CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07158/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25867 R.G. anno 2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocatoSilvana Semeraro;ricorrenti principalicontroIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bergamasco e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata pressol’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la sentenza n. 498/2021 depositata il 30 agosto 2021 dellaCorte di appello di Perugia.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 25867/2021camera di consiglio 23.2.2026 1Numero registro generale 25867/2021Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 7158/2026Data pubblicazione 25/03/20261. ─ Il 30 maggio 2018 il Tribunale di Terni ha pronunciatosentenza con cui, con riguardo ad alcuni contratti di leasingimmobiliare, ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA]., impresautilizzatrice, e da [OSCURATO:PERSONA], garante: le attrici avevano chiesto,in via principale, la declaratoria di nullità dei detti negozi e, in viasubordinata, la riduzione in via equitativa dei tassi di interesseconvenuti, oltre che alla restituzione delle somme indebitamentecorrisposte e al risarcimento del danno. Il Tribunale ha invece accoltola domanda riconvenzionale della convenuta [OSCURATO:PERSONA].p.a. ― ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ― e, per l’effetto, accertata larisoluzione dei contratti dedotti in lite, ha disposto la condanna degliin Viterbo, le altre in Fontanelle di Bardano.2. ─ La sentenza di primo grado è stata impugnata da IM.ERavanti alla Corte di appello di Perugia. Questa, in esito al giudizio digravame, in cui si è costituita Mediocredito, ha riformato la sentenzaescludendo l’obbligo di riconsegna con riguardo all’immobile ubicato inViterbo, posto che lo stesso si trovava nella disponibilità dell'appellantenon più in forza del contratto di leasing, ma di un successivo contrattodi compravendita.3 — Avverso la sentenza di appello, resa in data 30 agosto 2021,IM.ER e Cupello hanno proposto un ricorso per cassazione basato sucinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la stessa pronuncia conun ricorso incidentale che si compone di due motivi. I ricorrentiprincipali hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo del ricorso principale si denuncia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 336 c.p.c.. Ci si duole chela Corte di merito abbia accolto parzialmente l’appello di IM.ER e diRoberta Cupello condannando le stesse al pagamento delle spese delgiudizio di gravame «attesa l’assoluta marginalità dell’errore in cui eraSez. I – RG 25867/2021camera di consiglio 23.2.2026 2Numero registro generale 25867/2021Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 7158/2026Data pubblicazione 25/03/2026incorsa la sentenza di primo grado», consistito nell’estensione dellapronuncia di condanna all’immobile sito in Viterbo: errore «riconosciutodalla stessa parte appellata che, nelle sue conclusioni, insisteva per lariconsegna dei beni immobili con esclusione del locale ad uso negozio».Le istanti assumono che la decisione sarebbe contraria alla legge emotivata «con argomentazioni fallaci e prive di pregio giuridico».Rilevano, inoltre, che la Corte territoriale, riformando la sentenza diprimo grado, avrebbe dovuto provvedere a regolare le spese relative.Il motivo è inammissibile.La Corte di merito ha evidentemente ritenuto che, avendoriguardo all’esito complessivo della lite (segnato dall’integrale rigettodelle domande attrici e dall’accoglimento, anche se non completo, delladomanda riconvenzionale), la parte soccombente fosse da individuarenelle appellanti.Ora, il principio della soccombenza va inteso nel senso chesoltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata,nemmeno in minima parte, al pagamento delle stesse; ne consegue cheil sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento dellamancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazionedell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tantonell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso conaltri giusti motivi), sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima nonecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabellevigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice dimerito (Cass. 15 aprile 2025, n. 9860; Cass. 4 agosto 2017, n. 19613).Sotto tale profilo, non è sindacabile nella presente sede la scelta delGiudice di appello di escludere la compensazione.Per quel che concerne le spese di primo grado, il motivo noncoglie il senso della decisione impugnata, la quale, mancando dipronunciarsi sulle spese del giudizio trattato avanti al Tribunale, hainteso adottare una pronuncia di integrale conferma di quanto statuito,Sez. I – RG 25867/2021camera di consiglio 23.2.2026 3Numero registro generale 25867/2021Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 7158/2026Data pubblicazione 25/03/2026sul punto, dal Giudice di prima istanza. Si rammenta che qualora unasentenza d'appello riformi parzialmente una decisione di primo gradoche abbia accolto la domanda o le domande, condannando alle spese laparte convenuta, così concretandosi la pronuncia di secondo grado nelrigetto parziale dell'unica domanda o nel rigetto di alcune domande, laconferma nel resto delle statuizioni della sentenza impugnata ben puòessere intesa come una implicita valutazione, da parte del giudiced'appello, dell'insussistenza di idonee ragioni per compensare in tuttood in parte le spese, in tal modo giustificandosi che esse restino a caricodella parte convenuta (Cass. 22 gennaio 2019, n. 1685; Cass. 28giugno 2010, n. 15360).2. ― Il secondo mezzo oppone la violazione degli artt. 183 e 112c.p.c.. La decisione impugnata è censurata per aver la Corte territoriale«ritenuto infondata la censura relativa al vizio di extrapetizioneafferente la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti dellaCompagnia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.». Asseriscono le ricorrenti chenella memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c. esse avevano rinunciato alladomanda spiegata nei confronti della detta società: in detta occasione— deducono — era stato precisato che le domande risultavano coltivatenei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], che era subentrata nellaposizione della predetta [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile.La Corte territoriale ha rilevato che non risultava in atti «alcunarinuncia formulata dal convenuto» e che «la restituzione degli immobilioggetto di contratto» andava «disposta in ogni caso, attesa l’avvenutarisoluzione del contratto di leasing».A parte che non riesce a ben comprendersi quali siano le domanderinunciate, visto che nella sentenza si fa menzione di rinuncia ad opera«del convenuto», mentre il motivo di ricorso pare riferirsi a una rinunciadegli odierni ricorrenti, va osservato, in diritto, quanto segue: la parteche propone ricorso per cassazione facendo valere un vizio dell'attivitàSez. I – RG 25867/2021camera di consiglio 23.2.2026 4Numero registro generale 25867/2021Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 7158/2026Data pubblicazione 25/03/2026del giudice, lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare ilconcreto pregiudizio derivato (Cass. 8 ottobre 2021, n. 27419; Cass. 9agosto 2017, n. 19759). Ebbene, i ricorrenti denunciano un error inprocedendo senza chiarire quali sarebbero le precise conseguenzepregiudizievoli da loro patite in ragione del vizio lamentato: riferisconogenericamente, infatti, di una «errata valutazione in ordine allacondanna alle spese», ma non si mostrano capaci di circostanziare laloro deduzione, visto che non assumono, nel rispetto del principio diautosufficienza, di essere stati condannati a rimborsare le speseprocessuali in favore di [OSCURATO:PERSONA].3. ― Col terzo mezzo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 345 c.p.c.. La Corte di appello di Perugia avrebbeerrato nel ritenere inammissibile la domanda volta ad ottenere ladeclaratoria di nullità della clausola risolutiva espressa, ritenuta nuovasiccome non proposta nel giudizio di primo grado. Viene osservato cheil giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullitàcontrattuale nonostante sia mancata la rilevazione in primo grado el'eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame.Col quarto motivo che, per ragioni di connessione, può esaminarsiunitamente al terzo, si denuncia la violazione dell’art. 1525 c.c.. Vienecontestato che tale norma sia suscettibile di applicazione al contratto dileasing.Entrambi i motivi sono inammissibili.Le censure investono la sentenza impugnata nella parte in cui ilGiudice di appello ha ritenuto nuova, e quindi inammissibile ex art. 345c.p.c., la domanda intesa all’accertamento della nullità della clausolarisolutiva espressa e ha rilevato, in aggiunta, che «anche volendoesaminare l’argomento nel merito», lo stesso risulterebbe «del tuttoinfondato», visto che l’art. 1525 c.c. «è una norma dettata con esclusivoriferimento alla vendita con riserva di proprietà e non è pertantosuscettibile di interpretazione analogica». La correlazione tra i dueSez. I – RG 25867/2021camera di consiglio 23.2.2026 5Numero registro generale 25867/2021Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 7158/2026Data pubblicazione 25/03/2026motivi si coglie ove si consideri che, in base a quanto può leggersi nellasentenza impugnata, la nullità della clausola risolutiva espressa erastata dedotta in quanto essa avrebbe violato l’art. 1525 c.c.: normasecondo cui nella vendita con patto di riservato dominio il mancatopagamento di una rata che non superi l’ottava parte del prezzo non dàluogo a risoluzione.Il terzo motivo è carente di specificità, avendo parte ricorrentemancato di trascrivere, anche in forma riassuntiva, la domanda dinullità e il contenuto della clausola. Va qui ricordato che la deduzionedi errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi glielementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez.U. 25 luglio 2019, n. 20181): infatti, l’esercizio del potere di direttoesame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice dilegittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presupponecomunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente nonè dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossaalla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fattiprocessuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazioneessere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso percassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass. 6 settembre2021, n. 24048; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880); in tal senso siimpone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parted'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificarel'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e lacorretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzionenomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. 30luglio 2024, n. 21346).Peraltro, non coglie nel segno l’affermazione secondo cui ladomanda di nullità risultava proponibile in appello: infatti, la domandadi accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta,Sez. I – RG 25867/2021camera di consiglio 23.2.2026 6Numero registro generale 25867/2021Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 7158/2026Data pubblicazione 25/03/2026in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, c.p.c., salva lapossibilità per il giudice del gravame — obbligato comunque a rilevaredi ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessariaindicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, c.p.c. — diconvertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamenteformulata dall'appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345(Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, n. 26243; Cass. 9 giugno 2025, n.15277): le ricorrenti non fanno peraltro questione del mancato esamedella nullità quale oggetto di una eccezione in senso lato e comunqueuna deduzione in tal senso non potrebbe avere ingresso in questa sede,a fronte della richiamata mancanza di specificità del motivo di ricorso;infatti, benché l’eccezione di nullità, quale eccezione in senso lato, nonpossa ritenersi tardiva per essere stata formulata solo in appello, dalmomento che la stessa è rilevabile d’ufficio, va osservato che ciò nonesonerava la parte dal prospettare, col ricorso per cassazione,l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi cheavrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare la nullità in questione(Cass. 25 gennaio 2025, n. 1851, in motivazione).Il quarto motivo si rivolge, poi, a considerazioni della Corteterritoriale che non possono reputarsi impugnabili: ove il giudice, dopoavere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o unmotivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestasiudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, lerelative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini delladecisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la partesoccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendotenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la qualecostituisce la vera ragione della decisione (Cass. 19 settembre 2022, n.27388; Cass. 16 giugno 2020, n. 11675; cfr. pure, più di recente, Cass.12 dicembre 2024, n. 32092).Solo per completezza si aggiunge che, come rettamenteSez. I – RG 25867/2021camera di consiglio 23.2.2026 7Numero registro generale 25867/2021Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 7158/2026Data pubblicazione 25/03/2026osservato dalla Corte di appello, la norma di cui all'art. 1525 c.c. èdettata con esclusivo riferimento a tale fattispecie contrattuale, e nonè, pertanto, suscettibile di applicazione analogica con riguardo ad altrefigure negoziali (Cass. 14 luglio 2000, n. 9356; Cass. 29 maggio 1998,n. 5324; cfr. pure: Cass. 1 marzo 1995, n. 2347; Cass. 9 giugno 1988,n. 3925; cfr. infine Cass. 10 maggio 2024, n. 12842, non massimata inCED sul punto).4. — Il quinto motivo oppone la violazione dell’art. 132, n. 4,c.p.c. per motivazione illogica, perplessa, contraddittoria. Vienecensurata la sentenza impugnata per essersi con essa dato atto delpassaggio in giudicato di un capo della sentenza di primo grado: quelloafferente la domanda «volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 1526 c.c., larestituzione dei canoni percepiti dal convenuto». La pronuncia di appelloè inoltre sottoposta a critica nella parte in cui è osservato che nonpoteva trovare accoglimento la doglianza relativa all’eccessivaonerosità della penale, sia perché gli appellanti difettavano di interessead agire, «visto e considerato che l’istituto di credito ha risolto i contrattisenza mai attivare detta clausola», sia in quanto parte attrice non avevaallegato «alcuna fonte di prova da cui desumere l’eccessiva onerositàdella stessa».Il motivo è palesemente inammissibile.La doglianza incentrata sul passaggio in giudicato dellastatuizione relativa ai canoni riscossi nulla ha a che vedere col viziomotivazionale, visto che il brano della decisione impugnato risultaessere perfettamente intellegibile; la deduzione di un error iuris quantoalla formazione del giudicato interno andava veicolata da altro mezzodi censura, il quale avrebbe oltretutto richiesto la puntuale trascrizionedel motivo di appello con cui fosse stata aggredita la statuizione diprimo grado che qui viene in discorso.Per il resto, le ricorrenti tendono a una non consentita revisionedel giudizio di fatto: il che è confermato dai plurimi riferimenti alleSez. I – RG 25867/2021camera di consiglio 23.2.2026 8Numero registro generale 25867/2021Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 7158/2026Data pubblicazione 25/03/2026risultanze di causa che la Corte territoriale, secondo gli stessi istanti,avrebbe mancato di esaminare. Come è noto, «è denunciabile incassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali»(Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n.8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n.22598). La pronuncia impugnata non sconta affatto, per la parte chequi interessa, un tale deficit argomentativo: e va evidenziato, alriguardo, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di motivazione (o di quelli di violazioneo falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio) miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n.34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987).5. — Il ricorso principale è quindi inammissibile.6. — Quello incidentale, con cui sono denunciati la violazione efalsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e l’omesso esame di fattie documenti decisivi del giudizio, è da dichiarare inefficace, in quantotardivo (art. 334, comma 2, c.p.c.).7. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Numero registro generale 25867/2021Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 7158/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi [OSCURATO:PERSONA]:LeasingMauro [OSCURATO:PERSONA] PresidenteRosario [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCC [OSCURATO:DATA_NASCITA]Silvia [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMassimo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25867 R.G. anno 2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocatoSilvana Semeraro;ricorrenti principalicontroIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bergamasco e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata pressol’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la sentenza n. 498/2021 depositata il 30 agosto 2021 dellaCorte di appello di Perugia.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 25867/2021camera di consiglio 23.2.2026 1Numero registro generale 25867/2021Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 7158/2026Data pubblicazione 25/03/20261. ─ Il 30 maggio 2018 il Tribunale di Terni ha pronunciatosentenza con cui, con riguardo ad alcuni contratti di leasingimmobiliare, ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA]., impresautilizzatrice, e da [OSCURATO:PERSONA], garante: le attrici avevano chiesto,in via principale, la declaratoria di nullità dei detti negozi e, in viasubordinata, la riduzione in via equitativa dei tassi di interesseconvenuti, oltre che alla restituzione delle somme indebitamentecorrisposte e al risarcimento del danno. Il Tribunale ha invece accoltola domanda riconvenzionale della convenuta [OSCURATO:PERSONA].p.a. ― ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ― e, per l’effetto, accertata larisoluzione dei contratti dedotti in lite, ha disposto la condanna degliin Viterbo, le altre in Fontanelle di Bardano.2. ─ La sentenza di primo grado è stata impugnata da IM.ERavanti alla Corte di appello di Perugia. Questa, in esito al giudizio digravame, in cui si è costituita Mediocredito, ha riformato la sentenzaescludendo l’obbligo di riconsegna con riguardo all’immobile ubicato inViterbo, posto che lo stesso si trovava nella disponibilità dell'appellantenon più in forza del contratto di leasing, ma di un successivo contrattodi compravendita.3 — Avverso la sentenza di appello, resa in data 30 agosto 2021,IM.ER e Cupello hanno proposto un ricorso per cassazione basato sucinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la stessa pronuncia conun ricorso incidentale che si compone di due motivi. I ricorrentiprincipali hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo del ricorso principale si denuncia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 336 c.p.c.. Ci si duole chela Corte di merito abbia accolto parzialmente l’appello di IM.ER e diRoberta Cupello condannando le stesse al pagamento delle spese delgiudizio di gravame «attesa l’assoluta marginalità dell’errore in cui eraSez. I – RG 25867/2021camera di consiglio 23.2.2026 2Numero registro generale 25867/2021Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 7158/2026Data pubblicazione 25/03/2026incorsa la sentenza di primo grado», consistito nell’estensione dellapronuncia di condanna all’immobile sito in Viterbo: errore «riconosciutodalla stessa parte appellata che, nelle sue conclusioni, insisteva per lariconsegna dei beni immobili con esclusione del locale ad uso negozio».Le istanti assumono che la decisione sarebbe contraria alla legge emotivata «con argomentazioni fallaci e prive di pregio giuridico».Rilevano, inoltre, che la Corte territoriale, riformando la sentenza diprimo grado, avrebbe dovuto provvedere a regolare le spese relative.Il motivo è inammissibile.La Corte di merito ha evidentemente ritenuto che, avendoriguardo all’esito complessivo della lite (segnato dall’integrale rigettodelle domande attrici e dall’accoglimento, anche se non completo, delladomanda riconvenzionale), la parte soccombente fosse da individuarenelle appellanti.Ora, il principio della soccombenza va inteso nel senso chesoltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata,nemmeno in minima parte, al pagamento delle stesse; ne consegue cheil sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento dellamancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazionedell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tantonell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso conaltri giusti motivi), sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima nonecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabellevigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice dimerito (Cass. 15 aprile 2025, n. 9860; Cass. 4 agosto 2017, n. 19613).Sotto tale profilo, non è sindacabile nella presente sede la scelta delGiudice di appello di escludere la compensazione.Per quel che concerne le spese di primo grado, il motivo noncoglie il senso della decisione impugnata, la quale, mancando dipronunciarsi sulle spese del giudizio trattato avanti al Tribunale, hainteso adottare una pronuncia di integrale conferma di quanto statuito,Sez. I – RG 25867/2021camera di consiglio 23.2.2026 3Numero registro generale 25867/2021Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 7158/2026Data pubblicazione 25/03/2026sul punto, dal Giudice di prima istanza. Si rammenta che qualora unasentenza d'appello riformi parzialmente una decisione di primo gradoche abbia accolto la domanda o le domande, condannando alle spese laparte convenuta, così concretandosi la pronuncia di secondo grado nelrigetto parziale dell'unica domanda o nel rigetto di alcune domande, laconferma nel resto delle statuizioni della sentenza impugnata ben puòessere intesa come una implicita valutazione, da parte del giudiced'appello, dell'insussistenza di idonee ragioni per compensare in tuttood in parte le spese, in tal modo giustificandosi che esse restino a caricodella parte convenuta (Cass. 22 gennaio 2019, n. 1685; Cass. 28giugno 2010, n. 15360).2. ― Il secondo mezzo oppone la violazione degli artt. 183 e 112c.p.c.. La decisione impugnata è censurata per aver la Corte territoriale«ritenuto infondata la censura relativa al vizio di extrapetizioneafferente la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti dellaCompagnia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.». Asseriscono le ricorrenti chenella memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c. esse avevano rinunciato alladomanda spiegata nei confronti della detta società: in detta occasione— deducono — era stato precisato che le domande risultavano coltivatenei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], che era subentrata nellaposizione della predetta [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile.La Corte territoriale ha rilevato che non risultava in atti «alcunarinuncia formulata dal convenuto» e che «la restituzione degli immobilioggetto di contratto» andava «disposta in ogni caso, attesa l’avvenutarisoluzione del contratto di leasing».A parte che non riesce a ben comprendersi quali siano le domanderinunciate, visto che nella sentenza si fa menzione di rinuncia ad opera«del convenuto», mentre il motivo di ricorso pare riferirsi a una rinunciadegli odierni ricorrenti, va osservato, in diritto, quanto segue: la parteche propone ricorso per cassazione facendo valere un vizio dell'attivitàSez. I – RG 25867/2021camera di consiglio 23.2.2026 4Numero registro generale 25867/2021Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 7158/2026Data pubblicazione 25/03/2026del giudice, lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare ilconcreto pregiudizio derivato (Cass. 8 ottobre 2021, n. 27419; Cass. 9agosto 2017, n. 19759). Ebbene, i ricorrenti denunciano un error inprocedendo senza chiarire quali sarebbero le precise conseguenzepregiudizievoli da loro patite in ragione del vizio lamentato: riferisconogenericamente, infatti, di una «errata valutazione in ordine allacondanna alle spese», ma non si mostrano capaci di circostanziare laloro deduzione, visto che non assumono, nel rispetto del principio diautosufficienza, di essere stati condannati a rimborsare le speseprocessuali in favore di [OSCURATO:PERSONA].3. ― Col terzo mezzo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 345 c.p.c.. La Corte di appello di Perugia avrebbeerrato nel ritenere inammissibile la domanda volta ad ottenere ladeclaratoria di nullità della clausola risolutiva espressa, ritenuta nuovasiccome non proposta nel giudizio di primo grado. Viene osservato cheil giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullitàcontrattuale nonostante sia mancata la rilevazione in primo grado el'eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame.Col quarto motivo che, per ragioni di connessione, può esaminarsiunitamente al terzo, si denuncia la violazione dell’art. 1525 c.c.. Vienecontestato che tale norma sia suscettibile di applicazione al contratto dileasing.Entrambi i motivi sono inammissibili.Le censure investono la sentenza impugnata nella parte in cui ilGiudice di appello ha ritenuto nuova, e quindi inammissibile ex art. 345c.p.c., la domanda intesa all’accertamento della nullità della clausolarisolutiva espressa e ha rilevato, in aggiunta, che «anche volendoesaminare l’argomento nel merito», lo stesso risulterebbe «del tuttoinfondato», visto che l’art. 1525 c.c. «è una norma dettata con esclusivoriferimento alla vendita con riserva di proprietà e non è pertantosuscettibile di interpretazione analogica». La correlazione tra i dueSez. I – RG 25867/2021camera di consiglio 23.2.2026 5Numero registro generale 25867/2021Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 7158/2026Data pubblicazione 25/03/2026motivi si coglie ove si consideri che, in base a quanto può leggersi nellasentenza impugnata, la nullità della clausola risolutiva espressa erastata dedotta in quanto essa avrebbe violato l’art. 1525 c.c.: normasecondo cui nella vendita con patto di riservato dominio il mancatopagamento di una rata che non superi l’ottava parte del prezzo non dàluogo a risoluzione.Il terzo motivo è carente di specificità, avendo parte ricorrentemancato di trascrivere, anche in forma riassuntiva, la domanda dinullità e il contenuto della clausola. Va qui ricordato che la deduzionedi errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi glielementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez.U. 25 luglio 2019, n. 20181): infatti, l’esercizio del potere di direttoesame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice dilegittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presupponecomunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente nonè dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossaalla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fattiprocessuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazioneessere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso percassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass. 6 settembre2021, n. 24048; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880); in tal senso siimpone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parted'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificarel'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e lacorretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzionenomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. 30luglio 2024, n. 21346).Peraltro, non coglie nel segno l’affermazione secondo cui ladomanda di nullità risultava proponibile in appello: infatti, la domandadi accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta,Sez. I – RG 25867/2021camera di consiglio 23.2.2026 6Numero registro generale 25867/2021Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 7158/2026Data pubblicazione 25/03/2026in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, c.p.c., salva lapossibilità per il giudice del gravame — obbligato comunque a rilevaredi ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessariaindicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, c.p.c. — diconvertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamenteformulata dall'appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345(Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, n. 26243; Cass. 9 giugno 2025, n.15277): le ricorrenti non fanno peraltro questione del mancato esamedella nullità quale oggetto di una eccezione in senso lato e comunqueuna deduzione in tal senso non potrebbe avere ingresso in questa sede,a fronte della richiamata mancanza di specificità del motivo di ricorso;infatti, benché l’eccezione di nullità, quale eccezione in senso lato, nonpossa ritenersi tardiva per essere stata formulata solo in appello, dalmomento che la stessa è rilevabile d’ufficio, va osservato che ciò nonesonerava la parte dal prospettare, col ricorso per cassazione,l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi cheavrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare la nullità in questione(Cass. 25 gennaio 2025, n. 1851, in motivazione).Il quarto motivo si rivolge, poi, a considerazioni della Corteterritoriale che non possono reputarsi impugnabili: ove il giudice, dopoavere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o unmotivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestasiudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, lerelative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini delladecisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la partesoccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendotenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la qualecostituisce la vera ragione della decisione (Cass. 19 settembre 2022, n.27388; Cass. 16 giugno 2020, n. 11675; cfr. pure, più di recente, Cass.12 dicembre 2024, n. 32092).Solo per completezza si aggiunge che, come rettamenteSez. I – RG 25867/2021camera di consiglio 23.2.2026 7Numero registro generale 25867/2021Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 7158/2026Data pubblicazione 25/03/2026osservato dalla Corte di appello, la norma di cui all'art. 1525 c.c. èdettata con esclusivo riferimento a tale fattispecie contrattuale, e nonè, pertanto, suscettibile di applicazione analogica con riguardo ad altrefigure negoziali (Cass. 14 luglio 2000, n. 9356; Cass. 29 maggio 1998,n. 5324; cfr. pure: Cass. 1 marzo 1995, n. 2347; Cass. 9 giugno 1988,n. 3925; cfr. infine Cass. 10 maggio 2024, n. 12842, non massimata inCED sul punto).4. — Il quinto motivo oppone la violazione dell’art. 132, n. 4,c.p.c. per motivazione illogica, perplessa, contraddittoria. Vienecensurata la sentenza impugnata per essersi con essa dato atto delpassaggio in giudicato di un capo della sentenza di primo grado: quelloafferente la domanda «volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 1526 c.c., larestituzione dei canoni percepiti dal convenuto». La pronuncia di appelloè inoltre sottoposta a critica nella parte in cui è osservato che nonpoteva trovare accoglimento la doglianza relativa all’eccessivaonerosità della penale, sia perché gli appellanti difettavano di interessead agire, «visto e considerato che l’istituto di credito ha risolto i contrattisenza mai attivare detta clausola», sia in quanto parte attrice non avevaallegato «alcuna fonte di prova da cui desumere l’eccessiva onerositàdella stessa».Il motivo è palesemente inammissibile.La doglianza incentrata sul passaggio in giudicato dellastatuizione relativa ai canoni riscossi nulla ha a che vedere col viziomotivazionale, visto che il brano della decisione impugnato risultaessere perfettamente intellegibile; la deduzione di un error iuris quantoalla formazione del giudicato interno andava veicolata da altro mezzodi censura, il quale avrebbe oltretutto richiesto la puntuale trascrizionedel motivo di appello con cui fosse stata aggredita la statuizione diprimo grado che qui viene in discorso.Per il resto, le ricorrenti tendono a una non consentita revisionedel giudizio di fatto: il che è confermato dai plurimi riferimenti alleSez. I – RG 25867/2021camera di consiglio 23.2.2026 8Numero registro generale 25867/2021Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 7158/2026Data pubblicazione 25/03/2026risultanze di causa che la Corte territoriale, secondo gli stessi istanti,avrebbe mancato di esaminare. Come è noto, «è denunciabile incassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali»(Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n.8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n.22598). La pronuncia impugnata non sconta affatto, per la parte chequi interessa, un tale deficit argomentativo: e va evidenziato, alriguardo, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di motivazione (o di quelli di violazioneo falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio) miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n.34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987).5. — Il ricorso principale è quindi inammissibile.6. — Quello incidentale, con cui sono denunciati la violazione efalsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e l’omesso esame di fattie documenti decisivi del giudizio, è da dichiarare inefficace, in quantotardivo (art. 334, comma 2, c.p.c.).7. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorsoincidentale; condanna i ricorrenti in via principale al pagamento, infavore della parte controricorrente al ricorso principale, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,Sez. I – RG 25867/2021camera di consiglio 23.2.2026 9Numero registro generale 25867/2021Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 7158/2026Data pubblicazione 25/03/2026della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte delle ricorrenti principali, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 23 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 25867/2021camera di consiglio 23.2.2026 10P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorsoincidentale; condanna i ricorrenti in via principale al pagamento, infavore della parte controricorrente al ricorso principale, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,Sez. I – RG 25867/2021camera di consiglio 23.2.2026 9Numero registro generale 25867/2021Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 7158/2026Data pubblicazione 25/03/2026della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte delle ricorrenti principali, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 23 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 25867/2021camera di consiglio 23.2.2026 10