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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25113/2026

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orte d’appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnatavanga annullata limitatamente all’omessa statuizione concernente la concessionedella non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, conrinvio alla Corte d’appello di Napoli per l’ulteriore corso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 26/11/2025, la Corte d’appello di Napoli confermava lasentenza del 20/04/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la qualeCaterina [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena condizionalmente sospesa disei mesi di reclusione ed € 600,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo dellacontinuazione, di ricettazione di prodotti industriali con marchi contraffattiprovenienti dal delitto di cui all’art. 473 cod. pen. e di detenzione per la venditadei medesimi prodotti.2.

Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello diNapoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con ilquale denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., laviolazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), dello stessocodice, nonché degli artt. 133 e 175 cod. pen., «per omessa valutazione emotivazione relativamente alla richiesta di concessione del beneficio della nonmenzione».Lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla richiesta, che avevaavanzato con il suo atto di appello, di concessione della non menzione dellacondanna nel certificato del casellario giudiziale, sottolineando come talemotivazione fosse tanto più necessaria a fronte della concessione, da parte delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], della sospensione condizionale dellapena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’unico motivo è fondato.Con il quarto motivo del suo atto di appello (pag. 4), [OSCURATO:PERSONA] chiesto alla Corte d’appello di Napoli di concederle la non menzione dellacondanna nel certificato del casellario giudiziale, «in considerazione della scarsaoffensività della condotta (mancata vendita di tale merce)» e «in ragione anchedella prognosi di non reiterazione già espressa con riferimento al beneficio di cuiall’art. 163 c.p.».Pur avendo dato atto di tale richiesta dell’appellante (punto 2 della pag. 2della sentenza impugnata), la Corte d’appello di Napoli ha tuttavia del tuttoomesso di motivare al riguardo, con la conseguente sussistenza del denunciatovizio di mancanza della motivazione.Si deve altresì osservare che la motivazione era nella specie tanto piùnecessaria a fronte del fatto che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avevaritenuto di concedere all’imputata la sospensione condizionale della pena (con lamotivazione che: «[l]o stato di incensuratezza della [OSCURATO:PERSONA] consente unaprognosi favorevole in merito alla circostanza che l’imputata si asterrà dallareiterazione di condotte illecite»).È pacifico che il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale nellavalutazione degli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., può concedere alcunibenefici di legge e negarne altri, attesa la diversa natura e finalità degli stessibenefici.

In particolare, la non menzione della condanna nel certificato delcasellario giudiziale persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannatomediante l’eliminazione della pubblicità della condanna quale particolareconseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della penaha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità diravvedimento e di costituire, data la possibilità della revoca del beneficio,un’efficace remora alla commissione di ulteriori violazioni della legge penale(Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2016, M.).La Corte di cassazione ha tuttavia chiarito che, ove venga concesso uno solodei due benefici – come nel caso in esame, in cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la sospensione condizionale della pena –, e non vengainvece concesso l’altro, una tale determinazione discrezionale deve esseresorretta da una motivazione congrua che evidenzi le ragioni per le quali glielementi valutati in senso favorevole per la concessione di un beneficio non sianomeritevoli di fondare la concessione dell’altro, ovvero che indichi altri elementi disegno negativo rispetto alla concessione del beneficio non riconosciuto (Sez. 4,n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787-01).2. [OSCURATO:PERSONA] reputa che il beneficio in questione possa essere direttamentericonosciuto dalla Corte di cassazione, che può pertanto annullare sul punto lasentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod.proc. pen.Ciò sulla base del prevalente orientamento della Corte, al quale il [OSCURATO:PERSONA],condividendolo, intende aderire, secondo cui il beneficio della non menzione dellacondanna nel certificato del casellario giudiziale può essere direttamentedisposto dalla Corte di cassazione allorché ciò non implichi alcun accertamento difatto e, in particolare, anche sulla base degli elementi che siano già stativalorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensionecondizionale della pena (Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni, Rv.281028-01; Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018, M., Rv. 274676-01; Sez. 3, n. 792del 25/05/2017, C., Rv. 271829-01; Sez. 5, n. 25625 del 25/02/2016, Candido,Rv. 267217-01).Nel caso di specie, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha già rilevato lostato di incensuratezza dell’imputata e ha altresì formulato una prognosifavorevole circa la sua futura condotta, riconoscendole la sospensionecondizionale della pena.

Il giudice del merito si deve ritenere avere con ciò giàesplicitato gli elementi che valgono a fondare il beneficio della non menzionedella condanna nel certificato del casellario giudiziale, che va, pertanto,riconosciuto.3.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinviorelativamente al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nelcertificato del casellario giudiziale, che deve essere riconosciuta.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al mancatoriconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellariogiudiziale, che riconosce.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d’appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnatavanga annullata limitatamente all’omessa statuizione concernente la concessionedella non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, conrinvio alla Corte d’appello di Napoli per l’ulteriore corso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 26/11/2025, la Corte d’appello di Napoli confermava lasentenza del 20/04/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la qualeCaterina [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena condizionalmente sospesa disei mesi di reclusione ed € 600,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo dellacontinuazione, di ricettazione di prodotti industriali con marchi contraffattiprovenienti dal delitto di cui all’art. 473 cod. pen. e di detenzione per la venditadei medesimi prodotti.2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello diNapoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con ilquale denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., laviolazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), dello stessocodice, nonché degli artt. 133 e 175 cod. pen., «per omessa valutazione emotivazione relativamente alla richiesta di concessione del beneficio della nonmenzione».Lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla richiesta, che avevaavanzato con il suo atto di appello, di concessione della non menzione dellacondanna nel certificato del casellario giudiziale, sottolineando come talemotivazione fosse tanto più necessaria a fronte della concessione, da parte delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], della sospensione condizionale dellapena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’unico motivo è fondato.Con il quarto motivo del suo atto di appello (pag. 4), [OSCURATO:PERSONA] chiesto alla Corte d’appello di Napoli di concederle la non menzione dellacondanna nel certificato del casellario giudiziale, «in considerazione della scarsaoffensività della condotta (mancata vendita di tale merce)» e «in ragione anchedella prognosi di non reiterazione già espressa con riferimento al beneficio di cuiall’art. 163 c.p.».Pur avendo dato atto di tale richiesta dell’appellante (punto 2 della pag. 2della sentenza impugnata), la Corte d’appello di Napoli ha tuttavia del tuttoomesso di motivare al riguardo, con la conseguente sussistenza del denunciatovizio di mancanza della motivazione.Si deve altresì osservare che la motivazione era nella specie tanto piùnecessaria a fronte del fatto che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avevaritenuto di concedere all’imputata la sospensione condizionale della pena (con lamotivazione che: «[l]o stato di incensuratezza della [OSCURATO:PERSONA] consente unaprognosi favorevole in merito alla circostanza che l’imputata si asterrà dallareiterazione di condotte illecite»).È pacifico che il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale nellavalutazione degli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., può concedere alcunibenefici di legge e negarne altri, attesa la diversa natura e finalità degli stessibenefici. In particolare, la non menzione della condanna nel certificato delcasellario giudiziale persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannatomediante l’eliminazione della pubblicità della condanna quale particolareconseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della penaha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità diravvedimento e di costituire, data la possibilità della revoca del beneficio,un’efficace remora alla commissione di ulteriori violazioni della legge penale(Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2016, M.).La Corte di cassazione ha tuttavia chiarito che, ove venga concesso uno solodei due benefici – come nel caso in esame, in cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la sospensione condizionale della pena –, e non vengainvece concesso l’altro, una tale determinazione discrezionale deve esseresorretta da una motivazione congrua che evidenzi le ragioni per le quali glielementi valutati in senso favorevole per la concessione di un beneficio non sianomeritevoli di fondare la concessione dell’altro, ovvero che indichi altri elementi disegno negativo rispetto alla concessione del beneficio non riconosciuto (Sez. 4,n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787-01).2. [OSCURATO:PERSONA] reputa che il beneficio in questione possa essere direttamentericonosciuto dalla Corte di cassazione, che può pertanto annullare sul punto lasentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod.proc. pen.Ciò sulla base del prevalente orientamento della Corte, al quale il [OSCURATO:PERSONA],condividendolo, intende aderire, secondo cui il beneficio della non menzione dellacondanna nel certificato del casellario giudiziale può essere direttamentedisposto dalla Corte di cassazione allorché ciò non implichi alcun accertamento difatto e, in particolare, anche sulla base degli elementi che siano già stativalorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensionecondizionale della pena (Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni, Rv.281028-01; Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018, M., Rv. 274676-01; Sez. 3, n. 792del 25/05/2017, C., Rv. 271829-01; Sez. 5, n. 25625 del 25/02/2016, Candido,Rv. 267217-01).Nel caso di specie, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha già rilevato lostato di incensuratezza dell’imputata e ha altresì formulato una prognosifavorevole circa la sua futura condotta, riconoscendole la sospensionecondizionale della pena. Il giudice del merito si deve ritenere avere con ciò giàesplicitato gli elementi che valgono a fondare il beneficio della non menzionedella condanna nel certificato del casellario giudiziale, che va, pertanto,riconosciuto.3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinviorelativamente al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nelcertificato del casellario giudiziale, che deve essere riconosciuta. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al mancatoriconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellariogiudiziale, che riconosce.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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