Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 agosto 1978

Cassazione n. 24168/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1978 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancanza di un idoneo atto di querela - è manifestamente infondato in quanto prospetta violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali.

Difatti, la Corte territoriale ha specificamente e congruamente motivato al riguardo, evidenziando che il verbale di sit del 4 novembre 2015, seppur così formalmente denominato, ha sostanzialmente valore di querela, in quanto (a pag. 2) contiene la volontà punitiva espressa dalla persona offesa di punire il colpevole, la cui manifestazione - secondo il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità - non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282648 - 01).

Tale conclusione comporta l'assorbimento dell'ulteriore censura concernente la mancanza della qualifica di ufficiale di PG nel brigadiere che aveva raccolto la precedente denuncia; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1978 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancanza di un idoneo atto di querela - è manifestamente infondato in quanto prospetta violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali. Difatti, la Corte territoriale ha specificamente e congruamente motivato al riguardo, evidenziando che il verbale di sit del 4 novembre 2015, seppur così formalmente denominato, ha sostanzialmente valore di querela, in quanto (a pag. 2) contiene la volontà punitiva espressa dalla persona offesa di punire il colpevole, la cui manifestazione - secondo il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità - non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282648 - 01). Tale conclusione comporta l'assorbimento dell'ulteriore censura concernente la mancanza della qualifica di ufficiale di PG nel brigadiere che aveva raccolto la precedente denuncia; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24168/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris