris