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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 24920/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1589/2025 CC - 07/05/2025 R.G.N. 9363/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/08/1961 avverso il decreto del 09/01/2025 del giudice di sorveglianza di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24920/2025 Roma, lì, 07/07/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso in data 09 gennaio 2025 il Magistrato di sorveglianza di Torino ha dichiarato «non doversi procedere» in ordine all'istanza di concessione di rimedi risarcitori presentata, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., da [OSCURATO:PERSONA], in quanto la sua sopravvenuta scarcerazione per espiazione della pena fa presumere che sia venuto meno l'interesse ad una riduzione della pena detentiva a titolo di rimedio risarcitorio.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

Egli aveva proposto l'istanza in data 30/07/2024, mentre era ancora detenuto, e il decorso del tempo prima della decisione non può riverberarsi in suo danno.

La proposizione di un'istanza di rimedio risarcitorio ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. impone al magistrato di sorveglianza di pronunciarsi, anche in caso di intervenuta scarcerazione dell'istante, potendo tale rimedio, se dovuto, essere disposto in termini monetari.

Il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza deve essere ritenuto ricorribile in cassazione, trattandosi, di fatto, di un decreto di inammissibilità adottato de plano.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.

Questa Corte ha stabilito da tempo che «In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, presupposto necessario per radicare la competenza del Magistrato di sorveglianza è lo stato di restrizione del richiedente al momento della proposizione del reclamo ex art. 35-ter Ord. pen., a nulla rilevando l'eventuale scarcerazione nelle more della decisione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di non luogo a provvedere fondata sulla sopravvenuta scarcerazione del ricorrente). (Sez. 1, n. 5515 del 17/11/2016, dep. 2017, Rv. 269198; Sez. 1, n. 9661 del 17/11/2016, dep. 2017, Rv. 270659).

Deve ritenersi, infatti, sussistente l’interesse del condannato all’accertamento del suo diritto ad ottenere un rimedio risarcitorio, anche dopo la cessazione del suo stato di detenzione, potendo l’eventuale concessione di una riduzione di pena essere funzionale ad una valutazione di fungibilità della pena espiata senza titolo, ed essendo il rimedio risarcitorio, comunque, riconoscibile anche in termini monetari (si veda Sez. 1, n. 8777 del 13/10/2023, dep. 2024, Rv.285857).

Nel presente caso il ricorrente ha riferito il proprio stato di detenzione al momento della presentazione della domanda, mentre l’assenza di tale stato al momento della decisione da parte del magistrato di sorveglianza è dovuto ai tempi impiegati dall’ufficio giudiziario per esaminare la sua richiesta: sussistono, quindi, le condizioni che impongono al giudice della sorveglianza di valutare la domanda proposta.

La competenza del magistrato di sorveglianza è funzionale e permane, pertanto, anche dopo la scarcerazione del richiedente, senza dover essere attribuita al giudice civile, anche qualora il rimedio risarcitorio dovesse essere riconosciuto esclusivamente in termini monetari (vedi Sez. 5, n. 1995 del 04/11/2020, dep.2021, Rv. 280327).

2. Il rimedio del ricorso in cassazione, adottato dall’istante, è corretto: secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., dichiara de plano l'inammissibilità della richiesta del detenuto ex art. 35- ter Ord. pen. di risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione, il mezzo di impugnazione è esperibile il ricorso per cassazione e non il reclamo al Tribunale di sorveglianza» (Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Rv. 268119; Sez. 1, n. 46967 del 16/07/2015, Rv. 265366).

Il provvedimento impugnato, peraltro, deve essere annullato, con rinvio al giudice procedente, anche perché emesso de plano in assenza delle condizioni che, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., legittimano la mancata integrazione del contraddittorio, in quanto la circostanza addotta dal magistrato di sorveglianza, cioè l’intervenuta scarcerazione dell’istante, non determina l’inammissibilità dell’istanza stessa. (Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Rv. 283306).

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al magistrato di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio, da svolgersi nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.

P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza di Torino.

Così deciso il 07 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mogini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1589/2025 CC - 07/05/2025 R.G.N. 9363/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/08/1961 avverso il decreto del 09/01/2025 del giudice di sorveglianza di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24920/2025 Roma, lì, 07/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 09 gennaio 2025 il Magistrato di sorveglianza di Torino ha dichiarato «non doversi procedere» in ordine all'istanza di concessione di rimedi risarcitori presentata, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., da [OSCURATO:PERSONA], in quanto la sua sopravvenuta scarcerazione per espiazione della pena fa presumere che sia venuto meno l'interesse ad una riduzione della pena detentiva a titolo di rimedio risarcitorio. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Egli aveva proposto l'istanza in data 30/07/2024, mentre era ancora detenuto, e il decorso del tempo prima della decisione non può riverberarsi in suo danno. La proposizione di un'istanza di rimedio risarcitorio ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. impone al magistrato di sorveglianza di pronunciarsi, anche in caso di intervenuta scarcerazione dell'istante, potendo tale rimedio, se dovuto, essere disposto in termini monetari. Il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza deve essere ritenuto ricorribile in cassazione, trattandosi, di fatto, di un decreto di inammissibilità adottato de plano. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. Questa Corte ha stabilito da tempo che «In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, presupposto necessario per radicare la competenza del Magistrato di sorveglianza è lo stato di restrizione del richiedente al momento della proposizione del reclamo ex art. 35-ter Ord. pen., a nulla rilevando l'eventuale scarcerazione nelle more della decisione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di non luogo a provvedere fondata sulla sopravvenuta scarcerazione del ricorrente). (Sez. 1, n. 5515 del 17/11/2016, dep. 2017, Rv. 269198; Sez. 1, n. 9661 del 17/11/2016, dep. 2017, Rv. 270659). Deve ritenersi, infatti, sussistente l’interesse del condannato all’accertamento del suo diritto ad ottenere un rimedio risarcitorio, anche dopo la cessazione del suo stato di detenzione, potendo l’eventuale concessione di una riduzione di pena essere funzionale ad una valutazione di fungibilità della pena espiata senza titolo, ed essendo il rimedio risarcitorio, comunque, riconoscibile anche in termini monetari (si veda Sez. 1, n. 8777 del 13/10/2023, dep. 2024, Rv.285857). Nel presente caso il ricorrente ha riferito il proprio stato di detenzione al momento della presentazione della domanda, mentre l’assenza di tale stato al momento della decisione da parte del magistrato di sorveglianza è dovuto ai tempi impiegati dall’ufficio giudiziario per esaminare la sua richiesta: sussistono, quindi, le condizioni che impongono al giudice della sorveglianza di valutare la domanda proposta. La competenza del magistrato di sorveglianza è funzionale e permane, pertanto, anche dopo la scarcerazione del richiedente, senza dover essere attribuita al giudice civile, anche qualora il rimedio risarcitorio dovesse essere riconosciuto esclusivamente in termini monetari (vedi Sez. 5, n. 1995 del 04/11/2020, dep.2021, Rv. 280327). 2. Il rimedio del ricorso in cassazione, adottato dall’istante, è corretto: secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., dichiara de plano l'inammissibilità della richiesta del detenuto ex art. 35- ter Ord. pen. di risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione, il mezzo di impugnazione è esperibile il ricorso per cassazione e non il reclamo al Tribunale di sorveglianza» (Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Rv. 268119; Sez. 1, n. 46967 del 16/07/2015, Rv. 265366). Il provvedimento impugnato, peraltro, deve essere annullato, con rinvio al giudice procedente, anche perché emesso de plano in assenza delle condizioni che, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., legittimano la mancata integrazione del contraddittorio, in quanto la circostanza addotta dal magistrato di sorveglianza, cioè l’intervenuta scarcerazione dell’istante, non determina l’inammissibilità dell’istanza stessa. (Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Rv. 283306). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al magistrato di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio, da svolgersi nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza di Torino. Così deciso il 07 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mogini
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