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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 41946/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 220 legge fallimentare; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento al mancato rispetto del principio di correlazione tra l'imputazione e la condanna, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché i giudici di merito ne hanno escluso l'applicazione ritenendo, con argomentazioni congrue e non illogiche, i fatti di non lieve entità; Ritenuto che non rileva l'intervenuta prescrizione in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 ottobre 2022 Il consiglier este sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 220 legge fallimentare; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento al mancato rispetto del principio di correlazione tra l'imputazione e la condanna, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché i giudici di merito ne hanno escluso l'applicazione ritenendo, con argomentazioni congrue e non illogiche, i fatti di non lieve entità; Ritenuto che non rileva l'intervenuta prescrizione in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il consiglier este sore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41946/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris