CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43136/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 94, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. e, quindi, della lesione del diritto del detenuto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in essa contenuti; e lamenta che l'ordinanza impugnata, con cui è stato rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sassari che respingeva la richiesta di ottemperanza circa la consultazione da parte di Gallico della propria cartella personale, aveva ritenuto il reclamo generico per non avere indicato i documenti mancanti, e ciò nonostante l'inesistenza ex lege di un onere collaborativo in tal senso del detenuto che peraltro contraddittoriamente veniva dato per adempiuto dalla stessa ordinanza - sono senza dubbio generiche. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, con l'ordinanza impugnata. Invero, la stessa, a p. 2, evidenzia che: - il reclamo è assolutamente generico laddove con esso si sostiene che il detenuto ha adempiuto all'onere collaborativo (come prescritto dalle precedenti ordinanze di ottemperanza) per avere indicato per iscritto di non avere rinvenuto nel fascicolo personale la documentazione di cui all'art. 26 d.p.r. n. 230 del 2000, norma che in realtà disciplina e prevede tutti gli atti, indistintamente, che devono entrare a far parte del fascicolo personale; - pertanto, l'assoluta genericità del reclamo e il fine meramente esplorativo perseguito con 1"indicazione dei documenti mancanti, comportano che non può ritenersi, come già accertato dal Magistrato di sorveglianza con l'ordinanza reclamata, alcun inadempimento da parte della Direzione della Casa circondariale di Sassari. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 otto