CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2023
Cassazione n. 37889/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avvi<g alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso e che dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente è stato rimesso in libertà; rilevato che detta circostanza di fatto evidenzia che nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso, essendo cessata la espiazione della pena, presupposto della misura alternativa richiesta; considerato che il requisito dell'interesse alla impugnazione deve avere i caratteri della concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima; ritenuto che va, dunque, dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, e non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 13 luglio 2023.