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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14090/2026

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sigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 30345/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337- 341 bis- 651 cod. pen), Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e relativi al mancato assorbimento del reato previsto dall'art. 651 c.p. in quello di resistenza a pubblico ufficiale, alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato previsto dall'art. 651 c.p., al giudizio di responsabilità per i residui reati, alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, manifestamente infondato, avendo la Corte di cassazione in più occasioni chiarito che il reato di cui all'art. 651 cod. pen. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto, quanto al secondo, perché anch'esso manifestamente infondato, non rilevando, in ragione della data di commissione del reato, la causa di estinzione della prescrizione, quanto, piuttosto, il termine di improcedibilità di cui all'art. 344 bis c.p.p., nella specie non decorso, e, quanto agli altri motivi, perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara ina P.Q.MIl Consigliere est sore DEPO7ITA, -A Il PC.;,? A 1 7 PF,1 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 30345/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337- 341 bis- 651 cod. pen), Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e relativi al mancato assorbimento del reato previsto dall'art. 651 c.p. in quello di resistenza a pubblico ufficiale, alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato previsto dall'art. 651 c.p., al giudizio di responsabilità per i residui reati, alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, manifestamente infondato, avendo la Corte di cassazione in più occasioni chiarito che il reato di cui all'art. 651 cod. pen. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto, quanto al secondo, perché anch'esso manifestamente infondato, non rilevando, in ragione della data di commissione del reato, la causa di estinzione della prescrizione, quanto, piuttosto, il termine di improcedibilità di cui all'art. 344 bis c.p.p., nella specie non decorso, e, quanto agli altri motivi, perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara ina P.Q.MIl Consigliere est sore DEPO7ITA, -A Il PC.;,? A 1 7 PF,1 2026
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