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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 32148/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronunzia in primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 483 cp.

Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la manifesta illogicità di motivazione e violazione di legge e per il mancato riconoscimento delle generiche.

Osservato che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Considerato che nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta, che ha individuato le ragioni per l'affermazione della responsabilità dell'imputato, non indica specificamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento correttamente i Giudici di merito all'applicazione della pena nel minimo edittale ed all'assenza di elementi di giustificazione per il riconoscimento del beneficio, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).

Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].

Stef3isl:(af J)^, D E POSITATA 31

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronunzia in primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 483 cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la manifesta illogicità di motivazione e violazione di legge e per il mancato riconoscimento delle generiche. Osservato che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Considerato che nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta, che ha individuato le ragioni per l'affermazione della responsabilità dell'imputato, non indica specificamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento correttamente i Giudici di merito all'applicazione della pena nel minimo edittale ed all'assenza di elementi di giustificazione per il riconoscimento del beneficio, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. Stef3isl:(af J)^, D E POSITATA 31
Sentenza Cassazione n. 32148/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris