CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 14899/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto non luogo a provvedere sul ricorso, essendo stato lo stesso già deciso all'udienza del 3 febbraio 2023; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alla richiesta del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento emesso il 5.1.2022, disponeva il sequestro preventivo, avente ad oggetto il profitto del reato di autoriciclaggio, delle quote della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e dell'intero complesso aziendale di pertinenza della società; con provvedimento del 26.10.2022, i [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disponevano "estendersi il sequestro preventivo all'intero complesso aziendale della società La serra [OSCURATO:SOCIETA]. comprensivo di tutti i beni strumentali mobili e immobili" 1.1 Ricorre per cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio unico della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., osservando che il sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari era stato esteso fino a ricomprendere il villaggio turistico "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", che prevedeva un canone di locazione in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le cui quote erano oggetto di sequestro; la semplice lettura del provvedimento, cui era allegata una consulenza disposta dai pubblici ministeri, dimostrava che lo stesso non aveva nulla a che vedere con lo strumento esecutivo del sequestro a suo tempo adottato, ma era un atto che voleva consentire di sequestrare beni assolutamente diversi da quelli rientranti nei limiti del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari sulla base di elementi e valutazionti di merito che venivano sottratte alla luce naturale del provvedimento di sequestro, ossia il GIP; si trattava quindi di un provvedimento abnorme, visto che si occupava di temi assolutamente inesplorati nell'originario provvedimento di sequestro, visto che si sosteneva che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.1" costituiva il frutto di una intestazione fittizia e che il canone previsto per il fitto del ramo di azienda in favore della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. sarebbe stato incongruo, e quindi fittizio., così estendendo il sequestro al villaggio e non solo al canone. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, in quanto lo stesso è stato già trattato all'udienza del 3 febbraio 2023 P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere essendo duplicazione del ricorso n.38714/2022 già delibato con sentenza di questa Corte in data 3.2.202