CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 41844/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto disporsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Si dà atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 marzo 2024 il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere impugnata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai capi di imputazione I), relativo al delitto di cui all'art.648-ter.1 cod. pen., ed L), riguardante il reato di cui l'art.416 cod. pen., mentre annullava il provvedimento in relazione agli ulteriori capi di imputazione per i quali disponeva la formale scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso il suddetto provvedimento, Roberto di Somma, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione formulando a tal fine quattro distinti motivi per i quali chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in riferimento all'utilizzabilità in sede cautelare delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, rese oltre il termine di 180 giorni e non adeguatamente vagliate secundum legem, ritenendo che l'ordinanza impugnata sarebbe, perciò, invalida in quanto non avrebbe argomentato sul punto, né si sarebbe soffermata sulle ragioni della tardività delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'articolo 648-ter.1 cod. pen. in relazione ai criteri di cui agli articoli 192 e 273 cod. proc. pen. con riguardo al capo I) di imputazione, nonché il vizio della motivazione sul punto. In particolare, evidenzia che l'ordinanza impugnata non avrebbe fornito specifica motivazione sulla sussistenza di un'attività illecita alla base del reato presupposto, allo stato non individuato nemmeno in nuce, cui correlare i presunti proventi illeciti reinvestiti dal [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso della difesa la motivazione risulterebbe, pertanto, affetta quantomeno da vizio motivazionale, oltre a non aver applicato in maniera corretta i principi giurisprudenziali in materia di individuazione del reato presupposto. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge in relazione all'articolo 416- bis.1 cod. pen. quanto ai criteri di valutazione di cui agli articoli 192 e 273 cod. proc. pen. per il capo L) di imputazione, nonché il vizio della motivazione. Infatti, l'ordinanza del Tribunale del riesame non avrebbe argomentato in maniera congrua se e per quali motivi alcuni contatti e/o frequentazioni con soggetti ritenuti vicini ai clan camorristici sarebbero da considerare come indice di condotte di agevolazione degli interessi del clan, ovvero quale vantaggio porterebbe il ricorrente al sodalizio di riferimento. Tali mancanze integrerebbero, ad avviso della difesa, la violazione di legge dedotta, poiché la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa sarebbe stata esclusivamente basata sui rapporti di conoscenza con un soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, ritenuto partecipe del clan camorristico, senza specificazione alcuna della condotta agevolatrice imputabile al [OSCURATO:PERSONA], circostanza affermata ma, in realtà, non spiegata nella sua concreta esplicazione. Si deduce, perciò, che l'ordinanza impugnata non avrebbe indicato alcun effettivo momento in cui i presunti illeciti del ricorrente sarebbero stati attinenti all'attività del clan indicato. 2.4. Con il quarto motivo, infine, deduce la violazione degli articoli 274 e 275 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione relativamente alle esigenze cautelari, considerato che il provvedimento custodiale non avrebbe fornito alcun riferimento all'attualità dell'esigenze cautelari, ovvero l'indicazione dei sintomi di inadeguatezza di misura cautelari meno afflittive, trattandosi di un soggetto privo di condanne penali per le quali sarebbe stata necessaria una specifica motivazione per giustificare la misura maggiormente afflittiva della custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e comunque manifestamente infondati. 2. Quanto al primo motivo, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ritiene in maniera consolidata che «Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato» (così ;Sez. U, n.1149 del 25 settembre 2008, dep.2009, Magistris, Rv. 241882-01; conf. ,Sez. U, n. 1152 del 25 settembre 2008, dep. 2009, Petito ed altri, non massimata sul punto). Più di recente si è, inoltre, enunciato il seguente principio: «Ai fini della emissione di una misura cautelare personale, sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, ma il giudice, nella motivazione, è tenuto a svolgere una valutazione particolarmente penetrante circa l'attendibilità delle stesse, che non può essere limitata alla mera ricerca dei c.d. "riscontri esterni" alla propalazione, ma deve investire anche le ragioni della tardività.» (così, Sez.6, n.2632 del 14/12/2021, dep.2022, Ruscio, Rv.282744-01; nello stesso senso, Sez.2, n.12337 del 16/03/2016, Tiara, Rv. 266574-01). Si osserva che l'ordinanza impugnata, conformemente ai principi enunciati dalla Suprema Corte, ha utilizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], affermando in premessa di valutare la piena attendibilità del dichiarante, peraltro, già positivamente valutata in altri procedimenti. Si tratta di un giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità nel caso in cui il giudice procedente abbia adeguatamente motivato, come avvenuto nel caso di specie in cui il Tribunale del riesame ha indicato in maniera congrua le ragioni su cui fondare l'attendibilità del collaboratore Rapicano. Il primo motivo di ricorso è, quindi, manifestamente infondato, non sussistendo un'ipotesi di inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni tardive del collaboratore di giustizia, come erroneamente sostenuto dalla difesa.3. Il secondo motivo di ricorso deduce, sotto i due diversi profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'insussistenza del presupposto della gravità indiziaria con riferimento al delitto di cui all'art. 648-ter.1 contestato al capo I) dell'imputazione provvisoria. Trattasi di una censura inammissibile perché volta ad ottenere dalla Corte di Cassazione una rivalutazione degli elementi di prova utilizzati dal giudice cautelare. Giova, infatti, ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n.11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01) hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». In motivazione, la Suprema Corte, dopo aver premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris, Sez.2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976-01; Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv.255460-01). Ne consegue che «L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. La Suprema Corte ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (così,. Sez. F, n. 47748 del o 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01;\fSez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Ry.248698-01). Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza impugnata risulta aver adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, li ha ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica e coerente, ha ritenuto, infine, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per il delitto di autoriciclaggio, desumibili dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva «.....reinvestito i proventi derivanti dall'attività di raccolta illegale di scommesse dapprima nella ditta individuale costituita il 12/02/2021 e cessata il 25/01/2022 e poi nella [OSCURATO:SOCIETA]., costituita nel giugno 2021», di cui ha indicato, di seguito, una serie di emergenze investigative presenti in atti. Il reato presupposto individuato dal Tribunale del riesame è l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, previsto dall'art. 4 della legge n.401/1989, rispetto al quale sono stati indicati ampi dettagli sul ruolo di organizzatore svolto dal ricorrente nell'attività di raccolta clandestina di scommesse, in gran parte derivanti dalle numerose intercettazioni che l'ordinanza impugnata ha sottolineato essere «...dal contenuto estremamente chiaro, e peraltro non oggetto di differenti interpretazioni da parte della Difesa...» (si veda pag. 6 dell'ordinanza). 4. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico poiché non si confronta con le argomentazioni svolte dall'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli relativamente alla sussistenza, quantomeno nella forma della gravità indiziaria, dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Infatti, il Tribunale ha ritenuto che tale circostanza aggravante trovava conferma in primis nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Rapicano, e, solo in secondo luogo, nelle frequentazioni del ricorrente con esponenti di associazioni camorristiche, nonché nel contenuto di una conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA], in cui il ricorrente faceva espresso riferimento al capo clan [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, definito come «il mio Santo protettore, [OSCURATO:PERSONA]». Considerata la piena utilizzabilità in questa fase delle dichiarazioni di Rapicano, non può sostenersi che l'affermazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sia stata basata solo sulla frequentazione di esponenti di clan camorristici; la conclusione, infatti, omette di censurare il contenuto accusatorio delle dichiarazioni del predetto collaboratore di giustizia, che, invece, sono state ritenute centrali, anche in sede di giudizio per il riesame, al fine di sostenere la sussistenza dell'aggravante de qua. 5. Il quarto motivo riguardante la valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, anche a fronte della richiesta in via subordinata di modifica della misura originaria con quella degli arresti domiciliari, è inammissibile perché aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato. Infatti, il ricorrente non tiene conto che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ragione del richiamo ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., dispone, nel caso di gravi indizi per reati aggravati ai sensi dell'art.416-bis.1 cod. pen., la cosiddetta doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salva la prova contraria di insussistenza delle esigenze cautelari. Peraltro, la Suprema Corte ha precisato che: «In tema di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, valevole per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazione anche ove sia richiesta la sostituzione della misura. (In motivazione, la Corte ha precisato che la clausola di esclusione prevista dall'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa ritenere perduranti, per tali reati, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile dal solo decorso del tempo)» (così Sez.3, n.46241 del 20/09/2022, V., Rv. 283835-01). Il motivo di ricorso, invece, si limita a reiterare la censura circa la presunta mancanza di una valutazione adeguata dello stato di incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], circostanza quest'ultima che non consente ex se, in assenza di ulteriori e specifici elementi relativi all'insussistenza delle esigenze cautelari, di superare la doppia presunzione normativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Va, altresì, sottolineato che il Tribunale di Napoli ha motivato in maniera puntuale circa le ragioni per le quali la misura degli arresti domiciliari non poteva essere ritenuta adeguata, e su tali argomentazioni la difesa non si è per nulla confrontata. 6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament