CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 novembre 2023
Cassazione n. 35594/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15552/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa,in virtù di procura speciale , da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliat a presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via degli Scialoja, 18. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempor e, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stat o e domiciliata presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3988/19, depositatail 15 ottobre 20197 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]- sent. Corte cost. n. 10/2015- irretroattività- principio di diritto CC. 15/11/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, di cui all’epigrafe, cheha rigettato i l suo appell o contro l a sentenz a della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva rigettato i l ricors o dell a stess a contribuente avverso il dinieg hi oppost o dall’Agenzia delle entrate all a domand a della società di rimborso dei versamenti dell’addizionale Ires (c.d. “Robin tax”) di cui all’art. 81, commi 16-18, del d.l. n. 112 del 2008, relativi agli anni d’imposta 2013 e 2014, fondatasulla sentenza della Corte costituzionale n. 10 dell’ 11 febbraio 2015 ( corretta nell’errore materiale dall’ordinanza n. 2015/69), che ha dichiarato « l’illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica.» (avvenuta l’11 febbraio 2015). A detta della contribuente, in conseguenza della pronuncia di illegittimità costituzionale appena richiamata, e nonostante l’espressa limitazione degli effetti della stessa «a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica.», avrebbero dovuto esserle rimborsati anche i versamenti relativi agli anni d’imposta antecedenti tale discrimine temporale. L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso. La contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1.Con il primo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., dell'art. 112 c.p.c.: Omessa pronuncia sulla domanda, proposta in riforma della sentenza di primo grado, di condanna al rimborso in base al dispositivo della sentenza della Consulta che impone di disapplicare la maggiorazione IRES nei giudizi pendenti ("rapporti non esauriti")». 2.Con il secondo motivo si denunzia «Violazione, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., dell'art.36 della Costituzione e dell'art. 30, comma 3, della Legge 11 marzo 1953, n. 87(Sulla violazione delle norme costituzionali e di quelle della legge recante la disciplina del procedimento dinanzi alla Consulta, che impediscono al giudice di applicare ai rapporti “non esauriti” la norma dichiarata incostituzionale, senza la possibilità di modulare l'efficacia temporale in considerazionedei conti pubblici)». 3.Con il terzo motivo si denunzia «Illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16-18, del D.L. 25 giugno 2008, convertito dall'art. 1, comma 1, della L. 6 agosto 2008, n.133, interpretato ed applicato nel senso avversato in questo ricorso (id est legittimo costituzionalmente fino allapubblicazione della sent. n. 10/2015), per contrasto con l'art. 24 della Cost.». 3.1. Il primo motivo è infondato. Infatti, la sentenza impugnata esprime univocamente ed inequivocabilmente la ratio decidendi secondo cui « il principio di retroattività delle pronunce dichiarative della Consulta, positivamente disciplinato dall'art. 136 della Costituzione e dall'art. 30 della legge n. 87/1953, è stato contemperato dalla stessa Consulta con un prudente apprezzamento affinché l'onere della restituzione di quanto precedentemente pagato dai contribuenti non costringesse la legge di bilancio a violare l'equilibrio tra entrate e spese pubbliche fissato dalla Costituzione».Con tale argomentazione -e comunque con l’integrale rigetto dell’appello della contribuente-il giudice a quo ha invero escluso che, come preteso d all’ appellante, glieffetti della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che ha introdotto l’addizionale in questione potessero comunque risalire cronologicamente ad un periodo precedente a quello delimitato dalla stessa pronuncia del giudice delle leggi e dunque potessero legittimare il rimborso della medesima imposta versata per le annualità qui controverse. Inoltre, il rigetto integrale nel merito dell’appello erariale, negando il diritto al rimborso in ragione della ridetta sentenza n. 10 del 2015 della Corte cost., essendo logicamente non compatibile con la pretesa di rimborso come sostenuta dalla contribuente, configura un rigetto (quanto meno) implicito di quest’ultima. Non sussiste in ogni caso, dunque, la pretesa omessa pronuncia di cui al primo motivo di ricorso. 4.Il secondo ed il terzo motivo vanno trattati congiuntamente ( per la loro connessione, se non sovrapposizione) e devono considerarsi inammissibili, oltre che infondati, in conformità ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia ( ex plurimiscfr., anche in motivazione, C ass. 18/12/2018, n.32716 ; C ass. 31/03/2022, nn. 10497 e 10498; Cass. 26/08/2022, n. 25384; Cass. 03/05/2023, n. 11576; Cass.05/06/2023, n. 15698; Cass. 14/06/2023, nn. 17071, 17076;Cass. 31/10/2023, n. 30325), alquale si intende in questa sede dare ulteriore continuità , ripercorrendone infra(e comunque richiamandone sin d’ora) le relative argomentazioni. 4.1. Deve innanzitutto rilevarsi in generale come non sia ammissibile la diretta deduzione di violazione di norme costituzionali in sede diricorso in cassazione, in quanto il contrasto tra la decisioneimpugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere sottoposto allo scrutinio di questa Corte mediante l'eccezione diillegittimità costituzionale della norma applicata (cfr. ex plurimisCass. 12/11/2020, n. 25573 e, in subiecta materia , le citate Cass. 03/05/2023, n. 11576; Cass. 14/06/2023, nn. 17071, 17076). Nel caso di specie, anche quando i motivi del ricorso, oltre ad assumere direttamente la violazionedelle disposizioni della Costituzione che si sono sopra riportate, indicano – peraltro non tutti –anche quella dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953, nella relativa illustrazione è sempre specificamente ed inequivocabilmente dedotta la diretta violazione di norme di rangocostituzionale, e conseguentemente già sotto tale profilo il ricorsosi mostra in gran parte inammissibile. Sempre in via generale, deve altresì darsi atto che tutti i motivi, sebbene formalmente si riferiscano all’impugnazione della sentenza d’appello, nell’illustrazione inequivocabilmente finiscono per denunciare e dunque impugnare la sentenza della Corte Cost. n. 10 del 2015. In particolare, ilsecondo motivo si incentra sulla censura della rilevanza attribuita, nella pronuncia de qua, dalla Consulta, nel giudizio di bilanciamento tra i valori costituzionali contrapposti, alla ponderazione del principio dell’equilibrio del bilancio dello Stato di cui all’art. 81, primo comma, Cost.; nonché sulla critica della medesima sentenza del giudice delle leggi, nella parte in cui quest’ultimo ha affermato la propria legittimazione alla modulazione temporale degli effetti delle proprie pronunce, ed ha esercitato il relativo potere nel caso di specie. Anche le argomentazioni, di cui alla memoria, con le quali la contribuente sost i ene di non aver intesoimpugnare la sentenza n. 10 del 2015 della Cote costituzionale, ciò che non è consentito dall’art. 137, terzo comma, Cost. («Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.») è innanzitutto in palese contrasto con il contenuto effettivo del primo motivo che, come e anterilevato, si risolve proprio in una sostanziale impugnazione, o comunque richiesta di riforma della decisione della Consulta in questione. Tale, del resto, è anche il senso reale e diffuso del ricorso, che tende a censurare la decisione della CTR per essersi allineata alla graduazione temporale della declaratoria d’illegittimità direttamente ricavata proprio dalla sentenza n. 10 del 2015 della Corte cost.. Anche il terzomotivopoi (in disparte quanto oltre si dirà in ordine all’evocazione dell’art.24 Cost.) contesta sostanzialmente il bilanciamento tra i diritti ed i principi coinvolti operato nella ridetta pronuncia della Consulta, lamentandone l’esito e l’incompletezza. Deve quindi concludersi che la contribuente, impugnando la sentenza d’appello sul presupposto che essa abbia applicato la sentenza del giudice delle leggi che ha dichiarato (nei termini già ampiamente illustrati) l’illegittimità costituzionale di una norma,si pone in contrasto con il disposto dell’art. 136 Cost., il quale, nel prevedere la cessazione di efficacia della norma illegittima a seguito dellasentenza stessa, sancisce l’efficacia erga omnesdella decisione stessa. Va quindi ribadito che l'addizionale d'imposta in esame è stata sì dichiarata illegittima dalla sentenza n. 10 del 2015 della Corte costituzionale, ma l'averla pagata dà diritto a rimborso solo a partire dalla data indicata dallaConsulta nella medesima pronuncia e non per i periodi antecedenti, in quanto l’illegittimità della legge è statadichiarata solo per il periodo successivo all’11 febbraio 2015. Opinare diversamente e, quindi, consentire ai giudici di merito di disapplicare il disposto della sentenza delgiudice delle leggi, che limita temporalmente i suoi effetti, si tradurrebbe in una non consentita operazione di negazione della portata vincolante e definitiva dellapronuncia del giudice costituzionale contro la quale, ai sensi dell'articolo 137 Cost., comma 3, "non è ammessa alcuna impugnazione" (ex plurimisCass.05/06/2023, n. 15698, cit.). La stessa Corte costituzionale, peraltro, con la successiva ordinanza n. 19 del 2019, nel dichiarare l’inammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale nuovamente sollevata con riferimento alle medesime norme, dopo aver ribadito che “la norma èstata espunta dall’ordinamento solo pro futuro”, “nei termini temporali prima ricordati, necessitati dall’esigenza di garantire la Costituzione « come un tutto unitario » e « contemperare tutti i principi e i diritti in gioco » (sentenza n. 10 del 2015)”, ha dato altresì atto che “successivamente alla sentenza n. 10 del 2015 èintervenuta la Corte di Cassazione stabilendo che il diritto al rimborso a favore di chi avesse corrisposto l’imposta è riconosciuto «solo per il periodo successivo al 12.2.2015», in forza della «clausola di limitazione temporale» stabilita dalla sentenza n. 10 del 2015 (Corte di Cassazione, sezione sesta civile, sottosezione T, ordinanza 18 dicembre 2018, n. 32716)”. La sentenzaqui impugnata, che dunque applica la sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale, anche sotto il profilo della sua efficaciatemporale, è conforme a diritto e si sottrae sotto tale profilo aqualsiasi censura ai sensi dell’art. 360, cod. proc. civ. 4.2. Ferme restando sia la rilevata infondatezza del primo motivo di ricorso ( non sussistendo l’omessa pronuncia denunziata) che la constata inammissibilità dei restanti, ad abundatiam va rilevata altresì l’infondatezza degli stessi mezzi, finanche nella parte in cui, in alternativa alla indiretta ma inequivocabile impugnazione della sentenza resa dalla Corte costituzionale, la contribuente pare voler prop orr e che quest’ultima vada letta, in assunta conformità aldettato dell’art. 136 c ost., nel sen so che abbia disposto senza farsalvi i rapporti pendenti, e quindi escludendo solo i rapporti esauriti. Invero con la sentenza in esame, nel disporre che la dichiarazione diillegittimità dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112 del 2008,avvenga “a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione diquesta sentenza nella [OSCURATO:PERSONA]”, la Corte costituzionale ha espressamente fattoapplicazione dei suoi poteri di stabilire la decorrenza degli effetti della pronuncia. E’ quindi inequivocabile che il giudice delle leggi abbia inteso limitare la portata retroattiva della decisione, in quanto «“Sono proprio le esigenze dettate dal ragionevole bilanciamento tra i diritti e i principi coinvolti a determinare la scelta della tecnica decisoria usata dalla Corte: così come la decisione di illegittimità costituzionale può essere circoscritta solo ad alcuni aspetti delladisposizione sottoposta a giudizio – come avviene ad esempio nelle pronunce manipolative – similmente la modul azione dell’intervento della Corte può riguardare la dimensione temporale della normativa impugnata, limitando gli effetti della declaratoria di illegittimitàcostituzionale sul piano del tempo». La graduazione temporale delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale («c oerente con iprincipi della Carta costituzionale: in tal senso questa Corte ha operato anche in passato, in alcune circostanze sia pure non deltutto sovrapponibili a quella in esame […]»), necessaria poiché «l’applicazione retroattiva della presente declaratoria di illegittimitàcostituzionale determinerebbe anzitutto una grave violazione dell’equilibro di bilancio ai sensi dell’art. 81 Cost.”», è stata disposta dalla Consulta all’esito di un «ragionevole bilanciamento dei valori coinvolti nella normativa». Come questa Corte ha già puntualmente osservato « Tale affermazione avviene in piena coerenza con le ragioni stesse che hanno determinato la declaratoria di illegittimità costituzionale,laddove la stessa pronuncia ha osservato che “le disposizioni censurate nascono e permangono nell’ordinamento senza esserecontenute in un arco temporale predeterminato, né il legislatore haprovveduto a corredarle di strumenti atti a verificare il perduraredella congiuntura…per fronteggiare una congiuntura economica eccezionale si è invece stabilita una imposizione strutturale…senzalimiti di tempo”, sicché l’efficacia retroattiva sarebbe risultata, essa sì, contrastante con la stessa declaratoria di illegittimità. Sul punto preme rilevare come già nel dibattito dottrinale creatosi a seguito della rimessione della questione alla Corte, l’aspetto relativo alla previsione di una maggiorazione di aliquota senzaun’adeguata selezione temporale della stessa era già stata postacome l’aspetto maggiormente critico della c.d. Robin tax, sottolineandosi come la discriminazione derivante dalla nuova (allora) normativa non poteva giustificarsi alla luce della sentenzadella Corte costituzionale, 19.1.2005, n. 21, che aveva ammesso lalegittimità di maggiori aliquote IRAP per alcuni settori di attività (istituti finanziari e imprese assicurative), proprio in ragione dellapropria temporaneità e del fatto che l’IRAP, nel sostituire precedenti prelievi, aveva avvantaggiato i contribuenti di queisettori. D’altronde la stessa ratio del prelievo, per il Governo, consistevanel colpire sia i profitti “di congiuntura” (windfall profits), derivantidalla rivalutazione delle scorte in caso di aumento del prezzo delpetrolio, sia quelli “eccessivi” (excess profits), cioè superiori alla misura “normale”, realizzabile in regime di concorrenza. E gli stessi precedenti storici di prelievi intesi a colpire i profitti “di congiuntura” (la statunitense [OSCURATO:PERSONA] dal 1980al 1988) o “eccessivi” (le imposte straordinarie sui profitti di guerradi cui al d. luogotenenziale n. 857/1918 ed alla l. n. 813/1940)erano, a differenza di quello in esame, temporanei e non strutturali. Infine la stessa Corte esemplificava ulteriori interventi legislativi non colpiti dalla sanzione dell’illegittimità in forza della loro limitatadurata, e quindi consistenti in un temporaneo inasprimentodell’imposizione – applicabili a determinati settori produttivi o adeterminate tipologie di redditi e cespiti: la sovraimposta comunale sui fabbricati (sentenza n. 159 del 1985), l’imposta straordinariaimmobiliare sul valore dei fabbricati (sentenza n. 21 del 1996), il tributo del sei per mille sui depositi bancari e postali (sentenza n.143 del 1995), il contributo straordinario per l’Europa (ordinanza n. 341 del 2000). […] In altri termini, a fronte di varie criticità costituzionali della norma denunciata (tra cui principalmente l’assenza di una delimitazione del suo ambito di applicazione in prospettiva temporale o dimeccanismi atti a verificare il perdurare della congiuntura economica che ne giustifica l’applicazione; ma anche il coprire l’intero reddito di impresa, anziché ai soli “sovra-profitti”; e l’im possibilità di prevedere meccanismi di accertamento idonei agarantire che gli oneri derivanti dall’incremento di imposta non sitraducano in aumenti del prezzo al consumo), e preso atto dell’impatto che la declaratoria retroattiva avrebbe sul contipubblici, in presenza – si ripete – di un aspetto fondamentale costituito dalla mancata delimitazione temporale alla sola congiuntura –giustifica il bilanciamento dei valori costituzionali in gioco (l’equilibrio di bilancio con le norme violate) e giustifica, perla Corte, la rimodulazione temporale degli effetti, “così come ladecisione di illegittimità costituzionale può essere circoscritta solo ad alcuni aspetti della disposizione sottoposta a giudizio – come avviene ad esempio nelle pronunce manipolative…”.» (così, in motivazione, Cass. 03/05/2023, n. 11576, cit., in motivazione). Tanto meno, poi nella motivazione della sentenza della Consulta si rinviene unapossibile distinzione fra cause già radicate e non, per trarne una sottocategoria da ritagliare all’internodei rapporti non esauriti alla data di pubblicazione della decisione. 4.3. Appare inoltre m anifestamente infondata la questione di legittimità che la contribuente ha sollevato con il quarto motivo di ricorsoe riproposto nella memoria, per l’asseritocontrasto d ell’art. 81 del d.l. n. 112 del 2008, con riferimento ai rapporti ancora pendenti, con l’art. 24 Cost. Invero la questione si pone in aperto contrasto con unasentenza dello stesso giudice delle leggi che, dichiarandola il legittimità costituzionale di una norma , ha disciplina to espressamente gli effetti cronologici di tale declaratoria, riconoscendo contemporaneamente la legittimità della perdurante applicazione della medesima disposizione ai rapporti precedenti alla data di pubblicazione della stessa sentenza e non ancora esauriti. Inoltre, lo stesso art. 24, Cost., parametro proposto dalla ricorrente , non appare rilevante nel caso di specie, laddove si consideri che la disciplina che consegue all’applicazione della suddetta sentenza della Consulta non deriva da (e non comporta) una limitazione del diritto di difesa in giudizio della contribuente, ma da ragioni che attengono a monte alla sussistenza stessa del relativo diritto al rimborso, ovvero dall’effetto non retroattivo della pronunzia di illegittimità costituzionale che, come ante chiarito, risulta coerente e conseguente alla ratio stessa sottesa alla declaratoria di illegittimità costituzionale, ed in particolare all’assenza di una circoscritta disciplina temporale della misurafiscale censurata ed al bilanciamento di valori costituzionali. Peraltro, la stessa sentenza n. 10 del 2015, a proposito dell’utilità della tutela offerta dalla dichiarazione di illegittimità pro futuro, ha rilevato che «in virtù della declaratoria di illegittimità costituzionale, gli interessi della parte ricorrente trovano comunque una parziale soddisfazione nella rimozione, sia pure solo pro futuro, della disposizione costituzionalmente illegittima.». 4.4. Manifestamente infondata è anche l’ulteriore questione di legittimità che la contribuente ha sollevato nella memoria, sollecitando « un nuovo sindacato di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., che, in considerazione delle stesse ragioni fondanti la pronuncia di illegittimità contenute nella sentenza 10/2015, escluda una perdurante graduazione temporale della dichiarazione di illegittimità costituzionale in base ad un bilanciamento dei valori e diritti costituzionali effettuato in relazione all’attuale contesto storico di finanza pubblica e di perdurante pendenza di giudizi instaurati per la restituzione dell’imposta dichiarata incostituzionale.». Valga, innanzitutto, quanto già rilevato, nel paragrafo che precede, in ordine al contrasto (anche) di tale questione con la sentenzan. 10 del 2015 dello stesso giudice delle leggi. Va poi aggiunta la genericità delle pretese mutazioni di fatto (lo stato della finanza pubblica, la congiuntura economica, la riduzione delle liti pendenti aventi ad oggetto i rimborsi)che dovrebbero sollecitare la “rivisitazione” della statuita irretroattività della dichiarazione di illegittimità costituzionale, trattandosi peraltro di circostanze dedotte dalla stessa contribuente in termini meramente ipotetici («con ogni probabilità», «è ben possibile», «la possibile attuale “sopravvivenza” di un numero esiguo di liti pendenti») che, a tutto voler concedere, renderebbero la proposizione della questione meramente esplorativa, con ogni effetto sulla sua ammissibilità e rilevanza. Inoltre, la questione proposta risulta, nella sostanza, finalizzata a riproporre alla valutazione della Consulta quel bilanciamento d’interessi che lo stesso giudice delle leggi, proprio al fine di circoscrivere nel tempo gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale de qua, ha già operato, peraltro ritenendo ( anche per non venire meno al rispetto dei parametri cui l’Italia si è obbligata in sede di Unione europea e internazionale, rilevanti ai sensi degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.) di contestualizzare l’ impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari non con riferimento ad una generica e mutevole congiuntura economica, ma con specifico richiamo «alle previsioni annuali e pluriennali indicate nelle leggi di stabilità in cui tale entrata[l’addizionale in questione, precisazione aggiunta] è stata considerata a regime». Infine, va considerato che l’irretroattività degli effetti della dichiarazione di legittimità costituzionale de quaè stata ritenuta dalla Corte costituzionale doverosa anche perché la soluzione opposta provocherebbe l’irragionevole redistribuzione della ricchezza , a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece già beneficiato di una congiuntura favorevole, con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost.Sicché, come è stato rilevato anche in dottrina, il bilanciamento compiuto dalla Corte costituzionale non è immediatamente soltanto con l’art. 81 Cost., ma anche con i valori costituzionali (principio di solidarietà, altri diritti fondamentali anche sociali) che altrimenti sarebbero stati compromessi se la Corte non avesse “escluso” l’efficacia retroattiva della sentenza. Inoltre, come si legge nella motivazione della sentenza n. 10 del 2015 della Corte costituzionale, «l’indebito vantaggio che alcuni operatori economici del settore potrebbero conseguire – in ragione dell’applicazione retroattiva della decisione della Corte in una situazione caratterizzata dalla impossibilità di distinguere ed esonerare dalla restituzionecoloro che hanno traslato gli oneri – determinerebbe una ulteriore irragionevole disparità di trattamento, questa volta tra i diversi soggetti che operano nell’ambito dello stesso settore petrolifero, con conseguente pregiudizio anche degli artt. 3 e 53 Cost.». Argomentazioni, queste ultime(soprattutto la seconda), che non possono ritenersi superate dalla mera allegazione di un sopravvenuto mutamento della congiuntura economica. Può quindi concludersi sinteticamente che «E’ manifestamente infondata la questione incidentale di legittimità costituzionale, per violazione degli artt.3,53 e 24 Cost. dell’art. 81, co.16, 17 e 18, d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co.1, l. n.133/2008, per la parte in cui si applica ai rapporti “non esauriti”, per effetto della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del la medesima disposizionesoltanto ”a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica”». 4.5. Giova peraltro aggiungere che questa Corte (Cass. 03/05/2023, n. 11576, cit.;Cass. Cass. 14/06/2023, nn. 17071, 17076 cit.; Cass. 31/10/2023, n. 30325) , ha già sottolineato come la stessa giurisprudenza CEDU (CEDU, seconda sezione, affare Dangeville c. France, n. 36677/97, del 16 luglio 2002)abbia affermato che, in materia di diniego di rimborso, si debba valutare se lo stesso dipenda da un ragionevole bilanciamento tra l’interessedel contribuente e quelli generali dell’ordinamento. E sotto taleprofilo è essenziale considerare se sia stato traslato a valle l’onere del tributo, come puntualmente motivato dalla Cortecostituzionale nella sentenza n. 10 del 2015. In generale, in base al sistema di protezione stabilito dalla stessa Convenzioneeuropea per i diritti dell’uomo, spetta alle autorità nazionali compiere l’iniziale valutazione dell’esistenza di un problema di interesse pubblico che giustifichimisure di privazione della proprietà o di ingerenza nel pacifico godimento di “beni”. Ed in questo campo le autorità nazionali godono, conseguentemente,di un ampio margine di discrezionalità, in particolare nell’attuazione di politiche sociali ed economiche, nel quale la Corte rispetta il giudizio del legislatore circa quanto sia “di pubblica utilità”, eccetto quando tale giudizio sia manifestamente privo di ragionevole fondamento ( [OSCURATO:PERSONA] c. Ungheria[GC], § 113). Inoltre, la stessa nozione di “pubblica utilità” è necessariamente ampia (Vistiņš e Perepjolkins c. Lettonia [GC], § 106;R.Sz. c. Ungheria, § 44; Grudić c. Serbia, § 75)ed il margine di discrezionalità delle autorità nazionali è, in particolare, ampio quando, per esempio, sono adottate delleleggi nel contesto di una modifica del regime politico ed economico (Valkov e altri c. Bulgaria, §91); dell’adozione di misure finalizzate a tutelare le risorse finanziarie pubbliche (N.K.M. c. Ungheria,§§ 49 e 61); o di una differente assegnazione di fondi (Savickas e altri c.Lituania); o nelcontesto di misure di austerità sollecitate da un’importante crisi economica (Koufaki e Adedy c.Grecia(dec.), §§ 37 e 39; e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo (dec.), § 22; Da SilvaCarvalho Rico c. Portogallo (dec.), § 37), tanto che in alcuni casi laCorte ha perfino individuato d’ufficio la finalità (Ambruosi c. Italia, § 28; Marija Božić c. Croazia, § 58). Nel caso di specie, con la sentenza in questione, la Corte costituzionale ha, in ogni caso, ampiamente argomentato e deciso proprio in ragione di un bilanciamento fra i valori costituzionali in gioco , afferma ndo di dover tener conto degli effetti della propria pronuncia sugli altri principi costituzionali perché, quale custode della Costituzione nella sua integralità, deve evitare che la dichiarazione di incostituzionalità determini conseguenze paradossali, ovvero effetti ancor piùincompatibili con la Costituzione, ed in particolare «un irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidarietà sociale con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost..». Senza considerare che, comunque, anche eventuali contrastidella disciplina interna con quella CEDU si risolverebbero in una ipotetica violazione dell’art. 117 Cost., con la conseguenza che la questionesarebbe di competenza della stessa Corte, che tuttavia ha già effettuato, come si è sinora v isto, la sua valutazione ed il necessario bilanciamento di valori , proprio in relazione all’efficacia temporale della pronuncia adottata. Inoltre, come i citati precedenti di legittimità hanno rimarcato, la stessa Corte costituzionale, con la pronuncia in questione, ha altresì tenuto conto di principi propri dell’ordinamento comunitario, in particolare di quelli discendenti dal Trattatodi stabilità, ratificato con l. 23 luglio 2014, n. 114, rispetto allaquale il nuovo testo dell’art. 81 Cost., assume rilevanza anche aifini degli impegni assunti in tale sede. 5.In conclusione, il ricorso va rigettato e la condanna alle spese di legittimità segue la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.300,00 per compensi , oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,