Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12793/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uminoso;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata diSassari, n. 31/2020, depositata il 28 gennaio 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18735/2020Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12793/2026Data pubblicazione 05/05/20261.

Con sentenza n. 335/2002 il Tribunale di Nuoro ha dichiarato la falsitàdel testamento olografo apparentemente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA],accogliendo la domanda proposta dai figli Antonio ed [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti dei fratelli Francesco, Luigi e [OSCURATO:PERSONA].A seguito di impugnazione dei convenuti soccombenti, la sentenza è stataannullata dalla Corte d’appello di Cagliari per omessa integrazione delcontraddittorio nei confronti di tutti gli eredi legittimi della testatrice.Il processo è stato quindi riassunto anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], GraziaNina e [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Nuoro che, all’esito di unanuova consulenza grafologica, ha ritenuto che non fosse stata raggiunta laprova della falsità del testamento, privilegiando a tali fini la consulenzaespletata nel processo riassunto.

Con la sentenza n. 686/2016 il Tribunaleha quindi rigettato la domanda degli attori.2.

La sentenza è stata impugnata da Elena e [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza n. 31/2020 la Corte d’appello di Cagliari, sezionedistaccata di Sassari, ha rigettato il gravame.3.

Avverso la sentenza ricorre la sola [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato acinque motivi.Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese.Il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto alla Corte didichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia nullità del processo d’appello e della relativasentenza per mancata rimessione degli atti al pubblico ministero, al fine diconsentirne l’intervento, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.; secondo laricorrente, nel processo svoltosi davanti alla Corte d’appello non è statadisposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, con laconseguenza che è mancato l’intervento dello stesso.

Deriverebbe da taleNumero registro generale 18735/2020Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12793/2026Data pubblicazione 05/05/2026omissione la nullità del procedimento e della sentenza d’appello,trattandosi di un giudizio per querela di falso.1.1.

Il motivo non è fondato.L’azione proposta dagli attori Elena e [OSCURATO:PERSONA] è stata didichiarazione della falsità del testamento olografo datato 20 marzo 1991 efirmato dalla madre [OSCURATO:PERSONA] (v. le conclusioni proposte in primogrado e trascritte nella sentenza n. 335/2002).

Come hanno precisato leSezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 12307/2015, la parteche contesti l'autenticità del testamento olografo propone domanda diaccertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essal'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema diaccertamento negativo.La domanda proposta non era quindi di querela di falso, cosicché nontrova applicazione la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, appuntorelativa alla necessità che, nel giudizio d’appello avente ad oggetto unaquerela di falso, la pendenza del medesimo sia comunicata al P.M. affinchésia posto in grado di intervenire.2.

Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli artt.602 c.c. e 112 c.p.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: la consulentetecnica d’ufficio, nominata nel secondo giudizio di primo grado, hadepositato la sua relazione dalla quale emerge che, per rispondere alprimo quesito (se la firma apposta sul testamento olografo da MeleGiovanna sia stata apposta effettivamente da quest’ultima), la medesimaha analizzato unicamente la sottoscrizione e che solo questa è statamessa a confronto con le firme di cui alle scritture di comparazione; laCorte d’appello ha quindi deciso il giudizio di falso sulla base della verificagrafologica della sola sottoscrizione che figura nella scheda, senza averealcun elemento per potere valutare la genuinità/falsità della scrittura deltesto del testamento; in tal modo la Corte d’appello avrebbe violato l’art.602 c.c., che prescrive che il testamento olografo non solo vadaNumero registro generale 18735/2020Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12793/2026Data pubblicazione 05/05/2026sottoscritto, ma debba essere scritto per intero di mano del testatore, ealtresì il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendogli attori chiesto l’accertamento della contraffazione sia della sottoscrizioneche della scrittura testamentaria.3.

Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. conseguente all’omessoesame del motivo di appello con il quale la ricorrente si era doluta delrigetto della domanda, non avendo la c.t.u. accertato la autenticità/falsitàdell’intero testamento impugnato e avendo limitato l’indagine grafologicaalla sola sottoscrizione del testamento.

Gli appellanti nell’atto di appello sierano doluti anche del fatto che la relazione della consulente aveva avutoad oggetto la sola firma e non anche la scrittura del testo del testamento;è vero che il giudice di primo grado aveva posto alla consulente il quesitose la firma sul testamento olografo fosse stata apposta effettivamente daGiovanna Mele, ma nessun olografo può essere verificato senza ilconfronto diretto tra le gestualità grafica della firma e la gestualità graficadelle composizioni del testo.4.

Il quarto motivo, in via subordinata rispetto al terzo, lamenta omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione al n. 5 dell’art.360 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare se lagrafia dell’intero testamento sia o no realmente di mano di [OSCURATO:PERSONA].5.

Il quinto motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c., per omesso esame del motivo d’appello con il quale laricorrente si era doluta che il Tribunale avesse deciso la querela di falsosulla base di una consulenza tecnica con la quale era stato chiesto allaconsulente d’ufficio di verificare la autenticità/falsità della solasottoscrizione: gli appellanti avevano segnalato che il Tribunale avevaposto alla consulente un quesito inadeguato e che la consulente si eralimitata ad esaminare la genuinità o meno della sola firma.Numero registro generale 18735/2020Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12793/2026Data pubblicazione 05/05/2026Il Tribunale di Nuoro, quindi, avrebbe errato nel formulare il quesito postoalla consulente; censurabile sarebbe, poi, l’indagine condotta dallaconsulente perché, indipendentemente dal tenore letterale del quesito,avrebbe dovuto verificare anche la genuinità del testo e della data deltestamento; la consulenza sarebbe inficiata di un grave errore anche conriferimento al secondo quesito (“se il nome Antonio aggiunto a marginedel quarto rigo del testamento sia stato vergato dalla stessa mano a cui iltestamento è attribuito”), avendo dato una risposta meramenteapparente, non suffragata da alcuna indagine grafologica.6.

La Corte rileva che i motivi dal secondo al quinto, da trattarecongiuntamente attesa l’evidente connessione tra loro esistente, non sonofondati.La ricorrente ha richiamato correttamente la giurisprudenza di questaCorte secondo cui, ai sensi dell’art. 602 c.c., il testamento olografo deveessere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore,essendo sufficiente ad escluderne la validità ogni intervento di terzi,indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo abbia scritto unasola parola durante la confezione del testamento, senza che assumarilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini dellanullità dell'intero testamento in forza del principio utile per inutile nonvitiatur (cfr. al riguardo, per tutte, Cass. n. 20703/2013).Ad avviso della ricorrente, nel caso in esame, la seconda consulentetecnica si sarebbe limitata a verificare l’autenticità della sottoscrizione,senza esaminare il testo del testamento.Tale deduzione contrasta con quanto affermato dalla Corte d’appello, cheparla di “sicura e integrale riferibilità dell’olografo alla mano dellatestatrice, in ragione della presenza di un elevato numero di meccanismiautomatizzati e personalizzati del gesto grafico e dell’assenza, invece, dipeculiarità espressive del grafismo di un eventuale imitatore”,affermazione che la Corte d’appello sostanzia – come correttamenteNumero registro generale 18735/2020Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12793/2026Data pubblicazione 05/05/2026rilevato anche dal P.G. nelle sue conclusioni scritte – non solo con richiamispecifici alla veridicità della sottoscrizione della testatrice, ma anche conriferimenti a lettere di parole presenti in diverse parti del testo (come lelettere “n”, “t” e “l” al quarto, sedicesimo e ultimo rigo e la lettera “o” delterzo e quinto rigo).

Queste affermazioni non vengono contestate dallaricorrente che non trascrive o riassume la relazione tecnica, ma si limita asostenere che la consulente si sarebbe limitata all’esame della solasottoscrizione e, pure in relazione alla postilla “Antonio”, afferma che laconsulente non l’avrebbe specificamente esaminata, essendosi appuntolimitata ad analizzare la sottoscrizione del testamento.La sentenza impugnata non è, pertanto, viziata né sotto il profilo dellaviolazione dell’art. 602 c.c., né per quanto concerne la violazione delprincipio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Neppure puòessere accolta la censura di mancato esame del motivo d’appello che, tral’altro, contestava la verificazione della sola sottoscrizione, dato che ilgiudice d’appello implicitamente ha rigettato il motivo, avendo appuntovalorizzato le parti della consulenza tecnica che si riferivano all’intero testodel testamento.

Non può infine essere accolta la critica alla formulazionedei quesiti posti al consulente tecnico, trattandosi di censura attinente avizi del procedimento di consulenza tecnica che, come tale, andavatempestivamente fatta valere ai sensi dell’art. 157 c.p.c. in primo grado eche è comunque da ritenersi assorbita avendo il giudice di meritorichiamato punti della consulenza tecnica che si riferivano all’intero testodell’olografo, così risultando che la consulenza tecnica non è stata limitataall’esame della sua sottoscrizione.Non può farsi a meno di rilevare, in conclusione, che le censure di cui aimotivi in esame si risolvono anche nell’indebito tentativo di sollecitare inquesta sede un diverso e non consentito esame del merito.7.

Il ricorso va pertanto rigettato.Numero registro generale 18735/2020Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12793/2026Data pubblicazione 05/05/2026Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati proposto difese nelpresente giudizio.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione secondacivile, in data 1° aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uminoso;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata diSassari, n. 31/2020, depositata il 28 gennaio 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18735/2020Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12793/2026Data pubblicazione 05/05/20261. Con sentenza n. 335/2002 il Tribunale di Nuoro ha dichiarato la falsitàdel testamento olografo apparentemente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA],accogliendo la domanda proposta dai figli Antonio ed [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti dei fratelli Francesco, Luigi e [OSCURATO:PERSONA].A seguito di impugnazione dei convenuti soccombenti, la sentenza è stataannullata dalla Corte d’appello di Cagliari per omessa integrazione delcontraddittorio nei confronti di tutti gli eredi legittimi della testatrice.Il processo è stato quindi riassunto anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], GraziaNina e [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Nuoro che, all’esito di unanuova consulenza grafologica, ha ritenuto che non fosse stata raggiunta laprova della falsità del testamento, privilegiando a tali fini la consulenzaespletata nel processo riassunto. Con la sentenza n. 686/2016 il Tribunaleha quindi rigettato la domanda degli attori.2. La sentenza è stata impugnata da Elena e [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza n. 31/2020 la Corte d’appello di Cagliari, sezionedistaccata di Sassari, ha rigettato il gravame.3. Avverso la sentenza ricorre la sola [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato acinque motivi.Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese.Il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto alla Corte didichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia nullità del processo d’appello e della relativasentenza per mancata rimessione degli atti al pubblico ministero, al fine diconsentirne l’intervento, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.; secondo laricorrente, nel processo svoltosi davanti alla Corte d’appello non è statadisposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, con laconseguenza che è mancato l’intervento dello stesso. Deriverebbe da taleNumero registro generale 18735/2020Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12793/2026Data pubblicazione 05/05/2026omissione la nullità del procedimento e della sentenza d’appello,trattandosi di un giudizio per querela di falso.1.1. Il motivo non è fondato.L’azione proposta dagli attori Elena e [OSCURATO:PERSONA] è stata didichiarazione della falsità del testamento olografo datato 20 marzo 1991 efirmato dalla madre [OSCURATO:PERSONA] (v. le conclusioni proposte in primogrado e trascritte nella sentenza n. 335/2002). Come hanno precisato leSezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 12307/2015, la parteche contesti l'autenticità del testamento olografo propone domanda diaccertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essal'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema diaccertamento negativo.La domanda proposta non era quindi di querela di falso, cosicché nontrova applicazione la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, appuntorelativa alla necessità che, nel giudizio d’appello avente ad oggetto unaquerela di falso, la pendenza del medesimo sia comunicata al P.M. affinchésia posto in grado di intervenire.2. Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli artt.602 c.c. e 112 c.p.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: la consulentetecnica d’ufficio, nominata nel secondo giudizio di primo grado, hadepositato la sua relazione dalla quale emerge che, per rispondere alprimo quesito (se la firma apposta sul testamento olografo da MeleGiovanna sia stata apposta effettivamente da quest’ultima), la medesimaha analizzato unicamente la sottoscrizione e che solo questa è statamessa a confronto con le firme di cui alle scritture di comparazione; laCorte d’appello ha quindi deciso il giudizio di falso sulla base della verificagrafologica della sola sottoscrizione che figura nella scheda, senza averealcun elemento per potere valutare la genuinità/falsità della scrittura deltesto del testamento; in tal modo la Corte d’appello avrebbe violato l’art.602 c.c., che prescrive che il testamento olografo non solo vadaNumero registro generale 18735/2020Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12793/2026Data pubblicazione 05/05/2026sottoscritto, ma debba essere scritto per intero di mano del testatore, ealtresì il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendogli attori chiesto l’accertamento della contraffazione sia della sottoscrizioneche della scrittura testamentaria.3. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. conseguente all’omessoesame del motivo di appello con il quale la ricorrente si era doluta delrigetto della domanda, non avendo la c.t.u. accertato la autenticità/falsitàdell’intero testamento impugnato e avendo limitato l’indagine grafologicaalla sola sottoscrizione del testamento. Gli appellanti nell’atto di appello sierano doluti anche del fatto che la relazione della consulente aveva avutoad oggetto la sola firma e non anche la scrittura del testo del testamento;è vero che il giudice di primo grado aveva posto alla consulente il quesitose la firma sul testamento olografo fosse stata apposta effettivamente daGiovanna Mele, ma nessun olografo può essere verificato senza ilconfronto diretto tra le gestualità grafica della firma e la gestualità graficadelle composizioni del testo.4. Il quarto motivo, in via subordinata rispetto al terzo, lamenta omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione al n. 5 dell’art.360 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare se lagrafia dell’intero testamento sia o no realmente di mano di [OSCURATO:PERSONA].5. Il quinto motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c., per omesso esame del motivo d’appello con il quale laricorrente si era doluta che il Tribunale avesse deciso la querela di falsosulla base di una consulenza tecnica con la quale era stato chiesto allaconsulente d’ufficio di verificare la autenticità/falsità della solasottoscrizione: gli appellanti avevano segnalato che il Tribunale avevaposto alla consulente un quesito inadeguato e che la consulente si eralimitata ad esaminare la genuinità o meno della sola firma.Numero registro generale 18735/2020Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12793/2026Data pubblicazione 05/05/2026Il Tribunale di Nuoro, quindi, avrebbe errato nel formulare il quesito postoalla consulente; censurabile sarebbe, poi, l’indagine condotta dallaconsulente perché, indipendentemente dal tenore letterale del quesito,avrebbe dovuto verificare anche la genuinità del testo e della data deltestamento; la consulenza sarebbe inficiata di un grave errore anche conriferimento al secondo quesito (“se il nome Antonio aggiunto a marginedel quarto rigo del testamento sia stato vergato dalla stessa mano a cui iltestamento è attribuito”), avendo dato una risposta meramenteapparente, non suffragata da alcuna indagine grafologica.6. La Corte rileva che i motivi dal secondo al quinto, da trattarecongiuntamente attesa l’evidente connessione tra loro esistente, non sonofondati.La ricorrente ha richiamato correttamente la giurisprudenza di questaCorte secondo cui, ai sensi dell’art. 602 c.c., il testamento olografo deveessere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore,essendo sufficiente ad escluderne la validità ogni intervento di terzi,indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo abbia scritto unasola parola durante la confezione del testamento, senza che assumarilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini dellanullità dell'intero testamento in forza del principio utile per inutile nonvitiatur (cfr. al riguardo, per tutte, Cass. n. 20703/2013).Ad avviso della ricorrente, nel caso in esame, la seconda consulentetecnica si sarebbe limitata a verificare l’autenticità della sottoscrizione,senza esaminare il testo del testamento.Tale deduzione contrasta con quanto affermato dalla Corte d’appello, cheparla di “sicura e integrale riferibilità dell’olografo alla mano dellatestatrice, in ragione della presenza di un elevato numero di meccanismiautomatizzati e personalizzati del gesto grafico e dell’assenza, invece, dipeculiarità espressive del grafismo di un eventuale imitatore”,affermazione che la Corte d’appello sostanzia – come correttamenteNumero registro generale 18735/2020Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12793/2026Data pubblicazione 05/05/2026rilevato anche dal P.G. nelle sue conclusioni scritte – non solo con richiamispecifici alla veridicità della sottoscrizione della testatrice, ma anche conriferimenti a lettere di parole presenti in diverse parti del testo (come lelettere “n”, “t” e “l” al quarto, sedicesimo e ultimo rigo e la lettera “o” delterzo e quinto rigo). Queste affermazioni non vengono contestate dallaricorrente che non trascrive o riassume la relazione tecnica, ma si limita asostenere che la consulente si sarebbe limitata all’esame della solasottoscrizione e, pure in relazione alla postilla “Antonio”, afferma che laconsulente non l’avrebbe specificamente esaminata, essendosi appuntolimitata ad analizzare la sottoscrizione del testamento.La sentenza impugnata non è, pertanto, viziata né sotto il profilo dellaviolazione dell’art. 602 c.c., né per quanto concerne la violazione delprincipio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Neppure puòessere accolta la censura di mancato esame del motivo d’appello che, tral’altro, contestava la verificazione della sola sottoscrizione, dato che ilgiudice d’appello implicitamente ha rigettato il motivo, avendo appuntovalorizzato le parti della consulenza tecnica che si riferivano all’intero testodel testamento. Non può infine essere accolta la critica alla formulazionedei quesiti posti al consulente tecnico, trattandosi di censura attinente avizi del procedimento di consulenza tecnica che, come tale, andavatempestivamente fatta valere ai sensi dell’art. 157 c.p.c. in primo grado eche è comunque da ritenersi assorbita avendo il giudice di meritorichiamato punti della consulenza tecnica che si riferivano all’intero testodell’olografo, così risultando che la consulenza tecnica non è stata limitataall’esame della sua sottoscrizione.Non può farsi a meno di rilevare, in conclusione, che le censure di cui aimotivi in esame si risolvono anche nell’indebito tentativo di sollecitare inquesta sede un diverso e non consentito esame del merito.7. Il ricorso va pertanto rigettato.Numero registro generale 18735/2020Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12793/2026Data pubblicazione 05/05/2026Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati proposto difese nelpresente giudizio.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione secondacivile, in data 1° aprile 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12793/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris