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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:503
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

presentate il 18 giugno 2026 ( 1 )

[OSCURATO:PERSONA]241/25

[OSCURATO:PERSONA] SA

contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia)] « Rinvio pregiudiziale – Normativa tributaria – Tassazione dei dividendi – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Ritenuta alla fonte su dividendi di origine nazionale percepiti da società non residenti – Beneficiario non residente in perdita – Situazione oggettivamente comparabile – Requisito di calcolo del risultato secondo le norme dello Stato dell’imposizione alla fonte »

I. Introduzione

1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte è invitata a pronunciarsi sulla problematicità, di seguito riportata, che è stata rilevata dai professionisti del diritto e dalla dottrina a partire dalla pronuncia della sentenza del 22 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( 2 ), confermata dalla sentenza del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Europe) ( 3 ): come calcolare la perdita addotta da una società non residente beneficiaria di dividendi e che intende essere trattata come le società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dell’imposizione alla fonte dei dividendi ( 4 )? Detto calcolo deve avvenire secondo le norme dello Stato dell’imposizione alla fonte o secondo quelle dello Stato membro di residenza della società non residente ( 5 )?

2. La Corte ha infatti dichiarato che l’articolo 63 TFUE ostava alle normative in questione nelle cause che hanno dato luogo a queste due sentenze, in virtù delle quali la tassazione dei dividendi percepiti in uno Stato dell’imposizione alla fonte da società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a ritenute alla fonte aventi carattere di tassazione immediata e definitiva, laddove i dividendi percepiti dalle società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] o di un differimento di tassazione sino al ritorno a un risultato d’esercizio in attivo (causa che ha dato luogo alla sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

) o di un rimborso totale se il risultato dell’esercizio fiscale era negativo (causa che ha dato luogo alla sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

), che costituivano, nei due casi, un vantaggio di tesoreria, o addirittura un’esenzione totale in caso di cessazione delle attività prima che fosse nuovamente ottenuto un risultato positivo.

3. Nella presente causa, lo [OSCURATO:PERSONA] förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia) si chiede se il fatto di esigere un ricalcolo della perdita secondo le norme dello Stato dell’imposizione alla fonte affinché una società non residente beneficiaria dei dividendi in situazione di perdita benefici del medesimo trattamento di una società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] libera circolazione dei capitali prevista all’articolo 63 TFUE.

Proporrò alla Corte di rispondere che ciò è quanto avviene nel caso di specie.

II. Contesto normativo A. Diritto internazionale

4. L’articolo 10 della convenzione tra il governo della Repubblica francese e il governo del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia volta ad evitare la doppia imposizione e a prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio ( 6 ) prevede quanto segue: «1.

I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato.

2. Tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente in cui risiede la società che paga i dividendi, ai sensi della normativa di questo Stato, ma se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così determinata non può eccedere il 15[%] dell’importo lordo dei dividendi. (...) (...)».

B. Diritto svedese

1. Disposizioni che disciplinano l’imposta sui dividendi

5. Le disposizioni che disciplinano l’imposta sui dividendi sono contenute nella kupongskattelagen (legge relativa all’imposta sui dividendi) ( 7 ), del 20 novembre 1970, nella versione applicabile al procedimento principale.

6. Ai sensi dell’articolo 1, primo comma, di detta legge, l’imposta sui dividendi deve essere versata allo Stato per qualsiasi distribuzione di dividendi su azioni di società per azioni svedesi.

7. Ai sensi dell’articolo 4, primo comma, di detta legge, l’imposta è dovuta dalle persone giuridiche non residenti che hanno diritto a dividendi se i dividendi versati non si riferiscono a redditi di un’attività economica o commerciale svolta da una stabile organizzazione operante in Svezia.

8. L’articolo 5 della legge relativa all’imposta sui dividendi dispone che l’imposta sui dividendi è riscossa ad un’aliquota pari al 30% dei dividendi distribuiti.

Tuttavia, in virtù dell’articolo 27 di detta legge, in determinate situazioni sussiste un diritto al rimborso.

Dal primo comma di detto articolo si evince che, se l’imposta sui dividendi è stata riscossa per un importo superiore a quello dovuto in forza di una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione, il beneficiario ha diritto al rimborso delle somme trattenute in eccesso.

9. Gli articoli da 28 a 28n di detta legge, entrati in vigore il 1º gennaio 2020 ( 8 ), prevedono, in determinati casi, un differimento del pagamento dell’imposta sui dividendi.

Tali norme consentono a una persona giuridica non residente stabilita nell’Unione europea di ottenere, dopo aver presentato una domanda, un periodo di differimento per il pagamento dell’imposta sui dividendi.

In sostanza, il differimento è concesso a condizione che la persona giuridica non residente dimostri una perdita calcolata conformemente alla normativa fiscale nazionale svedese.

Se la società che richiede un periodo di differimento fa parte di un gruppo di società soggette ad una tassazione su base consolidata dei redditi nel proprio Stato di origine, il margine per un periodo di differimento è calcolato con riferimento all'insieme delle società del gruppo.

2. Disposizioni che disciplinano l’imposta sul reddito

10. Il capo 6, articoli 3 e 4, dell’inkomstskattelagen (legge relativa all’imposta sul reddito) ( 9 ), del 16 dicembre 1999, nella versione applicabile al procedimento principale, dispone, in via generale, che le persone giuridiche svedesi sono assoggettate all’imposta sul reddito per tutti i loro redditi in Svezia e all’estero.

11. Ai sensi del capo 16, articolo 1, primo comma, di detta legge, esse possono, in linea di principio, dedurre a titolo di spese i costi sostenuti per acquisire e mantenere redditi.

12. La legge relativa all’imposta sul reddito non contiene norme in materia di tassazione consolidata.

Le imprese di un gruppo possono, tuttavia, se sono soddisfatte determinate condizioni, le società di un gruppo possono compensare i risultati ottenuti all’interno del gruppo operando trasferimenti infragruppo in applicazione del capo 35 di detta legge.

13. Dal capo 35, articolo 1, primo comma, della suddetta legge risulta che il trasferimento è deducibile per l’autore del trasferimento e imponibile in capo al suo beneficiario.

III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

14. [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «SG») è una società francese che ha la residenza fiscale in Francia e che fa parte di un gruppo fiscale soggetto a una tassazione consolidata in Francia.

15. Nel corso del 2012, una ritenuta alla fonte è stata effettuata sui dividendi percepiti da società svedesi da parte della SG, a titolo dell’imposta svedese sui dividendi.

L’amministrazione tributaria svedese ha respinto la domanda di rimborso dell’imposta riscossa dalla SG, fondata sulla restrizione alla libera circolazione dei capitali causata da detta ritenuta, laddove la sua situazione era in perdita e una società svedese in perdita non sarebbe stata assoggettata a imposizione per detti dividendi.

16. Investiti del ricorso della SG, sia il Förvaltningsrätten i Falun (Tribunale amministrativo di Falun, Svezia) sia il Kammarrätten i Sundsvall (Corte d’appello amministrativa di Sundsvall, Svezia) hanno respinto le pretese della SG con la motivazione che i moduli di dichiarazioni fiscali francesi della SG e del gruppo cui essa appartiene non consentono di stabilire con sufficiente certezza se essa abbia subito perdite nel corso dell’anno in questione; solo un calcolo dettagliato del risultato della SG e del suo gruppo in conformità della normativa svedese avrebbe consentito tale accertamento.

17. Allo stato del procedimento, il ricorso per cassazione della SG è stato autorizzato quanto alla questione se una persona giuridica straniera si trovi in una situazione oggettivamente comparabile a quella di una persona giuridica svedese che ha registrato perdite ai sensi della tassazione sul reddito al fine di pronunciarsi sulla conformità al Trattato FUE di una ritenuta di imposta sui dividendi.

18. [OSCURATO:PERSONA] förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) si interroga sulla possibilità per uno Stato dell’imposizione alla fonte di esigere da una società non residente, che chiede il rimborso di un’imposta sui dividendi trattenuta alla fonte per il motivo che essa era in perdita, la prova che essa è in perdita anche calcolando il suo risultato secondo le norme fiscali dello Stato dell’imposizione alla fonte.

Se del caso, il giudice del rinvio ritiene che la questione di seguito riportata verta sulla presa in considerazione del risultato dell’insieme del gruppo fiscale al fine di valutare se la società sia una società in perdita, laddove lo Stato dell’imposizione alla fonte non preveda una tassazione consolidata, ma soltanto norme di trasferimenti infragruppo che, a determinate condizioni, consentono una compensazione dei risultati all’interno del gruppo.

19. In tale contesto, lo [OSCURATO:PERSONA] förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se sia compatibile con l’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea il fatto che lo Stato dell’imposizione alla fonte esiga che una società non residente, soggetta ad imposizione mediante ritenuta alla fonte sui dividendi percepiti e che afferma di trovarsi in una situazione oggettivamente comparabile a quella di una società residente in perdita, dimostri tale circostanza ricalcolando il proprio risultato imponibile in conformità alle norme che lo Stato dell’imposizione alla fonte applica per la tassazione dei redditi delle società residenti. 2) Qualora la società non residente sia soggetta a tassazione consolidata, se sia compatibile con l’articolo 63 TFUE il fatto che lo Stato dell’imposizione alla fonte esiga che sia preso in considerazione il risultato imponibile del gruppo fiscale nel suo complesso al momento di determinare se la società si trovi in una situazione oggettivamente comparabile a quella di una società residente in perdita. 3) Se sulla risposta alla [seconda questione] incida il fatto che lo Stato dell’imposizione alla fonte non dispone di norme in materia di tassazione consolidata, ma dispone invece di norme relative ai trasferimenti infragruppo che, in determinate circostanze, consentono una compensazione dei risultati imponibili all’interno del gruppo».

20. La Repubblica federale di Germania ha chiesto, sulla base dell’articolo 16, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che tali questioni siano esaminate dalla Corte riunita in [OSCURATO:PERSONA] Sezione.

21. La SG, lo [OSCURATO:PERSONA] (amministrazione tributaria, Svezia), i governi svedese e tedesco nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

Dette parti e il governo spagnolo hanno presentato le loro osservazioni orali all’udienza tenutasi il 10 febbraio 2026.

IV. Analisi

22. Con le sue questioni, che propongo di trattare congiuntamente, il giudice del rinvio invita la Corte a precisare la sua giurisprudenza risultante dalle sentenze

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e

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.

Esso si chiede se sia possibile per lo Stato dell’imposizione alla fonte dei dividendi versati a una società con sede in un altro Stato membro e parte di un gruppo fiscale integrato in tale Stato di residenza imporre che il risultato negativo dedotto da detta società sia dimostrato attraverso un calcolo effettuato secondo le sue norme fiscali al fine di stabilire che la società non residente si trova in una situazione comparabile a quella di una società residente in perdita e beneficia quindi della possibilità di un differimento della tassazione.

Inoltre, esso si chiede se, per stabilire se la situazione fiscale di una società non residente sia comparabile a quella di una società residente in perdita, debba essere preso in considerazione il risultato del gruppo fiscale cui essa appartiene o soltanto il suo risultato quando lo Stato dell’imposizione alla fonte non dispone di norme in materia di consolidamento fiscale, ma soltanto di norme relative ai trasferimenti infragruppo che consentono, a determinate condizioni, di compensare i risultati all’interno del gruppo.

A. Insegnamenti delle sentenze

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e

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23. Nella sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, la Corte si è pronunciata su fatti e su una normativa molto simili a quelli di cui al caso di specie, vale a dire sul diniego, da parte dell’amministrazione tributaria, del rimborso della ritenuta alla fonte applicata sui dividendi percepiti da una società non residente in perdita, laddove una società residente sia assoggettata a imposizione nell’anno in corso solo se in attivo.

24. In primo luogo, la Corte ha ritenuto che la normativa di cui trattasi fosse tale da procurare un vantaggio alle società residenti in perdita (un vantaggio di tesoreria, se non addirittura un’esenzione in caso di cessazione dell’attività), laddove le società non residenti erano assoggettate a tassazione immediata e definitiva, a prescindere dal loro risultato d’esercizio ( 10 ).

25. In secondo luogo, essa ha esaminato l’eventuale esistenza di una giustificazione alla constatata restrizione alla libera circolazione dei capitali.

26. A tal fine, essa ha, anzitutto, respinto la giustificazione vertente sulla comparabilità oggettiva delle situazioni ( 11 ) invocata dai governi belga, tedesco, francese e del [OSCURATO:PERSONA] fondandosi sulla sentenza del 22 dicembre 2008,

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( 12 ).

Tali governi ritenevano che modalità di riscossione dell’imposta differenti, a seconda della sede della società beneficiaria dei dividendi, fossero giustificate da una differenza di situazione oggettiva ( 13 ).

Dopo aver ricordato che detta sentenza aveva ammesso una differenza di trattamento consistente nell’applicazione di tecniche impositive diverse a seconda del luogo di residenza, la Corte ha rammentato che, nella suddetta sentenza, essa aveva dichiarato che, in ogni caso, i redditi in questione erano stati assoggettati a imposta a prescindere dalla circostanza di essere stati percepiti da una società residente o da una società non residente ( 14 ).

Essa ha poi ritenuto che, dal momento che la normativa in questione nella causa che ha dato luogo alla sentenza

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offriva un vantaggio fiscale sostanziale alle società residenti in perdita, non si poteva sostenere che la disparità di trattamento si limitasse alle modalità di riscossione dell’imposta ( 15 ).

27. Successivamente, la Corte ha respinto la giustificazione vertente sull’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri per il motivo che, ove il regime applicabile alle società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alle società non residenti, il rischio di perdite fiscali sarebbe il medesimo per le due tipologie di società nell’eventualità che non tornassero in attivo prima della cessazione della loro attività e, nel caso di specie, il governo aveva accettato tale minor gettito per le società residenti ( 16 ).

28. Infine, la Corte non ha accolto nemmeno la giustificazione vertente sull’efficacia della riscossione dell’imposta, poiché il differimento della tassazione in caso di risultato negativo si applicherebbe soltanto a un numero limitato di società non residenti, queste ultime dovrebbero fornire gli elementi pertinenti all’amministrazione finanziaria dello Stato membro di imposizione al fine di rilevare la sussistenza dei requisiti di legge e tali amministrazioni finanziarie potrebbero avvalersi di meccanismi di cooperazione per verificare la veridicità di detti elementi.

La Corte ne ha dedotto che la restrizione alla libera circolazione dei capitali risultante dalla normativa nazionale di cui trattasi eccedeva quanto necessario per conseguire l’obiettivo di garantire la riscossione dell’imposta ( 17 ).

Pertanto, il riconoscimento del semplice differimento della tassazione dei dividendi anche alle società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] conseguire gli obiettivi perseguiti, eliminando nel contempo le restrizioni alla libera circolazione dei capitali ( 18 ).

29. Nella sentenza

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, la Corte ha ripreso tale ragionamento applicandolo a un caso di diniego del rimborso della ritenuta alla fonte sui dividendi versati a una società non residente, benché una società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] rimborso di una siffatta ritenuta alla fonte.

La Corte ha precisato due aspetti.

In primo luogo, la Corte ha respinto gli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] de Bizkaia (Giunta della provincia storica di Biscaglia, Spagna) e dai governi tedesco e spagnolo vertenti sulla non comparabilità oggettiva delle situazioni risultante dal principio di territorialità e fondati sulle sentenze del 15 maggio 1997, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 19 ), del 15 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] ( 20 ), e del 17 settembre 2015, Miljoen e a. ( 21 ), anteriori alla sentenza

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( 22 ). A tal fine, essa ha ricordato che la sentenza

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aveva già respinto detto argomento sulla base di una giurisprudenza consolidata risultante, in particolare, dalla sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a. ( 23 ).

In secondo luogo, la Corte ha analizzato la giustificazione relativa alla ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri e alla prevenzione del rischio di duplice uso delle perdite ( 24 ).

A tal riguardo, la Corte ha ricordato che la prevenzione del duplice uso delle perdite costituiva un obiettivo legittimo che poteva giustificare una restrizione alle libertà fondamentali ( 25 ) e che le società non residenti dovevano fornire gli elementi pertinenti che consentissero all’amministrazione finanziaria dello Stato membro dell’imposizione alla fonte di rilevare la sussistenza dei requisiti previsti per poter godere di un differimento dell’imposizione ( 26 ).

B. Critiche e interrogativi sollevati da detta giurisprudenza

30. In primo luogo, il governo tedesco, sostenuto in udienza dal governo spagnolo, ritiene che la questione controversa non sia tanto quella della prova delle perdite da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’ammontare del rimborso da effettuare su quanto trattenuto alla fonte, quanto piuttosto la questione del principio della presa in considerazione delle perdite subite al di fuori dello Stato dell’imposizione alla fonte.

31. Detto governo non contesta la disparità di trattamento sotto il profilo della libera circolazione dei capitali generata dalla normativa svedese, che non consente il differimento della tassazione in caso di perdite in capo a una società non residente, bensì contesta l’oggettiva comparabilità delle situazioni fondandosi su sentenze, in particolare della [OSCURATO:PERSONA] Sezione, che non possono essere messe in discussione dalle sentenze

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e

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32. Il governo tedesco ricorda così che il principio di territorialità fiscale è stato riconosciuto, segnatamente, da due sentenze della [OSCURATO:PERSONA] Sezione ( 27 ).

È pertanto conforme a detto principio un regime fiscale secondo cui, ai fini del calcolo della base imponibile dei contribuenti non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], sono presi in considerazione unicamente i ricavi e le perdite risultanti della loro attività in detto Stato.

Tale governo aggiunge che, secondo detta giurisprudenza, i contribuenti residenti e non residenti si trovano in una situazione comparabile soltanto per quanto attiene alle spese che presentano un collegamento economico diretto con i redditi imponibili nello Stato in cui l’attività è esercitata ( 28 ).

Tali critiche riguardo alle sentenze

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e

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sono sollevate anche da una parte dei professionisti del diritto ( 29 ). 33. Tra questi ultimi, alcuni hanno evocato il rischio di evasione e la questione della portata geografica e fiscale della giurisprudenza derivante dalla sentenza

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Altri hanno evocato le ambizioni dei professionisti di limitare l’ambito di applicazione di detta giurisprudenza imponendo che la società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] secondo le norme dello Stato dell’imposizione alla fonte, come accade nel caso della normativa svedese, a differenza, ad esempio, della normativa francese in questione nella causa che ha dato luogo alla sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

( 30 ).

Per concludere, alcuni si sono detti preoccupati dal limite introdotto dalle convenzioni fiscali bilaterali che consentono agli Stati dell’imposizione alla fonte di assoggettare a imposta solo i dividendi e non la totalità dei redditi della società non residente tornata in attivo ( 31 ).

C. Critiche e problemi pratici superabili

34. Ritengo che tutte le critiche o difficoltà pratiche summenzionate possano essere superate.

35. In primo luogo, osservo che le sentenze su cui il governo tedesco fonda la sua argomentazione relativa al rispetto del principio di territorialità fiscale riguardano unicamente situazioni in cui esiste una reale attività economica sul territorio dello Stato dell’imposizione alla fonte (succursale o filiale di una società non residente oppure, ancora, prestazioni di servizi).

Di conseguenza, detta giurisprudenza non trova applicazione quando, come nel caso di specie, non esiste alcuna attività economica nello Stato dell’imposizione alla fonte e i redditi sono quindi «passivi».

Tuttavia, nella sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a. ( 32 ), i fatti vertevano sulla tassazione di dividendi versati a società non residenti e la Corte ha dichiarato che dalla base imponibile ai fini dell’imposta dovuta nello Stato dell’imposizione alla fonte potevano essere dedotte unicamente le spese professionali direttamente connesse all’attività che ha generato i redditi imponibili in uno Stato membro, essendo i residenti e i non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] una situazione analoga, cosicché una normativa di tale Stato che, in materia di imposizione fiscale, neghi ai non residenti la deduzione di tali spese, concessa invece ai residenti, rischia di sfavorire principalmente i cittadini di altri Stati membri e comporta pertanto una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità ( 33 ).

Tuttavia, in tutte le cause che hanno dato luogo a dette sentenze si discuteva della determinazione della base imponibile dell’imposta e non della data di pagamento o di rimborso di quest’ultima, come nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze

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Di conseguenza, tali sentenze non sono in contrasto con la giurisprudenza menzionata dal governo tedesco.

Esse si inseriscono, inoltre, in una giurisprudenza costante che ha stabilito che, a partire dal momento in cui uno Stato membro, in modo unilaterale o mediante accordi, assoggetta all’imposta sui redditi non soltanto gli azionisti residenti, ma anche quelli non residenti, per i dividendi che essi ricevono da una società residente, la situazione di tali azionisti non residenti si avvicina a quella degli azionisti residenti ( 34 ).

Pertanto, la questione della comparabilità si presenta nella fase della giustificazione della restrizione alla libera circolazione dei capitali.

36. L’avvocato generale Mengozzi ha ben riassunto la difficoltà al centro dell’argomentazione addotta dal governo tedesco in materia di comparabilità.

Infatti, in una causa in cui si discuteva di una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori in ragione di una norma fiscale, egli ha indicato che, «poiché una discriminazione consiste nell’applicazione di regole differenti a situazioni analoghe (...), appare quantomeno arduo, ai fini dell’ esame della comparabilità oggettiva delle situazioni, utilizzare come criterio di valutazione le norme nazionali e/o internazionali all’origine della disparità di trattamento di cui la Corte è chiamata appunto a verificare l’eventuale carattere discriminatorio», evocando così un ragionamento circolare ( 35 ).

La Corte ha ripreso detta analisi per respingere l’argomento del governo tedesco in una situazione inversa a quella di cui alla presente causa, riconoscendo la comparabilità della situazione di una società che detiene partecipazioni in una società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] che detiene partecipazioni in una società non residente.

Essa ha dichiarato che «[l]’applicazione di regimi tributari diversi ad una società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] partecipazioni in società residenti o non residenti non può costituire un criterio valido per valutare l’obiettiva comparabilità di situazioni e, di conseguenza, per stabilire una differenza obiettiva tra esse.

Infatti, proprio l’applicazione di regimi tributari differenti è all’origine della disparità di trattamento di cui si deve giudicare se sia giustificata o meno» ( 36 ).

37. In secondo luogo, per quanto attiene al rischio di evasione, è sufficiente ricordare, da un lato, l’esistenza nel diritto dell’Unione di un principio generale di diritto secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione ( 37 ), in particolare in materia fiscale ( 38 ).

Dall’altro, la direttiva (UE) 2016/1164 ( 39 ) contiene, al suo articolo 6, una norma generale antiabuso.

Inoltre, in concreto, il rischio di evasione e di elusione fiscale è molto più limitato nell’ipotesi di una piccola partecipazione al capitale di una società.

38. In terzo luogo, per quanto concerne la modalità di calcolo della perdita della società non residente beneficiaria dei dividendi da prendere in considerazione per farle beneficiare della medesima norma delle società residenti, vale a dire della possibilità di non versare l’imposta sui dividendi in caso di perdita ( 40 ), occorre affrontare la questione dal punto di vista dell’onere amministrativo per la società non residente di cui va valutata la proporzionalità e non dal punto di vista della comparabilità.

Orbene, dichiarando che spetta alle società non residenti fornire elementi pertinenti che consentano all’amministrazione finanziaria dello Stato membro d’imposizione di rilevare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per poter ottenere un differimento ( 41 ), la Corte ha circoscritto detto onere della prova nei limiti del rispetto dei principi di proporzionalità e di effetto utile.

In particolare, essa ha così ritenuto che: – la prova dell’importo delle perdite delle quali un contribuente chiedeva il riporto può non essere limitata alla prova richiesta dalla normativa dello Stato dell’imposizione alla fonte ( 42 ); – una normativa di uno Stato membro che impedisca in modo assoluto al contribuente di fornire elementi di prova rispondenti ad altri criteri rispetto a quelli previsti da tale normativa eccederebbe quanto necessario al fine di garantire l’efficacia dei controlli fiscali e una riscossione efficace dell’imposta ( 43 ), e – i documenti giustificativi richiesti dovrebbero consentire alle autorità tributarie dello Stato membro d’imposizione di verificare, in modo chiaro e preciso, se siano soddisfatti i presupposti per la concessione di un’agevolazione fiscale, ma essi non dovrebbero assumere una forma particolare, dal momento che una simile valutazione non deve essere effettuata in modo troppo formalistico ( 44 ).

39. In quarto luogo, le questioni relative alla portata geografica e fiscale della giurisprudenza risultante dalla sentenza

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oltrepassano il quadro di esame delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, che vertono unicamente sulla tassazione dei dividendi percepiti da una società non residente da una società in cui essa ha la mera veste di investitore.

Ritengo che detta portata debba essere presa in considerazione non secondo criteri geografici o fiscali, bensì nella scia delle libertà di stabilimento o di circolazione.

Osservo, tuttavia, che il governo tedesco auspica che sia ridiscussa la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer ( 45 ) sulla presa in considerazione delle perdite nello Stato dell’imposizione alla fonte in un contesto di società madri – figlie in altre cause di cui la Corte è investita ( 46 ).

40. In quinto luogo, alcuni autori ( 47 ) hanno ritenuto che le convenzioni contro la doppia imposizione potessero costituire un limite alla riscossione dell’imposta nel tempo.

Infatti, in forza delle convenzioni fiscali bilaterali, gli Stati dell’imposizione alla fonte sono autorizzati a tassare unicamente i dividendi distribuiti e non i ricavi delle società non residenti provenienti da altre attività.

Spetterà, tuttavia, agli Stati dell’imposizione alla fonte distinguere successimante la riscossione dell’imposta iniziale da una nuova imposizione.

D. Conferma della giurisprudenza derivante dalle sentenze

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41. Da quanto precede risulta che la questione della comparabilità deve essere presa in considerazione dopo l’esame dell’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali e che, di conseguenza, la seconda e la terza questione saranno trattate in tale ambito.

La Corte ha così l’occasione di confermare la giurisprudenza derivante dalle sentenze

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e

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42. In primo luogo, per quanto concerne l’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali, le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni ai movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal compiere investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di detto Stato membro dal compierne in altri Stati ( 48 ).

Pertanto, un trattamento sfavorevole, da parte di uno Stato membro, dei dividendi distribuiti a società non residenti, rispetto al trattamento riservato ai dividendi corrisposti a società residenti, è tale da dissuadere le società stabilite in uno Stato membro diverso dal primo dall’investire nel suddetto primo Stato membro e costituisce, di conseguenza, una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE ( 49 ).

La Corte ha dichiarato, nella sentenza

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, che ciò si verificava quando una società residente beneficiaria di dividendi non era assoggettata a tassazione con riferimento a detti dividendi nell’anno in cui era in perdita, mentre i dividendi percepiti da una società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] una tassazione definitiva e automatica per mediante una ritenuta alla fonte.

Essa ha aggiunto che una siffatta normativa è tale da procurare un vantaggio alle società residenti in perdita, in quanto ne deriva quantomeno un vantaggio di tesoreria, se non un’esenzione, laddove le società non residenti sono assoggettate a tassazione immediata e definitiva, a prescindere dal loro risultato d’esercizio ( 50 ).

Essa ha precisato, nella sentenza ACC Silicones , che detta restrizione poteva sussistere anche quando la possibilità di rimborso della ritenuta alla fonte prelevata sui dividendi versati a società non residenti stabilite in altri Stati membri era accompagnata da condizioni supplementari rispetto a quelle previste per il rimborso della ritenuta alla fonte gravante sui dividendi versati a società residenti, il che rendeva più difficile l’esercizio del diritto al rimborso da parte delle società non residenti ( 51 ).

43. La restrizione alla libera circolazione dei capitali non è contestata da nessuna delle parti in causa nel caso di specie.

Essa è costituita non soltanto dalla circostanza che, alla data dei fatti, alle società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alcuna possibilità di differire la tassazione, ma essa risulta anche dalla normativa adottata per tener conto della giurisprudenza

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e applicabile a partire dal 1º gennaio 2020.

Infatti, per beneficiare di un differimento dell’imposta sui dividendi trattenuta alla fonte, una società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] perdita in conformità delle norme svedesi.

Una siffatta differenza di trattamento è tale da dissuadere delle società non residenti dal procedere a investimenti in società stabilite in Svezia.

44. Inoltre, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, TFUE, una siffatta differenza di trattamento è ammissibile soltanto qualora essa riguardi situazioni che non siano obiettivamente paragonabili, o sia giustificata da un motivo imperativo d’interesse generale ( 52 ).

45. In secondo luogo, per quanto concerne la comparabilità delle situazioni di cui trattasi, ho esposto in precedenza perché non sia possibile aderire al ragionamento dei governi tedesco e spagnolo su tale punto e che l’esame di detta comparabilità non può precedere quello della restrizione alla libera circolazione dei capitali ( 53 ).

In aggiunta, ricordo che, secondo la giurisprudenza della Corte, dal momento in cui uno Stato assoggetta, unilateralmente o mediante accordi, all’imposta sui redditi non soltanto le società residenti, ma anche le società non residenti, per i dividendi che esse percepiscono da una società residente, la situazione delle società non residenti si avvicina a quella delle società residenti ( 54 ).

46. La sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

ha stabilito che la possibilità di un differimento della tassazione, se non addirittura di un’esenzione in caso di cessazione dell’attività in assenza di ritorno a un risultato d’esercizio in attivo, non si limitava alle modalità di riscossione dell’imposta, ma procurava un vantaggio sostanziale alle società residenti in perdita ( 55 ).

47. Nel caso di specie, la difficoltà sotto il profilo della comparabilità deriva dal fatto che, per beneficiare di detto differimento della tassazione, le società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] perdita secondo la normativa fiscale svedese, il che implica un onere amministrativo aggiuntivo per le società non residenti ed equivale ad assimilarle a società residenti.

Tale assimilazione oltrepassa la comparabilità oggettiva imposta dalla giurisprudenza.

48. Peraltro, al pari della Commissione, ritengo che la seconda e la terza questione pregiudiziale abbiano carattere ipotetico nella misura in cui è pacifico che sia la SG che il gruppo consolidato di cui essa è la società madre erano in perdita nell’esercizio di cui trattasi.

In ogni caso, nella misura in cui le norme fiscali non sono armonizzate in materia, occorre limitarsi alla sola situazione in perdita della società che percepisce i dividendi, salvo in caso di evasione.

49. In terzo luogo, per quanto attiene alla giustificazione della restrizione alla libera circolazione dei capitali, il giudice del rinvio non ne menziona alcuna.

L’amministrazione tributaria evoca unicamente il rischio di pianificazione fiscale riguardo alla seconda e alla terza questione, il che potrebbe includere i rischi di evasione e la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri.

Quanto al governo svedese, quest’ultimo deduce, quali motivi imperativi di interesse generale, la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, la garanzia della coesione del sistema fiscale e la lotta all’evasione fiscale, che sono stati riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte in talune ipotesi.

In ogni caso, la Corte esige, per ammettere una restrizione alle libertà fondamentali, che essa sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, sia idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungerlo ( 56 ).

50. In primo luogo, la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri non è stata ammessa nel caso che ha dato luogo alla sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

.

La Corte ha ritenuto, infatti, da un lato, che un semplice differimento della tassazione dei dividendi non costituirebbe una rinuncia, da parte dello Stato dell’imposizione alla fonte, ad assoggettare ad imposta detti dividendi generati sul proprio territorio e che, dall’altro, in caso di cessazione dell’attività della società non residente prima di tornare in utile, le perdite fiscali che ne risulterebbero non potrebbero legittimare la restrizione alla libera circolazione dei capitali, tanto più che lo Stato dell’imposizione alla fonte ammetteva tali perdite per le società residenti ( 57 ).

51. Nel caso di specie, è possibile seguire il medesimo ragionamento poiché il calcolo della perdita della società non residente non modifica la base imponibile dell’imposta dovuta, ma unicamente la data a partire dalla quale essa diverrà esigibile.

52. In secondo luogo, l’argomento relativo alla garanzia della coerenza fiscale è stato, poi, respinto nella sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

per il motivo che, affinché tale argomento possa essere accolto, occorre, secondo una costante giurisprudenza, che sia dimostrata l’esistenza di un nesso diretto tra l’agevolazione fiscale e la compensazione di tale vantaggio con un determinato prelievo fiscale ( 58 ).

Orbene, nel caso di specie, il vantaggio per le società residenti, risultante dal differimento della tassazione, se non addirittura dall’esenzione, non è compensato da un prelievo fiscale specifico.

Di conseguenza, tale giustificazione non può essere accolta.

53. In terzo luogo, il rischio di evasione fiscale è inoltre dedotto dal governo svedese in ragione del fatto che partecipazioni e il relativo diritto ai dividendi potrebbero essere trasferiti a una società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a tal fine.

Tale giustificazione può essere ammessa a condizione che rispetti il principio di proporzionalità ( 59 ).

Nel caso di specie, oltre agli argomenti sviluppati al paragrafo 37 delle presenti conclusioni vertenti sull’esistenza di principi legislativi e giurisprudenziali in materia di lotta all’evasione e al rischio esiguo nei casi di azionariato diffuso, ritengo che la misura che impone di calcolare la perdita in conformità della normativa fiscale svedese sia sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.

Infatti, un siffatto obbligo si fonda su un sospetto generalizzato di evasione e non su indizi che possono lasciar pensare che si sia in presenza di un’evasione o di una costruzione di puro artificio volta a eludere il pagamento dell’imposta sui dividendi ( 60 ).

Inoltre, considerato l’onere amministrativo che esso farebbe gravare sulla società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] investimenti in numerosi Stati membri, tale obbligo potrebbe ledere il principio di effettività della libera circolazione dei capitali.

Il costo di detto onere amministrativo potrebbe così superare l’importo dell’imposta di cui trattasi.

Per contro, il fatto di accettare la prova di una perdita calcolata secondo le norme dello Stato di residenza della società non residente, unito alla possibilità per l’amministrazione fiscale di beneficiare della collaborazione e dell’assistenza dei suoi omologhi in forza della direttiva 2011/16/UE ( 61 ), sarebbe sufficiente per conseguire l’obiettivo della lotta all’evasione e all’elusione fiscale consentendo allo Stato dell’imposizione alla fonte di verificare che la condizione di situazione in perdita sia soddisfatta dalla società non residente beneficiaria di dividendi secondo le norme dello Stato di residenza.

54. In via complementare, quanto alla giustificazione relativa alla prevenzione del rischio di duplice uso delle perdite, dedotta dal governo tedesco, ricordo che la Corte dichiara che spetta alle società non residenti fornire gli elementi pertinenti che consentano all’amministrazione finanziaria dello Stato dell’imposizione alla fonte di rilevare la sussistenza dei requisiti previsti per poter beneficiare di un differimento dell’imposizione ( 62 ).

55. Di conseguenza, propongo di rispondere al giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in virtù della quale una società non residente beneficiaria di dividendi assoggettati a tassazione mediante ritenuta alla fonte deve calcolare, per beneficiare del medesimo trattamento di quello previsto per le società residenti, beneficiarie di dividendi, in situazione di perdita, la propria perdita secondo le norme fiscali dello Stato dell’imposizione alla fonte.

V. Conclusione

56. Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dallo [OSCURATO:PERSONA] förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia) nel modo seguente: L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in virtù della quale una società non residente beneficiaria di dividendi assoggettati a tassazione mediante ritenuta alla fonte deve calcolare, per beneficiare del medesimo trattamento di quello previsto per le società residenti, beneficiarie di dividendi, in situazione di perdita, la propria perdita secondo le norme fiscali dello Stato membro dell’imposizione alla fonte dei dividendi. 1 Lingua originale: il francese. 2 C‑575/17, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2018:943. 3 C‑601/23, in prosieguo: la «sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

», EU:C:2024:1048. 4 In prosieguo: lo «Stato dell’imposizione alla fonte». 5 In prosieguo: lo «Stato di residenza». 6 Firmata a Stoccolma il 27 novembre 1990. 7 SFS 1970, n. 624. 8 Tali disposizioni non erano ancora in vigore alla data dei fatti oggetto del procedimento principale. 9 SFS 1999, n. 1229. 10

V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(punto 34). 11

V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(punti da 47 a 54). 12

C‑282/07, EU:C:2008:762.

13

V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(punto 48). 14

V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(punto 51). 15

V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(punto 53). 16

V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(punti da 55 a 64). 17

V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(punti da 65 a 78). 18

V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(punto 77). 19

C‑250/95, EU:C:1997:239.

20

C‑345/04, EU:C:2007:96.

21 C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14, EU:C:2015:608. 22

V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(punti da 53 a 56). 23 C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14, EU:C:2015:608. V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

[punto 47, che cita le sentenze del 20 ottobre 2011, Commissione/Germania (C‑284/09, EU:C:2011:670, punto 56), e del 17 settembre 2015, Miljoen e a. (C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14, EU:C:2015:608, punto 67 e giurisprudenza citata)]. 24

V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(punti da 68 a 78). 25

V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(punto 72 e giurisprudenza citata). 26

V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(punto 77). 27

V. sentenze del 15 maggio 1997, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑250/95, EU:C:1997:239, punto 22), e del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer (C‑446/03, EU:C:2005:763, punto 39). V., altresì, sentenza del 15 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]

(C‑345/04, EU:C:2007:96).

28

V. sentenza del 15 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] (C‑345/04, EU:C:2007:96, punti 23 e 24). 29

V. CFE tax advisers Europe, «[OSCURATO:PERSONA] ECJ-TF 3/2019 on the CJEU decision of 22 November 2018 in Case C‑575/17,

[OSCURATO:PERSONA]

, on withholding taxes, losses and territoriality», disponibile online al seguente indirizzo Internet: https://taxadviserseurope.org/new_ahgency/wp-content/uploads/2019/10/ECJ-TF_3-2019_Sofina_FINAL.pdf , punti 19 e 20. 30

V. Dassesse, M., «[OSCURATO:PERSONA] », Journal de droit fiscal , Bruylant, Bruxelles, 2018, pagg. da 5 a 30, in particolare punto 3.2 (pagg. 25 e 26). 31

V. CFE tax advisers Europe, «[OSCURATO:PERSONA] ECJ-TF 3/2019 on the CJEU decision of 22 November 2018 in Case C‑575/17,

[OSCURATO:PERSONA]

, on withholding taxes, losses and territoriality», op. cit., punto 29. 32 C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14, EU:C:2015:608. 33

V. sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a. (C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14, EU:C:2015:608, punti da 57 a 61). 34

V. sentenze del 12 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA] (C‑374/04, EU:C:2006:773, punto 68); del 14 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑170/05, EU:C:2006:783, punto 35), e del 17 settembre 2015, Miljoen e a. (C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14, EU:C:2015:608, punto 67 e giurisprudenza citata). 35

V. conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Renneberg (C‑527/06, EU:C:2008:362, paragrafo 70). 36

V. sentenza del 22 gennaio 2009, STEKO Industriemontage (C‑377/07, EU:C:2009:29, punto 33). 37

V. sentenza del 26 febbraio 2019, N Luxembourg 1 e a. (C‑115/16, C‑118/16, C‑119/16 e C‑299/16, EU:C:2019:134, punto 96). 38

V. sentenza del 26 febbraio 2019, N Luxembourg 1 e a. (C‑115/16, C‑118/16, C‑119/16 e C‑299/16, EU:C:2019:134, punto 109). 39 Direttiva del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1). 40 Il differimento della tassazione in caso di perdita è stato integrato nella legge svedese solo dopo la sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

e non era quindi applicabile alla data dei fatti della presente causa. 41

V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(punto 72). 42

V. sentenza del 15 maggio 1997, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑250/95, EU:C:1997:239, punto 40). 43

V. sentenza del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (C‑525/24, EU:C:2025:922, punto 66 e giurisprudenza citata). 44

V. sentenza del 15 settembre 2011, Accor (C‑310/09, EU:C:2011:581, punto 99 e giurisprudenza citata). 45

C‑446/03, EU:C:2005:763.

46 V., segnatamente, cause riunite OPmobility (C‑287/25), [OSCURATO:PERSONA] (C‑288/25) e [OSCURATO:PERSONA] (C‑289/25), attualmente pendenti, in occasioni delle quali saranno esaminati la possibilità di imputare le perdite subite da una società figlia non residente al risultato dell’intero gruppo fiscale integrato di cui essa è la società madre e i criteri fissati dalla sentenza del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer

(C‑446/03, EU:C:2005:763).

47 V., in particolare, CFE tax advisers Europe, «[OSCURATO:PERSONA] ECJ-TF 3/2019 on the CJEU decision of 22 November 2018 in Case C‑575/17,

[OSCURATO:PERSONA]

, on withholding taxes, losses and territoriality», op. cit., punto 29. 48

V. sentenze

[OSCURATO:PERSONA]

(punto 23 e giurisprudenza citata); del 16 giugno 2022, ACC Silicones (C‑572/20; in prosieguo: la «sentenza ACC Silicones », EU:C:2022:469, punto 31), e

[OSCURATO:PERSONA]

(punto 30). 49

V. sentenze

[OSCURATO:PERSONA]

(punto 24 e giurisprudenza citata), e

[OSCURATO:PERSONA]

(punto 31). 50

V. sentenze

[OSCURATO:PERSONA]

(punto 34) e

[OSCURATO:PERSONA]

(punto 42). 51

V. sentenza ACC Silicones (punto 34). 52

V. sentenze

[OSCURATO:PERSONA]

(punto 46 e giurisprudenza citata) e ACC Silicones (punto 37 e giurisprudenza citata). 53

V. paragrafi 35 e 36 delle presenti conclusioni. 54

V. sentenze

[OSCURATO:PERSONA]

(punto 47 e giurisprudenza citata) e ACC Silicones (punto 40 e giurisprudenza citata). 55

V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(punti 52 e 53). 56

V. sentenza ACC Silicones (punto 51 e giurisprudenza citata). 57

V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(punti da 55 a 64 e giurisprudenza citata). 58

V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(punto 80 e giurisprudenza citata). 59

V. sentenza del 10 febbraio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑436/08 e C‑437/08, EU:C:2011:61, punti 69 e 70 e giurisprudenza citata). 60

V. sentenza del 31 maggio 2018, Hornbach-Baumarkt (C‑382/16, EU:C:2018:366, punto 49). 61 Direttiva del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU 2011, L 64, pag. 1). 62

V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(punto 77).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentate il 18 giugno 2026 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]241/25 [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia)] « Rinvio pregiudiziale – Normativa tributaria – Tassazione dei dividendi – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Ritenuta alla fonte su dividendi di origine nazionale percepiti da società non residenti – Beneficiario non residente in perdita – Situazione oggettivamente comparabile – Requisito di calcolo del risultato secondo le norme dello Stato dell’imposizione alla fonte » I. Introduzione 1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte è invitata a pronunciarsi sulla problematicità, di seguito riportata, che è stata rilevata dai professionisti del diritto e dalla dottrina a partire dalla pronuncia della sentenza del 22 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( 2 ), confermata dalla sentenza del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Europe) ( 3 ): come calcolare la perdita addotta da una società non residente beneficiaria di dividendi e che intende essere trattata come le società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dell’imposizione alla fonte dei dividendi ( 4 )? Detto calcolo deve avvenire secondo le norme dello Stato dell’imposizione alla fonte o secondo quelle dello Stato membro di residenza della società non residente ( 5 )? 2. La Corte ha infatti dichiarato che l’articolo 63 TFUE ostava alle normative in questione nelle cause che hanno dato luogo a queste due sentenze, in virtù delle quali la tassazione dei dividendi percepiti in uno Stato dell’imposizione alla fonte da società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a ritenute alla fonte aventi carattere di tassazione immediata e definitiva, laddove i dividendi percepiti dalle società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] o di un differimento di tassazione sino al ritorno a un risultato d’esercizio in attivo (causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] ) o di un rimborso totale se il risultato dell’esercizio fiscale era negativo (causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] ), che costituivano, nei due casi, un vantaggio di tesoreria, o addirittura un’esenzione totale in caso di cessazione delle attività prima che fosse nuovamente ottenuto un risultato positivo. 3. Nella presente causa, lo [OSCURATO:PERSONA] förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia) si chiede se il fatto di esigere un ricalcolo della perdita secondo le norme dello Stato dell’imposizione alla fonte affinché una società non residente beneficiaria dei dividendi in situazione di perdita benefici del medesimo trattamento di una società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] libera circolazione dei capitali prevista all’articolo 63 TFUE. Proporrò alla Corte di rispondere che ciò è quanto avviene nel caso di specie. II. Contesto normativo A. Diritto internazionale 4. L’articolo 10 della convenzione tra il governo della Repubblica francese e il governo del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia volta ad evitare la doppia imposizione e a prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio ( 6 ) prevede quanto segue: «1.      I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato. 2.      Tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente in cui risiede la società che paga i dividendi, ai sensi della normativa di questo Stato, ma se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così determinata non può eccedere il 15[%] dell’importo lordo dei dividendi. (...) (...)». B. Diritto svedese 1. Disposizioni che disciplinano l’imposta sui dividendi 5. Le disposizioni che disciplinano l’imposta sui dividendi sono contenute nella kupongskattelagen (legge relativa all’imposta sui dividendi) ( 7 ), del 20 novembre 1970, nella versione applicabile al procedimento principale. 6. Ai sensi dell’articolo 1, primo comma, di detta legge, l’imposta sui dividendi deve essere versata allo Stato per qualsiasi distribuzione di dividendi su azioni di società per azioni svedesi. 7. Ai sensi dell’articolo 4, primo comma, di detta legge, l’imposta è dovuta dalle persone giuridiche non residenti che hanno diritto a dividendi se i dividendi versati non si riferiscono a redditi di un’attività economica o commerciale svolta da una stabile organizzazione operante in Svezia. 8. L’articolo 5 della legge relativa all’imposta sui dividendi dispone che l’imposta sui dividendi è riscossa ad un’aliquota pari al 30% dei dividendi distribuiti. Tuttavia, in virtù dell’articolo 27 di detta legge, in determinate situazioni sussiste un diritto al rimborso. Dal primo comma di detto articolo si evince che, se l’imposta sui dividendi è stata riscossa per un importo superiore a quello dovuto in forza di una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione, il beneficiario ha diritto al rimborso delle somme trattenute in eccesso. 9. Gli articoli da 28 a 28n di detta legge, entrati in vigore il 1º gennaio 2020 ( 8 ), prevedono, in determinati casi, un differimento del pagamento dell’imposta sui dividendi. Tali norme consentono a una persona giuridica non residente stabilita nell’Unione europea di ottenere, dopo aver presentato una domanda, un periodo di differimento per il pagamento dell’imposta sui dividendi. In sostanza, il differimento è concesso a condizione che la persona giuridica non residente dimostri una perdita calcolata conformemente alla normativa fiscale nazionale svedese. Se la società che richiede un periodo di differimento fa parte di un gruppo di società soggette ad una tassazione su base consolidata dei redditi nel proprio Stato di origine, il margine per un periodo di differimento è calcolato con riferimento all'insieme delle società del gruppo. 2. Disposizioni che disciplinano l’imposta sul reddito 10. Il capo 6, articoli 3 e 4, dell’inkomstskattelagen (legge relativa all’imposta sul reddito) ( 9 ), del 16 dicembre 1999, nella versione applicabile al procedimento principale, dispone, in via generale, che le persone giuridiche svedesi sono assoggettate all’imposta sul reddito per tutti i loro redditi in Svezia e all’estero. 11. Ai sensi del capo 16, articolo 1, primo comma, di detta legge, esse possono, in linea di principio, dedurre a titolo di spese i costi sostenuti per acquisire e mantenere redditi. 12. La legge relativa all’imposta sul reddito non contiene norme in materia di tassazione consolidata. Le imprese di un gruppo possono, tuttavia, se sono soddisfatte determinate condizioni, le società di un gruppo possono compensare i risultati ottenuti all’interno del gruppo operando trasferimenti infragruppo in applicazione del capo 35 di detta legge. 13. Dal capo 35, articolo 1, primo comma, della suddetta legge risulta che il trasferimento è deducibile per l’autore del trasferimento e imponibile in capo al suo beneficiario. III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali 14. [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «SG») è una società francese che ha la residenza fiscale in Francia e che fa parte di un gruppo fiscale soggetto a una tassazione consolidata in Francia. 15. Nel corso del 2012, una ritenuta alla fonte è stata effettuata sui dividendi percepiti da società svedesi da parte della SG, a titolo dell’imposta svedese sui dividendi. L’amministrazione tributaria svedese ha respinto la domanda di rimborso dell’imposta riscossa dalla SG, fondata sulla restrizione alla libera circolazione dei capitali causata da detta ritenuta, laddove la sua situazione era in perdita e una società svedese in perdita non sarebbe stata assoggettata a imposizione per detti dividendi. 16. Investiti del ricorso della SG, sia il Förvaltningsrätten i Falun (Tribunale amministrativo di Falun, Svezia) sia il Kammarrätten i Sundsvall (Corte d’appello amministrativa di Sundsvall, Svezia) hanno respinto le pretese della SG con la motivazione che i moduli di dichiarazioni fiscali francesi della SG e del gruppo cui essa appartiene non consentono di stabilire con sufficiente certezza se essa abbia subito perdite nel corso dell’anno in questione; solo un calcolo dettagliato del risultato della SG e del suo gruppo in conformità della normativa svedese avrebbe consentito tale accertamento. 17. Allo stato del procedimento, il ricorso per cassazione della SG è stato autorizzato quanto alla questione se una persona giuridica straniera si trovi in una situazione oggettivamente comparabile a quella di una persona giuridica svedese che ha registrato perdite ai sensi della tassazione sul reddito al fine di pronunciarsi sulla conformità al Trattato FUE di una ritenuta di imposta sui dividendi. 18. [OSCURATO:PERSONA] förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) si interroga sulla possibilità per uno Stato dell’imposizione alla fonte di esigere da una società non residente, che chiede il rimborso di un’imposta sui dividendi trattenuta alla fonte per il motivo che essa era in perdita, la prova che essa è in perdita anche calcolando il suo risultato secondo le norme fiscali dello Stato dell’imposizione alla fonte. Se del caso, il giudice del rinvio ritiene che la questione di seguito riportata verta sulla presa in considerazione del risultato dell’insieme del gruppo fiscale al fine di valutare se la società sia una società in perdita, laddove lo Stato dell’imposizione alla fonte non preveda una tassazione consolidata, ma soltanto norme di trasferimenti infragruppo che, a determinate condizioni, consentono una compensazione dei risultati all’interno del gruppo. 19. In tale contesto, lo [OSCURATO:PERSONA] förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se sia compatibile con l’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea il fatto che lo Stato dell’imposizione alla fonte esiga che una società non residente, soggetta ad imposizione mediante ritenuta alla fonte sui dividendi percepiti e che afferma di trovarsi in una situazione oggettivamente comparabile a quella di una società residente in perdita, dimostri tale circostanza ricalcolando il proprio risultato imponibile in conformità alle norme che lo Stato dell’imposizione alla fonte applica per la tassazione dei redditi delle società residenti. 2)      Qualora la società non residente sia soggetta a tassazione consolidata, se sia compatibile con l’articolo 63 TFUE il fatto che lo Stato dell’imposizione alla fonte esiga che sia preso in considerazione il risultato imponibile del gruppo fiscale nel suo complesso al momento di determinare se la società si trovi in una situazione oggettivamente comparabile a quella di una società residente in perdita. 3)      Se sulla risposta alla [seconda questione] incida il fatto che lo Stato dell’imposizione alla fonte non dispone di norme in materia di tassazione consolidata, ma dispone invece di norme relative ai trasferimenti infragruppo che, in determinate circostanze, consentono una compensazione dei risultati imponibili all’interno del gruppo». 20. La Repubblica federale di Germania ha chiesto, sulla base dell’articolo 16, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che tali questioni siano esaminate dalla Corte riunita in [OSCURATO:PERSONA] Sezione. 21. La SG, lo [OSCURATO:PERSONA] (amministrazione tributaria, Svezia), i governi svedese e tedesco nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Dette parti e il governo spagnolo hanno presentato le loro osservazioni orali all’udienza tenutasi il 10 febbraio 2026. IV. Analisi 22. Con le sue questioni, che propongo di trattare congiuntamente, il giudice del rinvio invita la Corte a precisare la sua giurisprudenza risultante dalle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . Esso si chiede se sia possibile per lo Stato dell’imposizione alla fonte dei dividendi versati a una società con sede in un altro Stato membro e parte di un gruppo fiscale integrato in tale Stato di residenza imporre che il risultato negativo dedotto da detta società sia dimostrato attraverso un calcolo effettuato secondo le sue norme fiscali al fine di stabilire che la società non residente si trova in una situazione comparabile a quella di una società residente in perdita e beneficia quindi della possibilità di un differimento della tassazione. Inoltre, esso si chiede se, per stabilire se la situazione fiscale di una società non residente sia comparabile a quella di una società residente in perdita, debba essere preso in considerazione il risultato del gruppo fiscale cui essa appartiene o soltanto il suo risultato quando lo Stato dell’imposizione alla fonte non dispone di norme in materia di consolidamento fiscale, ma soltanto di norme relative ai trasferimenti infragruppo che consentono, a determinate condizioni, di compensare i risultati all’interno del gruppo. A. Insegnamenti delle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 23. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] , la Corte si è pronunciata su fatti e su una normativa molto simili a quelli di cui al caso di specie, vale a dire sul diniego, da parte dell’amministrazione tributaria, del rimborso della ritenuta alla fonte applicata sui dividendi percepiti da una società non residente in perdita, laddove una società residente sia assoggettata a imposizione nell’anno in corso solo se in attivo. 24. In primo luogo, la Corte ha ritenuto che la normativa di cui trattasi fosse tale da procurare un vantaggio alle società residenti in perdita (un vantaggio di tesoreria, se non addirittura un’esenzione in caso di cessazione dell’attività), laddove le società non residenti erano assoggettate a tassazione immediata e definitiva, a prescindere dal loro risultato d’esercizio ( 10 ). 25. In secondo luogo, essa ha esaminato l’eventuale esistenza di una giustificazione alla constatata restrizione alla libera circolazione dei capitali. 26. A tal fine, essa ha, anzitutto, respinto la giustificazione vertente sulla comparabilità oggettiva delle situazioni ( 11 ) invocata dai governi belga, tedesco, francese e del [OSCURATO:PERSONA] fondandosi sulla sentenza del 22 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] ( 12 ). Tali governi ritenevano che modalità di riscossione dell’imposta differenti, a seconda della sede della società beneficiaria dei dividendi, fossero giustificate da una differenza di situazione oggettiva ( 13 ). Dopo aver ricordato che detta sentenza aveva ammesso una differenza di trattamento consistente nell’applicazione di tecniche impositive diverse a seconda del luogo di residenza, la Corte ha rammentato che, nella suddetta sentenza, essa aveva dichiarato che, in ogni caso, i redditi in questione erano stati assoggettati a imposta a prescindere dalla circostanza di essere stati percepiti da una società residente o da una società non residente ( 14 ). Essa ha poi ritenuto che, dal momento che la normativa in questione nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] offriva un vantaggio fiscale sostanziale alle società residenti in perdita, non si poteva sostenere che la disparità di trattamento si limitasse alle modalità di riscossione dell’imposta ( 15 ). 27. Successivamente, la Corte ha respinto la giustificazione vertente sull’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri per il motivo che, ove il regime applicabile alle società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alle società non residenti, il rischio di perdite fiscali sarebbe il medesimo per le due tipologie di società nell’eventualità che non tornassero in attivo prima della cessazione della loro attività e, nel caso di specie, il governo aveva accettato tale minor gettito per le società residenti ( 16 ). 28. Infine, la Corte non ha accolto nemmeno la giustificazione vertente sull’efficacia della riscossione dell’imposta, poiché il differimento della tassazione in caso di risultato negativo si applicherebbe soltanto a un numero limitato di società non residenti, queste ultime dovrebbero fornire gli elementi pertinenti all’amministrazione finanziaria dello Stato membro di imposizione al fine di rilevare la sussistenza dei requisiti di legge e tali amministrazioni finanziarie potrebbero avvalersi di meccanismi di cooperazione per verificare la veridicità di detti elementi. La Corte ne ha dedotto che la restrizione alla libera circolazione dei capitali risultante dalla normativa nazionale di cui trattasi eccedeva quanto necessario per conseguire l’obiettivo di garantire la riscossione dell’imposta ( 17 ). Pertanto, il riconoscimento del semplice differimento della tassazione dei dividendi anche alle società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] conseguire gli obiettivi perseguiti, eliminando nel contempo le restrizioni alla libera circolazione dei capitali ( 18 ). 29. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] , la Corte ha ripreso tale ragionamento applicandolo a un caso di diniego del rimborso della ritenuta alla fonte sui dividendi versati a una società non residente, benché una società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] rimborso di una siffatta ritenuta alla fonte. La Corte ha precisato due aspetti. In primo luogo, la Corte ha respinto gli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] de Bizkaia (Giunta della provincia storica di Biscaglia, Spagna) e dai governi tedesco e spagnolo vertenti sulla non comparabilità oggettiva delle situazioni risultante dal principio di territorialità e fondati sulle sentenze del 15 maggio 1997, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 19 ), del 15 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] ( 20 ), e del 17 settembre 2015, Miljoen e a. ( 21 ), anteriori alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 22 ). A tal fine, essa ha ricordato che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] aveva già respinto detto argomento sulla base di una giurisprudenza consolidata risultante, in particolare, dalla sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a. ( 23 ). In secondo luogo, la Corte ha analizzato la giustificazione relativa alla ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri e alla prevenzione del rischio di duplice uso delle perdite ( 24 ). A tal riguardo, la Corte ha ricordato che la prevenzione del duplice uso delle perdite costituiva un obiettivo legittimo che poteva giustificare una restrizione alle libertà fondamentali ( 25 ) e che le società non residenti dovevano fornire gli elementi pertinenti che consentissero all’amministrazione finanziaria dello Stato membro dell’imposizione alla fonte di rilevare la sussistenza dei requisiti previsti per poter godere di un differimento dell’imposizione ( 26 ). B. Critiche e interrogativi sollevati da detta giurisprudenza 30. In primo luogo, il governo tedesco, sostenuto in udienza dal governo spagnolo, ritiene che la questione controversa non sia tanto quella della prova delle perdite da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’ammontare del rimborso da effettuare su quanto trattenuto alla fonte, quanto piuttosto la questione del principio della presa in considerazione delle perdite subite al di fuori dello Stato dell’imposizione alla fonte. 31. Detto governo non contesta la disparità di trattamento sotto il profilo della libera circolazione dei capitali generata dalla normativa svedese, che non consente il differimento della tassazione in caso di perdite in capo a una società non residente, bensì contesta l’oggettiva comparabilità delle situazioni fondandosi su sentenze, in particolare della [OSCURATO:PERSONA] Sezione, che non possono essere messe in discussione dalle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . 32. Il governo tedesco ricorda così che il principio di territorialità fiscale è stato riconosciuto, segnatamente, da due sentenze della [OSCURATO:PERSONA] Sezione ( 27 ). È pertanto conforme a detto principio un regime fiscale secondo cui, ai fini del calcolo della base imponibile dei contribuenti non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], sono presi in considerazione unicamente i ricavi e le perdite risultanti della loro attività in detto Stato. Tale governo aggiunge che, secondo detta giurisprudenza, i contribuenti residenti e non residenti si trovano in una situazione comparabile soltanto per quanto attiene alle spese che presentano un collegamento economico diretto con i redditi imponibili nello Stato in cui l’attività è esercitata ( 28 ). Tali critiche riguardo alle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono sollevate anche da una parte dei professionisti del diritto ( 29 ). 33. Tra questi ultimi, alcuni hanno evocato il rischio di evasione e la questione della portata geografica e fiscale della giurisprudenza derivante dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] . Altri hanno evocato le ambizioni dei professionisti di limitare l’ambito di applicazione di detta giurisprudenza imponendo che la società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] secondo le norme dello Stato dell’imposizione alla fonte, come accade nel caso della normativa svedese, a differenza, ad esempio, della normativa francese in questione nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 30 ). Per concludere, alcuni si sono detti preoccupati dal limite introdotto dalle convenzioni fiscali bilaterali che consentono agli Stati dell’imposizione alla fonte di assoggettare a imposta solo i dividendi e non la totalità dei redditi della società non residente tornata in attivo ( 31 ). C. Critiche e problemi pratici superabili 34. Ritengo che tutte le critiche o difficoltà pratiche summenzionate possano essere superate. 35. In primo luogo, osservo che le sentenze su cui il governo tedesco fonda la sua argomentazione relativa al rispetto del principio di territorialità fiscale riguardano unicamente situazioni in cui esiste una reale attività economica sul territorio dello Stato dell’imposizione alla fonte (succursale o filiale di una società non residente oppure, ancora, prestazioni di servizi). Di conseguenza, detta giurisprudenza non trova applicazione quando, come nel caso di specie, non esiste alcuna attività economica nello Stato dell’imposizione alla fonte e i redditi sono quindi «passivi». Tuttavia, nella sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a. ( 32 ), i fatti vertevano sulla tassazione di dividendi versati a società non residenti e la Corte ha dichiarato che dalla base imponibile ai fini dell’imposta dovuta nello Stato dell’imposizione alla fonte potevano essere dedotte unicamente le spese professionali direttamente connesse all’attività che ha generato i redditi imponibili in uno Stato membro, essendo i residenti e i non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] una situazione analoga, cosicché una normativa di tale Stato che, in materia di imposizione fiscale, neghi ai non residenti la deduzione di tali spese, concessa invece ai residenti, rischia di sfavorire principalmente i cittadini di altri Stati membri e comporta pertanto una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità ( 33 ). Tuttavia, in tutte le cause che hanno dato luogo a dette sentenze si discuteva della determinazione della base imponibile dell’imposta e non della data di pagamento o di rimborso di quest’ultima, come nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . Di conseguenza, tali sentenze non sono in contrasto con la giurisprudenza menzionata dal governo tedesco. Esse si inseriscono, inoltre, in una giurisprudenza costante che ha stabilito che, a partire dal momento in cui uno Stato membro, in modo unilaterale o mediante accordi, assoggetta all’imposta sui redditi non soltanto gli azionisti residenti, ma anche quelli non residenti, per i dividendi che essi ricevono da una società residente, la situazione di tali azionisti non residenti si avvicina a quella degli azionisti residenti ( 34 ). Pertanto, la questione della comparabilità si presenta nella fase della giustificazione della restrizione alla libera circolazione dei capitali. 36. L’avvocato generale Mengozzi ha ben riassunto la difficoltà al centro dell’argomentazione addotta dal governo tedesco in materia di comparabilità. Infatti, in una causa in cui si discuteva di una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori in ragione di una norma fiscale, egli ha indicato che, «poiché una discriminazione consiste nell’applicazione di regole differenti a situazioni analoghe (...), appare quantomeno arduo, ai fini dell’ esame della comparabilità oggettiva delle situazioni, utilizzare come criterio di valutazione le norme nazionali e/o internazionali all’origine della disparità di trattamento di cui la Corte è chiamata appunto a verificare l’eventuale carattere discriminatorio», evocando così un ragionamento circolare ( 35 ). La Corte ha ripreso detta analisi per respingere l’argomento del governo tedesco in una situazione inversa a quella di cui alla presente causa, riconoscendo la comparabilità della situazione di una società che detiene partecipazioni in una società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] che detiene partecipazioni in una società non residente. Essa ha dichiarato che «[l]’applicazione di regimi tributari diversi ad una società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] partecipazioni in società residenti o non residenti non può costituire un criterio valido per valutare l’obiettiva comparabilità di situazioni e, di conseguenza, per stabilire una differenza obiettiva tra esse. Infatti, proprio l’applicazione di regimi tributari differenti è all’origine della disparità di trattamento di cui si deve giudicare se sia giustificata o meno» ( 36 ). 37. In secondo luogo, per quanto attiene al rischio di evasione, è sufficiente ricordare, da un lato, l’esistenza nel diritto dell’Unione di un principio generale di diritto secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione ( 37 ), in particolare in materia fiscale ( 38 ). Dall’altro, la direttiva (UE) 2016/1164 ( 39 ) contiene, al suo articolo 6, una norma generale antiabuso. Inoltre, in concreto, il rischio di evasione e di elusione fiscale è molto più limitato nell’ipotesi di una piccola partecipazione al capitale di una società. 38. In terzo luogo, per quanto concerne la modalità di calcolo della perdita della società non residente beneficiaria dei dividendi da prendere in considerazione per farle beneficiare della medesima norma delle società residenti, vale a dire della possibilità di non versare l’imposta sui dividendi in caso di perdita ( 40 ), occorre affrontare la questione dal punto di vista dell’onere amministrativo per la società non residente di cui va valutata la proporzionalità e non dal punto di vista della comparabilità. Orbene, dichiarando che spetta alle società non residenti fornire elementi pertinenti che consentano all’amministrazione finanziaria dello Stato membro d’imposizione di rilevare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per poter ottenere un differimento ( 41 ), la Corte ha circoscritto detto onere della prova nei limiti del rispetto dei principi di proporzionalità e di effetto utile. In particolare, essa ha così ritenuto che: –        la prova dell’importo delle perdite delle quali un contribuente chiedeva il riporto può non essere limitata alla prova richiesta dalla normativa dello Stato dell’imposizione alla fonte ( 42 ); –        una normativa di uno Stato membro che impedisca in modo assoluto al contribuente di fornire elementi di prova rispondenti ad altri criteri rispetto a quelli previsti da tale normativa eccederebbe quanto necessario al fine di garantire l’efficacia dei controlli fiscali e una riscossione efficace dell’imposta ( 43 ), e –        i documenti giustificativi richiesti dovrebbero consentire alle autorità tributarie dello Stato membro d’imposizione di verificare, in modo chiaro e preciso, se siano soddisfatti i presupposti per la concessione di un’agevolazione fiscale, ma essi non dovrebbero assumere una forma particolare, dal momento che una simile valutazione non deve essere effettuata in modo troppo formalistico ( 44 ). 39. In quarto luogo, le questioni relative alla portata geografica e fiscale della giurisprudenza risultante dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] oltrepassano il quadro di esame delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, che vertono unicamente sulla tassazione dei dividendi percepiti da una società non residente da una società in cui essa ha la mera veste di investitore. Ritengo che detta portata debba essere presa in considerazione non secondo criteri geografici o fiscali, bensì nella scia delle libertà di stabilimento o di circolazione. Osservo, tuttavia, che il governo tedesco auspica che sia ridiscussa la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer ( 45 ) sulla presa in considerazione delle perdite nello Stato dell’imposizione alla fonte in un contesto di società madri – figlie in altre cause di cui la Corte è investita ( 46 ). 40. In quinto luogo, alcuni autori ( 47 ) hanno ritenuto che le convenzioni contro la doppia imposizione potessero costituire un limite alla riscossione dell’imposta nel tempo. Infatti, in forza delle convenzioni fiscali bilaterali, gli Stati dell’imposizione alla fonte sono autorizzati a tassare unicamente i dividendi distribuiti e non i ricavi delle società non residenti provenienti da altre attività. Spetterà, tuttavia, agli Stati dell’imposizione alla fonte distinguere successimante la riscossione dell’imposta iniziale da una nuova imposizione. D. Conferma della giurisprudenza derivante dalle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 41. Da quanto precede risulta che la questione della comparabilità deve essere presa in considerazione dopo l’esame dell’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali e che, di conseguenza, la seconda e la terza questione saranno trattate in tale ambito. La Corte ha così l’occasione di confermare la giurisprudenza derivante dalle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . 42. In primo luogo, per quanto concerne l’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali, le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni ai movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal compiere investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di detto Stato membro dal compierne in altri Stati ( 48 ). Pertanto, un trattamento sfavorevole, da parte di uno Stato membro, dei dividendi distribuiti a società non residenti, rispetto al trattamento riservato ai dividendi corrisposti a società residenti, è tale da dissuadere le società stabilite in uno Stato membro diverso dal primo dall’investire nel suddetto primo Stato membro e costituisce, di conseguenza, una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE ( 49 ). La Corte ha dichiarato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] , che ciò si verificava quando una società residente beneficiaria di dividendi non era assoggettata a tassazione con riferimento a detti dividendi nell’anno in cui era in perdita, mentre i dividendi percepiti da una società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] una tassazione definitiva e automatica per mediante una ritenuta alla fonte. Essa ha aggiunto che una siffatta normativa è tale da procurare un vantaggio alle società residenti in perdita, in quanto ne deriva quantomeno un vantaggio di tesoreria, se non un’esenzione, laddove le società non residenti sono assoggettate a tassazione immediata e definitiva, a prescindere dal loro risultato d’esercizio ( 50 ). Essa ha precisato, nella sentenza ACC Silicones , che detta restrizione poteva sussistere anche quando la possibilità di rimborso della ritenuta alla fonte prelevata sui dividendi versati a società non residenti stabilite in altri Stati membri era accompagnata da condizioni supplementari rispetto a quelle previste per il rimborso della ritenuta alla fonte gravante sui dividendi versati a società residenti, il che rendeva più difficile l’esercizio del diritto al rimborso da parte delle società non residenti ( 51 ). 43. La restrizione alla libera circolazione dei capitali non è contestata da nessuna delle parti in causa nel caso di specie. Essa è costituita non soltanto dalla circostanza che, alla data dei fatti, alle società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alcuna possibilità di differire la tassazione, ma essa risulta anche dalla normativa adottata per tener conto della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] e applicabile a partire dal 1º gennaio 2020. Infatti, per beneficiare di un differimento dell’imposta sui dividendi trattenuta alla fonte, una società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] perdita in conformità delle norme svedesi. Una siffatta differenza di trattamento è tale da dissuadere delle società non residenti dal procedere a investimenti in società stabilite in Svezia. 44. Inoltre, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, TFUE, una siffatta differenza di trattamento è ammissibile soltanto qualora essa riguardi situazioni che non siano obiettivamente paragonabili, o sia giustificata da un motivo imperativo d’interesse generale ( 52 ). 45. In secondo luogo, per quanto concerne la comparabilità delle situazioni di cui trattasi, ho esposto in precedenza perché non sia possibile aderire al ragionamento dei governi tedesco e spagnolo su tale punto e che l’esame di detta comparabilità non può precedere quello della restrizione alla libera circolazione dei capitali ( 53 ). In aggiunta, ricordo che, secondo la giurisprudenza della Corte, dal momento in cui uno Stato assoggetta, unilateralmente o mediante accordi, all’imposta sui redditi non soltanto le società residenti, ma anche le società non residenti, per i dividendi che esse percepiscono da una società residente, la situazione delle società non residenti si avvicina a quella delle società residenti ( 54 ). 46. La sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che la possibilità di un differimento della tassazione, se non addirittura di un’esenzione in caso di cessazione dell’attività in assenza di ritorno a un risultato d’esercizio in attivo, non si limitava alle modalità di riscossione dell’imposta, ma procurava un vantaggio sostanziale alle società residenti in perdita ( 55 ). 47. Nel caso di specie, la difficoltà sotto il profilo della comparabilità deriva dal fatto che, per beneficiare di detto differimento della tassazione, le società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] perdita secondo la normativa fiscale svedese, il che implica un onere amministrativo aggiuntivo per le società non residenti ed equivale ad assimilarle a società residenti. Tale assimilazione oltrepassa la comparabilità oggettiva imposta dalla giurisprudenza. 48. Peraltro, al pari della Commissione, ritengo che la seconda e la terza questione pregiudiziale abbiano carattere ipotetico nella misura in cui è pacifico che sia la SG che il gruppo consolidato di cui essa è la società madre erano in perdita nell’esercizio di cui trattasi. In ogni caso, nella misura in cui le norme fiscali non sono armonizzate in materia, occorre limitarsi alla sola situazione in perdita della società che percepisce i dividendi, salvo in caso di evasione. 49. In terzo luogo, per quanto attiene alla giustificazione della restrizione alla libera circolazione dei capitali, il giudice del rinvio non ne menziona alcuna. L’amministrazione tributaria evoca unicamente il rischio di pianificazione fiscale riguardo alla seconda e alla terza questione, il che potrebbe includere i rischi di evasione e la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri. Quanto al governo svedese, quest’ultimo deduce, quali motivi imperativi di interesse generale, la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, la garanzia della coesione del sistema fiscale e la lotta all’evasione fiscale, che sono stati riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte in talune ipotesi. In ogni caso, la Corte esige, per ammettere una restrizione alle libertà fondamentali, che essa sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, sia idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungerlo ( 56 ). 50. In primo luogo, la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri non è stata ammessa nel caso che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] . La Corte ha ritenuto, infatti, da un lato, che un semplice differimento della tassazione dei dividendi non costituirebbe una rinuncia, da parte dello Stato dell’imposizione alla fonte, ad assoggettare ad imposta detti dividendi generati sul proprio territorio e che, dall’altro, in caso di cessazione dell’attività della società non residente prima di tornare in utile, le perdite fiscali che ne risulterebbero non potrebbero legittimare la restrizione alla libera circolazione dei capitali, tanto più che lo Stato dell’imposizione alla fonte ammetteva tali perdite per le società residenti ( 57 ). 51. Nel caso di specie, è possibile seguire il medesimo ragionamento poiché il calcolo della perdita della società non residente non modifica la base imponibile dell’imposta dovuta, ma unicamente la data a partire dalla quale essa diverrà esigibile. 52. In secondo luogo, l’argomento relativo alla garanzia della coerenza fiscale è stato, poi, respinto nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] per il motivo che, affinché tale argomento possa essere accolto, occorre, secondo una costante giurisprudenza, che sia dimostrata l’esistenza di un nesso diretto tra l’agevolazione fiscale e la compensazione di tale vantaggio con un determinato prelievo fiscale ( 58 ). Orbene, nel caso di specie, il vantaggio per le società residenti, risultante dal differimento della tassazione, se non addirittura dall’esenzione, non è compensato da un prelievo fiscale specifico. Di conseguenza, tale giustificazione non può essere accolta. 53. In terzo luogo, il rischio di evasione fiscale è inoltre dedotto dal governo svedese in ragione del fatto che partecipazioni e il relativo diritto ai dividendi potrebbero essere trasferiti a una società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a tal fine. Tale giustificazione può essere ammessa a condizione che rispetti il principio di proporzionalità ( 59 ). Nel caso di specie, oltre agli argomenti sviluppati al paragrafo 37 delle presenti conclusioni vertenti sull’esistenza di principi legislativi e giurisprudenziali in materia di lotta all’evasione e al rischio esiguo nei casi di azionariato diffuso, ritengo che la misura che impone di calcolare la perdita in conformità della normativa fiscale svedese sia sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. Infatti, un siffatto obbligo si fonda su un sospetto generalizzato di evasione e non su indizi che possono lasciar pensare che si sia in presenza di un’evasione o di una costruzione di puro artificio volta a eludere il pagamento dell’imposta sui dividendi ( 60 ). Inoltre, considerato l’onere amministrativo che esso farebbe gravare sulla società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] investimenti in numerosi Stati membri, tale obbligo potrebbe ledere il principio di effettività della libera circolazione dei capitali. Il costo di detto onere amministrativo potrebbe così superare l’importo dell’imposta di cui trattasi. Per contro, il fatto di accettare la prova di una perdita calcolata secondo le norme dello Stato di residenza della società non residente, unito alla possibilità per l’amministrazione fiscale di beneficiare della collaborazione e dell’assistenza dei suoi omologhi in forza della direttiva 2011/16/UE ( 61 ), sarebbe sufficiente per conseguire l’obiettivo della lotta all’evasione e all’elusione fiscale consentendo allo Stato dell’imposizione alla fonte di verificare che la condizione di situazione in perdita sia soddisfatta dalla società non residente beneficiaria di dividendi secondo le norme dello Stato di residenza. 54. In via complementare, quanto alla giustificazione relativa alla prevenzione del rischio di duplice uso delle perdite, dedotta dal governo tedesco, ricordo che la Corte dichiara che spetta alle società non residenti fornire gli elementi pertinenti che consentano all’amministrazione finanziaria dello Stato dell’imposizione alla fonte di rilevare la sussistenza dei requisiti previsti per poter beneficiare di un differimento dell’imposizione ( 62 ). 55. Di conseguenza, propongo di rispondere al giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in virtù della quale una società non residente beneficiaria di dividendi assoggettati a tassazione mediante ritenuta alla fonte deve calcolare, per beneficiare del medesimo trattamento di quello previsto per le società residenti, beneficiarie di dividendi, in situazione di perdita, la propria perdita secondo le norme fiscali dello Stato dell’imposizione alla fonte. V. Conclusione 56. Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dallo [OSCURATO:PERSONA] förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia) nel modo seguente: L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in virtù della quale una società non residente beneficiaria di dividendi assoggettati a tassazione mediante ritenuta alla fonte deve calcolare, per beneficiare del medesimo trattamento di quello previsto per le società residenti, beneficiarie di dividendi, in situazione di perdita, la propria perdita secondo le norme fiscali dello Stato membro dell’imposizione alla fonte dei dividendi. 1 Lingua originale: il francese. 2 C‑575/17, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2018:943. 3 C‑601/23, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] », EU:C:2024:1048. 4 In prosieguo: lo «Stato dell’imposizione alla fonte». 5 In prosieguo: lo «Stato di residenza». 6 Firmata a Stoccolma il 27 novembre 1990. 7 SFS 1970, n. 624. 8 Tali disposizioni non erano ancora in vigore alla data dei fatti oggetto del procedimento principale. 9 SFS 1999, n. 1229. 10 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 34). 11 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti da 47 a 54). 12 C‑282/07, EU:C:2008:762. 13 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 48). 14 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 51). 15 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 53). 16 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti da 55 a 64). 17 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti da 65 a 78). 18 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 77). 19 C‑250/95, EU:C:1997:239. 20 C‑345/04, EU:C:2007:96. 21 C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14, EU:C:2015:608. 22 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti da 53 a 56). 23 C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14, EU:C:2015:608. V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] [punto 47, che cita le sentenze del 20 ottobre 2011, Commissione/Germania (C‑284/09, EU:C:2011:670, punto 56), e del 17 settembre 2015, Miljoen e a. (C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14, EU:C:2015:608, punto 67 e giurisprudenza citata)]. 24 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti da 68 a 78). 25 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 72 e giurisprudenza citata). 26 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 77). 27 V. sentenze del 15 maggio 1997, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑250/95, EU:C:1997:239, punto 22), e del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer (C‑446/03, EU:C:2005:763, punto 39). V., altresì, sentenza del 15 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] (C‑345/04, EU:C:2007:96). 28 V. sentenza del 15 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] (C‑345/04, EU:C:2007:96, punti 23 e 24). 29 V. CFE tax advisers Europe, «[OSCURATO:PERSONA] ECJ-TF 3/2019 on the CJEU decision of 22 November 2018 in Case C‑575/17, [OSCURATO:PERSONA] , on withholding taxes, losses and territoriality», disponibile online al seguente indirizzo Internet: https://taxadviserseurope.org/new_ahgency/wp-content/uploads/2019/10/ECJ-TF_3-2019_Sofina_FINAL.pdf , punti 19 e 20. 30 V. Dassesse, M., «[OSCURATO:PERSONA] », Journal de droit fiscal , Bruylant, Bruxelles, 2018, pagg. da 5 a 30, in particolare punto 3.2 (pagg. 25 e 26). 31 V. CFE tax advisers Europe, «[OSCURATO:PERSONA] ECJ-TF 3/2019 on the CJEU decision of 22 November 2018 in Case C‑575/17, [OSCURATO:PERSONA] , on withholding taxes, losses and territoriality», op. cit., punto 29. 32 C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14, EU:C:2015:608. 33 V. sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a. (C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14, EU:C:2015:608, punti da 57 a 61). 34 V. sentenze del 12 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA] (C‑374/04, EU:C:2006:773, punto 68); del 14 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑170/05, EU:C:2006:783, punto 35), e del 17 settembre 2015, Miljoen e a. (C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14, EU:C:2015:608, punto 67 e giurisprudenza citata). 35 V. conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Renneberg (C‑527/06, EU:C:2008:362, paragrafo 70). 36 V. sentenza del 22 gennaio 2009, STEKO Industriemontage (C‑377/07, EU:C:2009:29, punto 33). 37 V. sentenza del 26 febbraio 2019, N Luxembourg 1 e a. (C‑115/16, C‑118/16, C‑119/16 e C‑299/16, EU:C:2019:134, punto 96). 38 V. sentenza del 26 febbraio 2019, N Luxembourg 1 e a. (C‑115/16, C‑118/16, C‑119/16 e C‑299/16, EU:C:2019:134, punto 109). 39 Direttiva del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1). 40 Il differimento della tassazione in caso di perdita è stato integrato nella legge svedese solo dopo la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e non era quindi applicabile alla data dei fatti della presente causa. 41 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 72). 42 V. sentenza del 15 maggio 1997, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑250/95, EU:C:1997:239, punto 40). 43 V. sentenza del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (C‑525/24, EU:C:2025:922, punto 66 e giurisprudenza citata). 44 V. sentenza del 15 settembre 2011, Accor (C‑310/09, EU:C:2011:581, punto 99 e giurisprudenza citata). 45 C‑446/03, EU:C:2005:763. 46 V., segnatamente, cause riunite OPmobility (C‑287/25), [OSCURATO:PERSONA] (C‑288/25) e [OSCURATO:PERSONA] (C‑289/25), attualmente pendenti, in occasioni delle quali saranno esaminati la possibilità di imputare le perdite subite da una società figlia non residente al risultato dell’intero gruppo fiscale integrato di cui essa è la società madre e i criteri fissati dalla sentenza del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer (C‑446/03, EU:C:2005:763). 47 V., in particolare, CFE tax advisers Europe, «[OSCURATO:PERSONA] ECJ-TF 3/2019 on the CJEU decision of 22 November 2018 in Case C‑575/17, [OSCURATO:PERSONA] , on withholding taxes, losses and territoriality», op. cit., punto 29. 48 V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 23 e giurisprudenza citata); del 16 giugno 2022, ACC Silicones (C‑572/20; in prosieguo: la «sentenza ACC Silicones », EU:C:2022:469, punto 31), e [OSCURATO:PERSONA] (punto 30). 49 V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 24 e giurisprudenza citata), e [OSCURATO:PERSONA] (punto 31). 50 V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 34) e [OSCURATO:PERSONA] (punto 42). 51 V. sentenza ACC Silicones (punto 34). 52 V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 46 e giurisprudenza citata) e ACC Silicones (punto 37 e giurisprudenza citata). 53 V. paragrafi 35 e 36 delle presenti conclusioni. 54 V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 47 e giurisprudenza citata) e ACC Silicones (punto 40 e giurisprudenza citata). 55 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 52 e 53). 56 V. sentenza ACC Silicones (punto 51 e giurisprudenza citata). 57 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti da 55 a 64 e giurisprudenza citata). 58 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 80 e giurisprudenza citata). 59 V. sentenza del 10 febbraio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑436/08 e C‑437/08, EU:C:2011:61, punti 69 e 70 e giurisprudenza citata). 60 V. sentenza del 31 maggio 2018, Hornbach-Baumarkt (C‑382/16, EU:C:2018:366, punto 49). 61 Direttiva del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU 2011, L 64, pag. 1). 62 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 77).
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