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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 28684/2022

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. 1/7/2022 ORDINANZA sull'istanza presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di procuratore e difensore della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], per la correzione di ufficio di errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 633/2022 della Corte di Cassazione emessa il 22 ottobre 2021 e depositata in data 11 gennaio 2022 nel procedimento vertente fra: Comune di [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente- Sentita la relazione nella camera di consiglio del 1 luglio 2022 del presidente relatore [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che Con l'istanza sopra indicata, proposta dal difensore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, si segnala che nella motivazione e nel dispositivo della ordinanza n. 633/2022 della Corte di Cassazione è indicata - palesemente per errore materiale - come giudice del rinvio la Corte di appello di Napoli anziché quella di Messina.

Ritenuto che L'istanza è fondata.

La sentenza n. 87/2020 impugnata con il ricorso per cassazione proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] è stata emessa dalla Corte di appello di Messina e nella motivazione (al § 4) dell'ordinanza di cui si chiede la correzione è chiaramente espressa la volontà del collegio di rinviare la causa "al medesimo consesso decidente", in diversa composizione, per un nuovo giudizio.

L'indicazione della Corte di appello di Napoli contenuta nel § 1 della motivazione e nel dispositivo è pertanto il frutto di un errore materiale che va corretto con l'indicazione della Corte di appello di Messina.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sull'istanza di correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 633/2022 della Corte di Cassazione, sezione VI-1 civile, emessa il 22 ottobre 2021 e depositata in data 11 gennaio 2022, Corregge l'errore materiale contenuto nel paragrafo 1 della motivazione e nel dispositivo dell'ordinanza disponendo che in luogo dell'indicazione della "Corte di appello di Napoli" debba leggersi "Corte di Appello di Messina".

Così deciso in Roma nella Camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 1/7/2022 ORDINANZA sull'istanza presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di procuratore e difensore della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], per la correzione di ufficio di errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 633/2022 della Corte di Cassazione emessa il 22 ottobre 2021 e depositata in data 11 gennaio 2022 nel procedimento vertente fra: Comune di [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente- Sentita la relazione nella camera di consiglio del 1 luglio 2022 del presidente relatore [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che Con l'istanza sopra indicata, proposta dal difensore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, si segnala che nella motivazione e nel dispositivo della ordinanza n. 633/2022 della Corte di Cassazione è indicata - palesemente per errore materiale - come giudice del rinvio la Corte di appello di Napoli anziché quella di Messina. Ritenuto che L'istanza è fondata. La sentenza n. 87/2020 impugnata con il ricorso per cassazione proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] è stata emessa dalla Corte di appello di Messina e nella motivazione (al § 4) dell'ordinanza di cui si chiede la correzione è chiaramente espressa la volontà del collegio di rinviare la causa "al medesimo consesso decidente", in diversa composizione, per un nuovo giudizio. L'indicazione della Corte di appello di Napoli contenuta nel § 1 della motivazione e nel dispositivo è pertanto il frutto di un errore materiale che va corretto con l'indicazione della Corte di appello di Messina. P.Q.M. La Corte, decidendo sull'istanza di correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 633/2022 della Corte di Cassazione, sezione VI-1 civile, emessa il 22 ottobre 2021 e depositata in data 11 gennaio 2022, Corregge l'errore materiale contenuto nel paragrafo 1 della motivazione e nel dispositivo dell'ordinanza disponendo che in luogo dell'indicazione della "Corte di appello di Napoli" debba leggersi "Corte di Appello di Messina". Così deciso in Roma nella Camera d
Sentenza Cassazione n. 28684/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris