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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12905/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Il motivo di ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato, perché riferito a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali.

A tal fine, giova evidenziare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che le dichiarazioni rese in sede di indagini dal dott. [OSCURATO:PERSONA], il medico-chirurgo che aveva provveduto alle cure della parte offesa dopo il ricovero, avevano descritto la natura del colpo inferto (con elevata forza da laterale a mediale) in forza della sua competenza professionale e non, come sostenuto dal ricorrente, in forza di valutazioni personali.

Inoltre, secondo il giudice di secondo grado, la ricostruzione di fatti offerta dal G.u.p. del Tribunale di Brescia (che non era stata contestata dall'appellante) era stata illustrata in termini del tutto sovrapponibili sia dalla persona offesa che dal teste Vogli.

Quest'ultimo, in particolare, è stato ritenuto dichiarante attendibile, posto che aveva descritto in termini chiari l'azione posta in essere dall'imputato, avendo fornito dichiarazioni coerenti con quelle rilasciate dalla parte offesa e con le caratteristiche obiettive della ferita.

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.La Corte di appello, infatti, ha evidenziato che doveva essere confermata la statuizione relativa alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, posto che la perpetrazione di un reato tanto grave era espressione di una personalità priva di freni inibitori, pronta a dare sfogo alle proprie frustrazioni compiendo anche con aggressioni all'altrui incolumità.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Il motivo di ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato, perché riferito a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali. A tal fine, giova evidenziare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che le dichiarazioni rese in sede di indagini dal dott. [OSCURATO:PERSONA], il medico-chirurgo che aveva provveduto alle cure della parte offesa dopo il ricovero, avevano descritto la natura del colpo inferto (con elevata forza da laterale a mediale) in forza della sua competenza professionale e non, come sostenuto dal ricorrente, in forza di valutazioni personali. Inoltre, secondo il giudice di secondo grado, la ricostruzione di fatti offerta dal G.u.p. del Tribunale di Brescia (che non era stata contestata dall'appellante) era stata illustrata in termini del tutto sovrapponibili sia dalla persona offesa che dal teste Vogli. Quest'ultimo, in particolare, è stato ritenuto dichiarante attendibile, posto che aveva descritto in termini chiari l'azione posta in essere dall'imputato, avendo fornito dichiarazioni coerenti con quelle rilasciate dalla parte offesa e con le caratteristiche obiettive della ferita. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.La Corte di appello, infatti, ha evidenziato che doveva essere confermata la statuizione relativa alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, posto che la perpetrazione di un reato tanto grave era espressione di una personalità priva di freni inibitori, pronta a dare sfogo alle proprie frustrazioni compiendo anche con aggressioni all'altrui incolumità. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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