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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43500/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa - non sono consentite in sede di legittimità, perché volte a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie.

Nella pronuncia impugnata si evidenzia che: - il ricorrente era stato visto dalla condomina [OSCURATO:PERSONA] nella serata del [OSCURATO:DATA_NASCITA] mentre si aggirava nell'immobile; - nella mattina successiva, in orario compatibile con l'appiccamento del fuoco, la Spano udiva la tapparella della camera da letto dell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] che si apriva; - anche il teste [OSCURATO:PERSONA] notava la mattina del 25 dicembre uno scooter di color grigio simile a quello abitualmente utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] e una persona che gli era sembrata appunto l'imputato; - non vi erano segni di effrazione sugli infissi dell'abitazione e la porta di ingresso principale era chiusa dall'esterno mediante un lucchetto apposto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; - a carico dell'imputato non vi sono solo le dichiarazioni della persona offesa, bensì anche gli ulteriori elementi suddetti che evidenziano come l'incendio non potesse che essere stato appiccato dal ricorrente; - l'azione di sfratto posta in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla proprietaria di casa può spiegare il movente che ha spinto l'imputato ad appiccare l'incendio all'immobile.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa - non sono consentite in sede di legittimità, perché volte a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie. Nella pronuncia impugnata si evidenzia che: - il ricorrente era stato visto dalla condomina [OSCURATO:PERSONA] nella serata del [OSCURATO:DATA_NASCITA] mentre si aggirava nell'immobile; - nella mattina successiva, in orario compatibile con l'appiccamento del fuoco, la Spano udiva la tapparella della camera da letto dell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] che si apriva; - anche il teste [OSCURATO:PERSONA] notava la mattina del 25 dicembre uno scooter di color grigio simile a quello abitualmente utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] e una persona che gli era sembrata appunto l'imputato; - non vi erano segni di effrazione sugli infissi dell'abitazione e la porta di ingresso principale era chiusa dall'esterno mediante un lucchetto apposto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; - a carico dell'imputato non vi sono solo le dichiarazioni della persona offesa, bensì anche gli ulteriori elementi suddetti che evidenziano come l'incendio non potesse che essere stato appiccato dal ricorrente; - l'azione di sfratto posta in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla proprietaria di casa può spiegare il movente che ha spinto l'imputato ad appiccare l'incendio all'immobile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 20
Sentenza Cassazione n. 43500/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris