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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 48095/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen.

Considerato che il ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 129, 546, lett. e), cod. proc. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti a pena di inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche ed inconferenti (ed invero, dalla lettura della sentenza, non risulta che sia stata avanzata e accolta una richiesta di concordato in appello, ma viene piuttosto confermata la decisione del primo giudice, con motivazione esente da manifeste criticità giustificative e rispondente ai motivi di appello, inerenti soltanto alla qualificazione giuridica dei fatti ed al trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] dent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 129, 546, lett. e), cod. proc. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti a pena di inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche ed inconferenti (ed invero, dalla lettura della sentenza, non risulta che sia stata avanzata e accolta una richiesta di concordato in appello, ma viene piuttosto confermata la decisione del primo giudice, con motivazione esente da manifeste criticità giustificative e rispondente ai motivi di appello, inerenti soltanto alla qualificazione giuridica dei fatti ed al trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] dent
Sentenza Cassazione n. 48095/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris