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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13124/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10266/15 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 è elettivamente domiciliata - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 301/8/14 depositata in data 7 marzo 2014 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento, per l'anno d'imposta 2004, con il quale l'Agenzia delle entrate, rettificando il reddito d'impresa, aveva recuperato a tassazione IRES, IRAP e I.V.A.

I giudici provinciali accolsero parzialmente il ricorso con riguardo ai rilievi nn. 1), 3) e 4) relativi ad IRES e IRAP ed al rilievo n. 1 relativo all'I.V.A., confermando nel resto l'accertamento.

2. All'esito dell'appello principale dell'Ufficio e dell'appello incidentale della contribuente, la Commissione tributaria regionale confermò la decisione di primo grado, respingendo le impugnazioni.

3. Avverso la suddetta decisione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste la società contribuente mediante controricorso.

4. In prossimità dell'adunanza camerale del 23 marzo 2021 la contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.l. cod. proc. civ., con la quale, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e di avere integralmente pagato l'importo dovuto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza resa in pari data, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, concedendo termine alla parte contribuente per la notificazione dei documenti depositati all'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.

In data 20 gennaio 2022 la contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. con la quale ha insistito nella richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, allegando la domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, la richiesta di integrazione dei versamenti proveniente dall'Agenzia delle entrate e le quietanze di versamento.

L'Agenzia delle entrate ha depositato comunicazione con la quale chiede dichiararsi cessata la materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la difesa erariale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 108 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Essendo fatto pacifico che la contribuente, avendo locato un immobile al fine di svolgere la propria attività di concessionaria di autovetture, aveva eseguito lavori per la costruzione di una nuova porzione di immobile e per la ristrutturazione dell'edificio, lamenta che la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare che i costi sostenuti dalla contribuente per la realizzazione dei predetti lavori non erano deducibili perché non inerenti e confermare la ripresa a tassazione delle quote di ammortamento.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, 2727, 2729 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. e si censura la sentenza impugnata laddove si afferma: «nel caso in esame la realizzazione di nuovi locali ove esercitare l'officina è da ritenersi finalizzata a conseguire maggiore redditività da parte della conduttrice».

La ricorrente evidenzia che erroneamente la C.T.R., partendo dal fatto noto costituito dalla realizzazione, da parte della contribuente, di nuovi locali ove esercitare l'officina, abbia fatto discendere la presunzione che i costi sostenuti dalla contribuente fossero inerenti all'attività d'impresa e, comunque, finalizzati a migliorare la redditività aziendale; sostiene che gli elementi indicati dalla C.T.R. a fondamento della inferenza sono insufficienti.3.

Come già sopra evidenziato, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione la società contribuente ha formulato tempestiva domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, provvedendo al pagamento degli importi dovuti.

L'Agenzia delle entrate ha depositato attestazione di regolarità della definizione della lite pendente, concludendo che può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

In conformità alla richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, non residuano, dunque, ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all'estinzione del processo pendente, risultando perfezionata la fattispecie estintiva delineata dalla citata norma.

4. In conclusione, va dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e le spese del processo estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha sostenute.

In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (così Cass., sez. 6-5, 07/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 07/06/2018, n. 14782; Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M. dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, e cessata la materia del contendere.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 9 marzo 2022 IL PRESIDENTE D7-P,>073Pf:TATO tN CANCEU

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10266/15 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 è elettivamente domiciliata - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 301/8/14 depositata in data 7 marzo 2014 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento, per l'anno d'imposta 2004, con il quale l'Agenzia delle entrate, rettificando il reddito d'impresa, aveva recuperato a tassazione IRES, IRAP e I.V.A. I giudici provinciali accolsero parzialmente il ricorso con riguardo ai rilievi nn. 1), 3) e 4) relativi ad IRES e IRAP ed al rilievo n. 1 relativo all'I.V.A., confermando nel resto l'accertamento. 2. All'esito dell'appello principale dell'Ufficio e dell'appello incidentale della contribuente, la Commissione tributaria regionale confermò la decisione di primo grado, respingendo le impugnazioni. 3. Avverso la suddetta decisione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste la società contribuente mediante controricorso. 4. In prossimità dell'adunanza camerale del 23 marzo 2021 la contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.l. cod. proc. civ., con la quale, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e di avere integralmente pagato l'importo dovuto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza resa in pari data, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, concedendo termine alla parte contribuente per la notificazione dei documenti depositati all'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. In data 20 gennaio 2022 la contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. con la quale ha insistito nella richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, allegando la domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, la richiesta di integrazione dei versamenti proveniente dall'Agenzia delle entrate e le quietanze di versamento. L'Agenzia delle entrate ha depositato comunicazione con la quale chiede dichiararsi cessata la materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la difesa erariale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 108 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Essendo fatto pacifico che la contribuente, avendo locato un immobile al fine di svolgere la propria attività di concessionaria di autovetture, aveva eseguito lavori per la costruzione di una nuova porzione di immobile e per la ristrutturazione dell'edificio, lamenta che la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare che i costi sostenuti dalla contribuente per la realizzazione dei predetti lavori non erano deducibili perché non inerenti e confermare la ripresa a tassazione delle quote di ammortamento. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, 2727, 2729 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. e si censura la sentenza impugnata laddove si afferma: «nel caso in esame la realizzazione di nuovi locali ove esercitare l'officina è da ritenersi finalizzata a conseguire maggiore redditività da parte della conduttrice». La ricorrente evidenzia che erroneamente la C.T.R., partendo dal fatto noto costituito dalla realizzazione, da parte della contribuente, di nuovi locali ove esercitare l'officina, abbia fatto discendere la presunzione che i costi sostenuti dalla contribuente fossero inerenti all'attività d'impresa e, comunque, finalizzati a migliorare la redditività aziendale; sostiene che gli elementi indicati dalla C.T.R. a fondamento della inferenza sono insufficienti.3. Come già sopra evidenziato, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione la società contribuente ha formulato tempestiva domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, provvedendo al pagamento degli importi dovuti. L'Agenzia delle entrate ha depositato attestazione di regolarità della definizione della lite pendente, concludendo che può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. In conformità alla richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, non residuano, dunque, ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all'estinzione del processo pendente, risultando perfezionata la fattispecie estintiva delineata dalla citata norma. 4. In conclusione, va dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e le spese del processo estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha sostenute. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (così Cass., sez. 6-5, 07/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 07/06/2018, n. 14782; Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175). P.Q.M. dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, e cessata la materia del contendere. Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 9 marzo 2022 IL PRESIDENTE D7-P,>073Pf:TATO tN CANCEU
Sentenza Cassazione n. 13124/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris