Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22004/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 27/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 ottobre 2025, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza con la quale veniva promosso incidente di esecuzione avverso l'ingiunzione a demolire e a ripristinare lo stato dei luoghi n. 621 del 2013 RE.S.A. emessa nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], condannati per il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 in forza della sentenza emissa dalla Corte di appello di Napoli il 6 novembre 1998, irrevocabile il 24 dicembre 1998.

AN.)2.

Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza si censurano vizi della motivazione e la violazione dell'art. 665, comma 5, cod. proc. pen., per avere il giudice escluso in modo illogico e contraddittorio il rischio concreto connesso alla demolizione.

Secondo la prospettazione difensiva, la Corte avrebbe omesso di valutare le conclusioni della consulenza tecnica di parte supportate da prove sperimentali, le quali evidenziano un concreto pericolo per la stabilità dell'edificio e degli immobili adiacenti, ed avrebbe erroneamente attribuito valore decisivo al certificato di collaudo statico, senza considerare la richiesta difensiva di ulteriori accertamenti tecnici per verificare in concreto la fattibilità e la sicurezza della demolizione.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 19, 23 e 340 TFUE, con riferimento alla violazione del principio di legittimo affidamento del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.

Nello specifico, la protratta inerzia dell'amministrazione sulla domanda di condono, nonostante il pagamento dell'oblazione e degli oneri accessori, avrebbe ingenerato sulla ricorrente un affidamento qualificato e meritevole di tutela, consolidatosi nel corso di un lungo arco temporale. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta l'asserita illogicità della decisione nella parte in cui non ha escluso il rischio concreto derivante dalla demolizione, nonché l'omesso esercizio di poteri istruttori da parte del giudice, si appalesa manifestamente infondato e, in larga parte, reiterativo di censure di merito non consentite in sede di legittimità.

Dalla lettura dell'ordinanza emerge che la Corte ha fornito una congrua e logica motivazione sul punto, evidenziando come le opere abusive siano state realizzate in sopraelevazione e, pertanto, non siano strutturalmente unitarie rispetto ai piani inferiori, con conseguente alleggerimento del carico in caso di demolizione (pag. 2 del provvedimento); alleggerimento sulla cui rilevanza la parte ricorrente non prende espressamente posizione neanche con il ricorso per cassazione.

In secondo luogo, il rischio statico prospettato dalla ricorrente è stato valutato e ritenuto insussistente alla luce delle risultanze tecniche acquisite, tra cui il certificato di idoneità statica e le valutazioni del consulente tecnico nominato dalla Procura, il quale ha ritenuto praticabile l'intervento demolitorio con adeguate cautele (pagg. 3 e 4 del provvedimento). 2Parimenti inammissibile è la doglianza relativa all'omesso esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice, avendo il provvedimento dato atto della sufficienza del quadro probatorio già acquisito, con conseguente insussistenza di un obbligo di disporre ulteriori approfondimenti, richiamati nel ricorso in via meramente esplorativa.

3.2. Il secondo motivo di censura, con cui la ricorrente deduce la violazione della normativa eurounitaria in relazione al principio del legittimo affidamento, risulta anch'esso inammissibile.

In primo luogo, va rilevato che l'ordinanza impugnata ha espressamente esaminato la questione della sanabilità dell'abuso, rilevando che l'immobile insiste in area sottoposta a vincolo paesaggistico, con conseguente esclusione della possibilità di sanatoria (pag. 3 del provvedimento).

A ciò si aggiunge che la domanda di condono non risulta definita e che la mera presentazione della stessa, ancorché accompagnata dal pagamento dell'oblazione, non è idonea a sospendere l'ordine di demolizione.

Infine, la Corte ha correttamente rilevato l'assenza, in caso agli interessati, del requisito della buona fede, essendo emerse la loro consapevolezza dell'abusività dell'opera, anche in ragione della qualità di eredi dei soggetti condannati e della realizzazione di ulteriori interventi abusivi (pag. 3 del provvedimento).

Quanto al principio di proporzionalità, deve ricordarsi che, in tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU Ivanova e Cherkezov c.

Bulgaria del 21/04/2016 e Kaminskas c.

Lituania del 04/08/2020, valutando la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente, l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività edificatoria (ex plurimis, Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, Rv. 282950 - 01).

Il giudice ha fatto corretta applicazione degli orientamenti della giurisprudenza nazionale ed europea, escludendone l'operatività nel caso concreto in ragione della gravità e della reiterazione degli abusi, nonché della consapevolezza della stessa ricorrente e della natura vincolata dell'area (pag. 3 del provvedimento).

La censura difensiva risulta, in ogni caso, del tutto generica, perché priva di concreti riferimenti alla situazione della ricorrente, alle sue esigenze abitative, alla natura e alla conoscibilità dell'abuso.

34. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 27/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2025, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza con la quale veniva promosso incidente di esecuzione avverso l'ingiunzione a demolire e a ripristinare lo stato dei luoghi n. 621 del 2013 RE.S.A. emessa nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], condannati per il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 in forza della sentenza emissa dalla Corte di appello di Napoli il 6 novembre 1998, irrevocabile il 24 dicembre 1998. AN.)2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza si censurano vizi della motivazione e la violazione dell'art. 665, comma 5, cod. proc. pen., per avere il giudice escluso in modo illogico e contraddittorio il rischio concreto connesso alla demolizione. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte avrebbe omesso di valutare le conclusioni della consulenza tecnica di parte supportate da prove sperimentali, le quali evidenziano un concreto pericolo per la stabilità dell'edificio e degli immobili adiacenti, ed avrebbe erroneamente attribuito valore decisivo al certificato di collaudo statico, senza considerare la richiesta difensiva di ulteriori accertamenti tecnici per verificare in concreto la fattibilità e la sicurezza della demolizione. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 19, 23 e 340 TFUE, con riferimento alla violazione del principio di legittimo affidamento del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Nello specifico, la protratta inerzia dell'amministrazione sulla domanda di condono, nonostante il pagamento dell'oblazione e degli oneri accessori, avrebbe ingenerato sulla ricorrente un affidamento qualificato e meritevole di tutela, consolidatosi nel corso di un lungo arco temporale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta l'asserita illogicità della decisione nella parte in cui non ha escluso il rischio concreto derivante dalla demolizione, nonché l'omesso esercizio di poteri istruttori da parte del giudice, si appalesa manifestamente infondato e, in larga parte, reiterativo di censure di merito non consentite in sede di legittimità. Dalla lettura dell'ordinanza emerge che la Corte ha fornito una congrua e logica motivazione sul punto, evidenziando come le opere abusive siano state realizzate in sopraelevazione e, pertanto, non siano strutturalmente unitarie rispetto ai piani inferiori, con conseguente alleggerimento del carico in caso di demolizione (pag. 2 del provvedimento); alleggerimento sulla cui rilevanza la parte ricorrente non prende espressamente posizione neanche con il ricorso per cassazione. In secondo luogo, il rischio statico prospettato dalla ricorrente è stato valutato e ritenuto insussistente alla luce delle risultanze tecniche acquisite, tra cui il certificato di idoneità statica e le valutazioni del consulente tecnico nominato dalla Procura, il quale ha ritenuto praticabile l'intervento demolitorio con adeguate cautele (pagg. 3 e 4 del provvedimento). 2Parimenti inammissibile è la doglianza relativa all'omesso esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice, avendo il provvedimento dato atto della sufficienza del quadro probatorio già acquisito, con conseguente insussistenza di un obbligo di disporre ulteriori approfondimenti, richiamati nel ricorso in via meramente esplorativa. 3.2. Il secondo motivo di censura, con cui la ricorrente deduce la violazione della normativa eurounitaria in relazione al principio del legittimo affidamento, risulta anch'esso inammissibile. In primo luogo, va rilevato che l'ordinanza impugnata ha espressamente esaminato la questione della sanabilità dell'abuso, rilevando che l'immobile insiste in area sottoposta a vincolo paesaggistico, con conseguente esclusione della possibilità di sanatoria (pag. 3 del provvedimento). A ciò si aggiunge che la domanda di condono non risulta definita e che la mera presentazione della stessa, ancorché accompagnata dal pagamento dell'oblazione, non è idonea a sospendere l'ordine di demolizione. Infine, la Corte ha correttamente rilevato l'assenza, in caso agli interessati, del requisito della buona fede, essendo emerse la loro consapevolezza dell'abusività dell'opera, anche in ragione della qualità di eredi dei soggetti condannati e della realizzazione di ulteriori interventi abusivi (pag. 3 del provvedimento). Quanto al principio di proporzionalità, deve ricordarsi che, in tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria del 21/04/2016 e Kaminskas c. Lituania del 04/08/2020, valutando la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente, l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività edificatoria (ex plurimis, Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, Rv. 282950 - 01). Il giudice ha fatto corretta applicazione degli orientamenti della giurisprudenza nazionale ed europea, escludendone l'operatività nel caso concreto in ragione della gravità e della reiterazione degli abusi, nonché della consapevolezza della stessa ricorrente e della natura vincolata dell'area (pag. 3 del provvedimento). La censura difensiva risulta, in ogni caso, del tutto generica, perché priva di concreti riferimenti alla situazione della ricorrente, alle sue esigenze abitative, alla natura e alla conoscibilità dell'abuso. 34. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22004/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris