CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 agosto 1962
Cassazione n. 26325/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 24/08/1962 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata e la memoria prodotta; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e sostanzialmente una diversa ricostruzione fattuale, e, dall'altra, strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - con la quale obiettivamente non si confrontano; ritenuto, in assenza di ogni deduzione sulla eventuale diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, che, in particolare, i Giudici di merito, quanto ai primi due motivi, hanno spiegato come, al di là del dato formale della imputazione, l'intera ricostruzione fattuale posta a fondamento del giudizio di responsabilità sia basata sul contrasto tra la deposizione - tutt'altro che irrilevante- resa dall'imputato all'udienza del 3.10.2014 rispetto ai fatti accertati nel procedimento avente ad oggetto il reato di appropriazione indebita per il quale si procedeva nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 5 sentenza impugnata); ritenuto, quanto al terzo motivo, che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000; ritenuto in ragione del rito di non dover liquidare le spese in favore della costituita parte civile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennai