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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 marzo 2021

Cassazione n. 23937/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO; Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso; Udite le conclusioni del difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, dopo breve intervento, insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA], persona sottoposta ad indagini per i reati di cui agli artt. 416-bis e 512-bis cod. pen.) - attinta da decreto di sequestro preventivo (ex art. 240-bis cod. pen.) emesso dal G.I.P. di Palermo in data 3 marzo 2021 - propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo in data 6 aprile 2021 confermativa del suddetto decreto, rassegnando un unico articolato motivo, con cui denuncia violazione di legge in relazione all'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. con mod. dalla I.n. 356 del 1992 (ora art. 512-bis cod. pen.).

1.1. Ad avviso del difensore medesimo, l'ordinanza impugnata merita censura poiché i Giudici, pur essendo stati ritualmente investiti dalla difesa, anche mediante il deposito di una consulenza di parte (allegata al ricorso), non hanno valutato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 512-bis cod. pen., "in particolare" - citasi alla lettera - "a carico degli intervenienti[,] i quali sono nudi proprietari con vitalizio dell'immobile ubicato in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA] n. 48".

L'ordinanza impugnata richiama il decreto di sequestro preventivo, "che" - citasi nuovamente alla lettera - "si fonda esclusivamente sulla personalità del ricorrente, valutando il periodo che va dal 1997 al 2019".

Il sequestro riguarda, oltreché l'indagato, il di lui nucleo familiare, composto da moglie e figlio, ed ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà dei congiunti, gravato di mutuo ventennale.

È palese l'errore di valutazione della prova nella ricostruzione del reddito del nucleo familiare, poiché, da un lato, è stato pretermesso il reddito da lavoro dipendente prodotto dalla Mancini per la ditta Matranga per quasi un decennio in concomitanza con l'acquisto dell'immobile e, dall'altro, è stato valorizzato che [OSCURATO:PERSONA], dal 1997 (anno di inizio della valutazione ai fini della verifica della sperequazione patrimoniale) al 2017, non ha prodotto reddito: sussiste violazione di legge poiché [OSCURATO:PERSONA], nel 1997, aveva solo otto anni.Neppure è stata valutata la circostanza che, a partire dal 2014, il mutuo ipotecario non è stato più pagato, con conseguente insussistenza della corrispondente uscita.

Appare una forzatura sostenere che i redditi percepiti dalla Mancini, così come dal di lei figlio [OSCURATO:PERSONA], nella Bet for Bet non debbano essere valutati, trattandosi di attività illecita: la ricorrente ed il figlio erano semplici dipendenti con regolare contratto di assunzione; "[...] doveva essere onere della Procura o dei Giudicanti dimostrare che entrambi i ricorrenti non prestavano un contributo lavorativo per la indicata società".

È illegittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un bene intestato a soggetto diverso dall'indagato, se non è provata l'intestazione fittizia, non essendo in tal caso applicabile alcuna presunzione, neppure quando si tratta di prossimi congiunti dell'indagato.

2. All'udienza, il predetto difensore, illustrato il ricorso, insiste per il suo accoglimento; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, invece, conclude per l'inammissibilità dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni.

1.1. In primo luogo, esso, sotto l'apparente denuncia di una violazione di legge, in realtà - attraverso una sostanziale denuncia di meri vizi motivazionali, neppure dedotti, ai fini della sindacabilità in cassazione, come così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o meramente apparente (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01) - sollecita una nuova e più favorevole valutazione delle risultanze investigative, anche alla luce di una consulenza tecnica prodotta dalla difesa, in tal guisa, nondimeno, esulando dai canoni di stretto controllo della legalità degli atti impugnati cui è improntato il giudizio di cassazione.

1.2. Inoltre esso deduce bensì la violazione dell'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, ora art. 512-bis cod. pen., ma si limita ad affermare, in modo del tutto generico, che i "Giudici", nonostante l'avvenuto deposito di una "consulenza" - peraltro neppure richiamata nelle parti rilevanti, in violazione del principio di autosufficienza - non avrebbero "valutato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 512-bis c.p. [...,] in particolare a carico degli intervenienti[,] i quali sono nudi proprietari con vitalizio dell'immobile ubicato in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] n. 48".

1.2.1. Anzitutto, per chiarezza, v'è da premettere che, alla stregua di quanto riferito dal Tribunale, giusta atto del 2010, preceduto da preliminare del 2006, nudo proprietario di detto immobile è [OSCURATO:PERSONA], mentre proprietaria è Mancini M. Carmela (madre del predetto [OSCURATO:PERSONA] e moglie di [OSCURATO:PERSONA]), unica attuale ricorrente (ancorché il ricorso talvolta affermi che i ricorrenti siano due, cioè sia la madre che il figlio).

1.2.2. Il Tribunale - che fa corretta applicazione del costante principio di diritto a termini del quale la presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella Legge del 7 agosto 1992, n. 356, opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, ma identicamente è a dirsi per i figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge, o dei figli, e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, dep. 2014, Patanè, Rv. 258790-01) - ricostruisce in dettaglio i versamenti effettuati e le obbligazioni, a titolo di mutuo, assunte dalla Mancini, rendendo conto della loro insostenibilità alla luce delle sperequazioni reddituali fatte registrare dal nucleo familiare.

1.2.3. Ciò detto, il ricorso - che già in astratto oblitera il consolidato insegnamento (da ultimo espresso da Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276700-01) a termini del quale, "in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare" - in concreto omette totalmente di confrontarsi con il dato che l'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di associazione di tipo mafioso e di intestazioni fittizie di una varietà di imprese, tra cui la Bet for Bet, ordinanza espressamente richiamata dal Tribunale proprio in punto di sussistenza del "fumus commissi delicti" a carico del medesimo, è divenuta irrevocabile.

Fermo che tale dato non è in alcun modo confutato in ricorso, sul punto, per completezza, mette conto di aggiungere che la sola ricorrenza del "fumus commissi delicti" a carico dell'indagato costituisce di per sé titolo per sottoporre a sequestro preventivo, a fini di confisca obbligatoria, i beni "comunque" riconducibili al medesimo, ancorché "indirettamente" per via, giust'appunto, di un'intestazione fittizia, non essendo necessario che l'intestatario abbia concorso nel reato.

1.3. Anche le ulteriori censure - proposte cumulativamente, e per ciò solo irritualmente, alla stregua di un "errore nella valutazione della prova" e di una susseguente non meglio precisata "violazione di legge" - in ordine alla preternnissione del reddito prodotto dalla Mancini presso tale ditta Matranga per quasi un decennio, alla mancata considerazione che [OSCURATO:PERSONA] nel 1997 aveva solo otto anni, all'omessa valutazione che a partire dal 2014 il mutuo ipotecario non è stato pagato ed alla "forzatura" riguardante lo scomputo dei redditi percepiti dalla Bet for Bet, si palesano parimenti inammissibili, in quanto manifestamente disarticolate rispetto al tenore letterale delle motivazioni addotte dal Tribunale.

1.3.1. Invero: - in ricorso, in violazione dell'autosufficienza, non è indicato che il tema del reddito lecito della Mancini sia stato sottoposto alla valutazione del Tribunale ed in ogni caso, nel presente giudizio di legittimità, detto reddito costituisce l'oggetto di una mera allegazione, non pertinentemente supportata dalla specifica indicazione di atti del procedimento di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto; - l'età di [OSCURATO:PERSONA] nel 1997 non viene, come tale, in linea di conto, poiché non si imputa al medesimo il fatto materiale dell'acquisto, ma la mera intestazione immobiliare, posto che il Tribunale chiaramente specifica aver preso in considerazione (oltreché gli investimenti societari) gli "acquisti immobiliari (effettuati dalla Mancini nell'interesse del figlio)", concludendo che, nel periodo in cui essi "sono stati eseguitiM il reddito di [OSCURATO:PERSONA] e quello dei genitori non poteva giustificar[lin - sul dedotto omesso pagamento del mutuo ipotecario dal 2014 il Tribunale (che nondimeno indica la data, non del 2014, nna del 2016) ha, allo stato, pertinentemente risposto, osservando avere la difesa prodotto solo un atto di precetto risalente al 2018, senza render conto dell'attualità dell'inadempimento; - sulla "forzatura" riguardante lo scomputo dei redditi percepiti, segnatamente, dai familiari di [OSCURATO:PERSONA] dalla Bet for Bet, essa non lo è affatto, tenuto conto che il Tribunale ha ricordato come, dall'ordinanza irrevocabile applicativa della misura custodiale a carico di [OSCURATO:PERSONA], emerga la natura integralmente illecita dell'impresa esercitata anche da [OSCURATO:PERSONA] attraverso la Bet for Bet sotto l'egida di cosa nostra e con risorse provenienti dal delitto di associazione di tipo mafioso, ragion per cui, in piana derivazione logica, lo stesso Tribunale ha rilevato non potersi computare alla stregua di reddito lecito del nucleo familiare del Rubino le erogazioni a titolo di retribuzione, ancorché dichiarate al fisco, percepite dalla Bet for Bet, costituendo esse in realtà il riparto di un utile in sé illecito.

2. Quanto precede rende conto, come anticipavasi, dell'inammissibilità del ricorso.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO; Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso; Udite le conclusioni del difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, dopo breve intervento, insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA], persona sottoposta ad indagini per i reati di cui agli artt. 416-bis e 512-bis cod. pen.) - attinta da decreto di sequestro preventivo (ex art. 240-bis cod. pen.) emesso dal G.I.P. di Palermo in data 3 marzo 2021 - propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo in data 6 aprile 2021 confermativa del suddetto decreto, rassegnando un unico articolato motivo, con cui denuncia violazione di legge in relazione all'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. con mod. dalla I.n. 356 del 1992 (ora art. 512-bis cod. pen.). 1.1. Ad avviso del difensore medesimo, l'ordinanza impugnata merita censura poiché i Giudici, pur essendo stati ritualmente investiti dalla difesa, anche mediante il deposito di una consulenza di parte (allegata al ricorso), non hanno valutato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 512-bis cod. pen., "in particolare" - citasi alla lettera - "a carico degli intervenienti[,] i quali sono nudi proprietari con vitalizio dell'immobile ubicato in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA] n. 48". L'ordinanza impugnata richiama il decreto di sequestro preventivo, "che" - citasi nuovamente alla lettera - "si fonda esclusivamente sulla personalità del ricorrente, valutando il periodo che va dal 1997 al 2019". Il sequestro riguarda, oltreché l'indagato, il di lui nucleo familiare, composto da moglie e figlio, ed ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà dei congiunti, gravato di mutuo ventennale. È palese l'errore di valutazione della prova nella ricostruzione del reddito del nucleo familiare, poiché, da un lato, è stato pretermesso il reddito da lavoro dipendente prodotto dalla Mancini per la ditta Matranga per quasi un decennio in concomitanza con l'acquisto dell'immobile e, dall'altro, è stato valorizzato che [OSCURATO:PERSONA], dal 1997 (anno di inizio della valutazione ai fini della verifica della sperequazione patrimoniale) al 2017, non ha prodotto reddito: sussiste violazione di legge poiché [OSCURATO:PERSONA], nel 1997, aveva solo otto anni.Neppure è stata valutata la circostanza che, a partire dal 2014, il mutuo ipotecario non è stato più pagato, con conseguente insussistenza della corrispondente uscita. Appare una forzatura sostenere che i redditi percepiti dalla Mancini, così come dal di lei figlio [OSCURATO:PERSONA], nella Bet for Bet non debbano essere valutati, trattandosi di attività illecita: la ricorrente ed il figlio erano semplici dipendenti con regolare contratto di assunzione; "[...] doveva essere onere della Procura o dei Giudicanti dimostrare che entrambi i ricorrenti non prestavano un contributo lavorativo per la indicata società". È illegittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un bene intestato a soggetto diverso dall'indagato, se non è provata l'intestazione fittizia, non essendo in tal caso applicabile alcuna presunzione, neppure quando si tratta di prossimi congiunti dell'indagato. 2. All'udienza, il predetto difensore, illustrato il ricorso, insiste per il suo accoglimento; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, invece, conclude per l'inammissibilità dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni. 1.1. In primo luogo, esso, sotto l'apparente denuncia di una violazione di legge, in realtà - attraverso una sostanziale denuncia di meri vizi motivazionali, neppure dedotti, ai fini della sindacabilità in cassazione, come così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o meramente apparente (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01) - sollecita una nuova e più favorevole valutazione delle risultanze investigative, anche alla luce di una consulenza tecnica prodotta dalla difesa, in tal guisa, nondimeno, esulando dai canoni di stretto controllo della legalità degli atti impugnati cui è improntato il giudizio di cassazione. 1.2. Inoltre esso deduce bensì la violazione dell'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, ora art. 512-bis cod. pen., ma si limita ad affermare, in modo del tutto generico, che i "Giudici", nonostante l'avvenuto deposito di una "consulenza" - peraltro neppure richiamata nelle parti rilevanti, in violazione del principio di autosufficienza - non avrebbero "valutato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 512-bis c.p. [...,] in particolare a carico degli intervenienti[,] i quali sono nudi proprietari con vitalizio dell'immobile ubicato in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] n. 48". 1.2.1. Anzitutto, per chiarezza, v'è da premettere che, alla stregua di quanto riferito dal Tribunale, giusta atto del 2010, preceduto da preliminare del 2006, nudo proprietario di detto immobile è [OSCURATO:PERSONA], mentre proprietaria è Mancini M. Carmela (madre del predetto [OSCURATO:PERSONA] e moglie di [OSCURATO:PERSONA]), unica attuale ricorrente (ancorché il ricorso talvolta affermi che i ricorrenti siano due, cioè sia la madre che il figlio). 1.2.2. Il Tribunale - che fa corretta applicazione del costante principio di diritto a termini del quale la presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella Legge del 7 agosto 1992, n. 356, opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, ma identicamente è a dirsi per i figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge, o dei figli, e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, dep. 2014, Patanè, Rv. 258790-01) - ricostruisce in dettaglio i versamenti effettuati e le obbligazioni, a titolo di mutuo, assunte dalla Mancini, rendendo conto della loro insostenibilità alla luce delle sperequazioni reddituali fatte registrare dal nucleo familiare. 1.2.3. Ciò detto, il ricorso - che già in astratto oblitera il consolidato insegnamento (da ultimo espresso da Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276700-01) a termini del quale, "in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare" - in concreto omette totalmente di confrontarsi con il dato che l'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di associazione di tipo mafioso e di intestazioni fittizie di una varietà di imprese, tra cui la Bet for Bet, ordinanza espressamente richiamata dal Tribunale proprio in punto di sussistenza del "fumus commissi delicti" a carico del medesimo, è divenuta irrevocabile. Fermo che tale dato non è in alcun modo confutato in ricorso, sul punto, per completezza, mette conto di aggiungere che la sola ricorrenza del "fumus commissi delicti" a carico dell'indagato costituisce di per sé titolo per sottoporre a sequestro preventivo, a fini di confisca obbligatoria, i beni "comunque" riconducibili al medesimo, ancorché "indirettamente" per via, giust'appunto, di un'intestazione fittizia, non essendo necessario che l'intestatario abbia concorso nel reato. 1.3. Anche le ulteriori censure - proposte cumulativamente, e per ciò solo irritualmente, alla stregua di un "errore nella valutazione della prova" e di una susseguente non meglio precisata "violazione di legge" - in ordine alla preternnissione del reddito prodotto dalla Mancini presso tale ditta Matranga per quasi un decennio, alla mancata considerazione che [OSCURATO:PERSONA] nel 1997 aveva solo otto anni, all'omessa valutazione che a partire dal 2014 il mutuo ipotecario non è stato pagato ed alla "forzatura" riguardante lo scomputo dei redditi percepiti dalla Bet for Bet, si palesano parimenti inammissibili, in quanto manifestamente disarticolate rispetto al tenore letterale delle motivazioni addotte dal Tribunale. 1.3.1. Invero: - in ricorso, in violazione dell'autosufficienza, non è indicato che il tema del reddito lecito della Mancini sia stato sottoposto alla valutazione del Tribunale ed in ogni caso, nel presente giudizio di legittimità, detto reddito costituisce l'oggetto di una mera allegazione, non pertinentemente supportata dalla specifica indicazione di atti del procedimento di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto; - l'età di [OSCURATO:PERSONA] nel 1997 non viene, come tale, in linea di conto, poiché non si imputa al medesimo il fatto materiale dell'acquisto, ma la mera intestazione immobiliare, posto che il Tribunale chiaramente specifica aver preso in considerazione (oltreché gli investimenti societari) gli "acquisti immobiliari (effettuati dalla Mancini nell'interesse del figlio)", concludendo che, nel periodo in cui essi "sono stati eseguitiM il reddito di [OSCURATO:PERSONA] e quello dei genitori non poteva giustificar[lin - sul dedotto omesso pagamento del mutuo ipotecario dal 2014 il Tribunale (che nondimeno indica la data, non del 2014, nna del 2016) ha, allo stato, pertinentemente risposto, osservando avere la difesa prodotto solo un atto di precetto risalente al 2018, senza render conto dell'attualità dell'inadempimento; - sulla "forzatura" riguardante lo scomputo dei redditi percepiti, segnatamente, dai familiari di [OSCURATO:PERSONA] dalla Bet for Bet, essa non lo è affatto, tenuto conto che il Tribunale ha ricordato come, dall'ordinanza irrevocabile applicativa della misura custodiale a carico di [OSCURATO:PERSONA], emerga la natura integralmente illecita dell'impresa esercitata anche da [OSCURATO:PERSONA] attraverso la Bet for Bet sotto l'egida di cosa nostra e con risorse provenienti dal delitto di associazione di tipo mafioso, ragion per cui, in piana derivazione logica, lo stesso Tribunale ha rilevato non potersi computare alla stregua di reddito lecito del nucleo familiare del Rubino le erogazioni a titolo di retribuzione, ancorché dichiarate al fisco, percepite dalla Bet for Bet, costituendo esse in realtà il riparto di un utile in sé illecito. 2. Quanto precede rende conto, come anticipavasi, dell'inammissibilità del ricorso. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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